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Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della presente Carta,
Considerato che il fine del Consiglio d'Europa a tra i suoi membri, in particolare per salvaguardare e promuovere gli ideali che sono loro comune patrimonio;
Considerato che la tutela delle lingue storiche regionali o minoritarie d'Europa, alcune delle quali col tempo rischiano di scomparire, contribuisce a mantenere e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturale dell'Europa;
Considerato che il diritto ad usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto inalienabile in conformità ai principi contenuti nel Patto Internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite e in conformità allo spirito della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;
Tenuto conto del lavoro realizzato nell'ambito della CSCE e in particolare dell'Atto Finale di Helsinki del 1975 e del Documento della Riunione di Copenhagen del 1990;
Sottolineato il valore dell'interculturalismo e del plurilinguismo e considerato che la tutela e l'incoraggiamento delle lingue regionali o minoritarie non dovrebbero risolversi a detrimento delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle;
Coscienti del fatto che la tutela e la promozione delle lingue regionali o minoritarie nei diversi paesi e regioni d'Europa rappresentano un contributo importante per l'edificazione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nel quadro della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale;
Prese in considerazione le condizioni specifiche e le tradizioni storiche proprie di ciascuna regione dei paesi d'Europa,

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni
Ai sensi della presente Carta:
a. con l'espressione "lingue regionali o minoritarie" si intendono le lingue
i. tradizionalmente parlate nell'ambito di un territorio di uno Stato da cittadini di quello Stato che costituiscono un gruppo numericamente interiore al resto della popolazione dello Stato, e
ii. diverse dalla/e lingua/e ufficiale/i di quello Stato;
tale espressione non comprende né i dialetti della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato né le lingue degli immigrati;
b. per "territorio nel quale una lingua regionale o minoritaria viene usata" si intende l'area geografica nella quale questa lingua costituisce il modo di esprimersi di un numero di persone tale da giustificare l'adozione delle diverse misure di tutela e promozione previste dalla presente Carta;
c. con l'espressione "lingue sprovviste di territorio" si indicano le lingue usate dai cittadini dello Stato, le quali differiscono dalla/e lingua/e usata/e dal resto della popolazione dello Stato, ma che, benché tradizionalmente parlate nell'ambito del territorio di tale Stato, non possono essere identificate con una particolare area geografica dello stesso.

Articolo 2 - Impegni
1. Ciascuna delle parti si impegna ad applicare le disposizioni della Parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie parlate nell'ambito del proprio territorio e rispondenti alle definizioni dell'articolo 1.
2. Per quanto riguarda ogni lingua indicata al momento della ratifica, accettazione o approvazione, in conformità all'articolo 3, ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III della presente Carta, di cui almeno tre scelti da ciascuno degli articoli 8 e l2 e uno da ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.

Articolo 3 - Modalità
1. Ciascuno Stato contraente dovrà specificare nell'atto di ratifica, accettazione o approvazione, ogni lingua regionale o minoritaria o ogni lingua ufficiale, meno parlata su tutto o su parte del proprio territorio, a cui si applicheranno i paragrafi scelti in conformità al paragrafo 2 dell'articolo 2.
2. Qualsiasi parte può, in qualsiasi momento successivo, notificare al Segretario Generale che essa accetta gli obblighi derivanti dalle disposizioni di qualsiasi altro paragrafo della Carta non ancora specificato nello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o di applicare il paragrafo 1 del presente articolo ad altre lingue regionali o minoritarie, o ad altre lingue ufficiali meno parlate su tutto o su parte del proprio territorio.
3. Gli impegni previsti nel paragrafo precedente saranno ritenuti parte integrante della ratifica, accettazione o approvazione ed avranno uguale effetto a partire dalla data della loro notifica.

Articolo 4 - Attuali norme di tutela
1. Nessuna delle disposizioni della presente Carta può essere interpretata in senso limitativo o in deroga ai diritti garantiti dalla Convenzione europea sui Diritti dell'Uomo.
2. Le disposizioni della presente Carta non avranno alcuna incidenza sulle disposizioni prioritarie o lo stato giuridico delle persone appartenenti alle minoranze e che già esistono in una Parte o sono previsti da specifici accordi internazionali bilaterali o multilaterali.

Articolo 5 - Obblighi esistenti
Nulla di quanto è contenuto nella presente Carta potrà essere interpretato a sostegno di un qualsiasi diritto ad intraprendere un'attività o a svolgere un'azione che si contrapponga ai fini della Carta delle Nazioni Unite o ad altri obblighi del diritto internazionale, compreso il principio della sovranità e dell'integrità territoriale degli Stati.

Articolo 6 - Informazioni
Le parti si impegnano ad assicurare che autorità di governo, organizzazioni e persone interessate siano informate riguardo ai diritti e doveri stabiliti dalla presente Carta.

PARTE II
OBIETTIVI E PRINCIPI PERSEGUITI IN CONFORMITÀ
AL PARAGRAFO 1 DELL'ARTICOLO 2

Articolo 7 - Obiettivi e principi
1. Per quanto riguarda le lingue regionali o minoritarie, nei territori nei quali queste lingue sono parlate e secondo la situazione di ciascuna lingua, le Parti fondano la loro politica, la loro legislazione e la loro prassi sui seguenti obiettivi e principi:
a. il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie in quanto espressione della ricchezza culturale;
b. il rispetto dell'area geografica di ciascuna lingua regionale o minoritaria in modo da assicurare che le circoscrizioni amministrative esistenti o nuove non costituiscano un ostacolo alla promozione di questa lingua regionale o minoritaria;
c. la necessità di una decisa azione di promozione delle lingue regionali o minoritarie al fine di salvaguardarle;
d. l'agevolazione e/o l'incoraggiarnento all'uso orale e scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e privata;
e. il mantenimento e lo sviluppo dei rapporti, nei settori previsti dalla presente Carta, tra i gruppi parlanti una lingua regionale o minoritaria ed altri gruppi dello stesso Stato parlanti una lingua usata in forma identica o simile, oltre alla instaurazione di rapporti culturali con altri gruppi dello Stato parlanti lingue diverse;
f. la previsione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti i livelli;
g. la previsione di mezzi che permettano ai non locutori di una lingua regionale o minoritaria che abitino nell'area dove questa lingua viene usata, di apprenderla, qualora lo desiderino;
h. la promozione di studi e di ricerche sulle lingue regionali o minoritarie nelle università o presso istituti equivalenti;
i. la promozione di forme appropriate di scambi transnazionali, nei settori previsti dalla presente Carta, per le lingue regionali o minoritarie usate in forma identica o simile in due o più Stati.

2. Le Parti si impegnano ad eliminare, qualora non l'avessero ancora fatto, qualsiasi ingiustificata distinzione, esclusione, restrizione o preferenza relative all'uso di una lingua regionale o minoritaria, intese a scoraggiare o a danneggiare il mantenimento e lo sviluppo della stessa. L'adozione di provvedimenti speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie destinati a promuovere l'uguaglianza tra i locutori di queste lingue e il resto della popolazione e miranti a tenere nella dovuta considerazione le loro specifiche situazioni, non è considerata un atto discriminante nei confronti di locutori di lingue diffuse.

3. Le Parti si impegnano a promuovere con misure appropriate la mutua comprensione fra tutti i gruppi linguistici del loro paese, in particolare facendo in modo che il rispetto, la comprensione e la tolleranza nei confronti delle lingue regionali o minoritarie figurino tra gli obiettivi dell'istruzione e formazione date nel loro paese, e ad incoraggiare i mass-media a perseguire lo stesso obiettivo.

4. Definendo la loro politica nei confronti delle lingue regionali o minoritarie, le parti si impegnano a prendere in considerazione le esigenze e i desideri espressi dai gruppi che parlano tali lingue. Essi vengono incoraggiati a creare, se necessario, degli organi incaricati di consigliare le autorità di governo su tutte le questioni riguardanti le lingue regionali o minoritarie.

5. Le parti si impegnano ad applicare, mutatis mutandis, i principi enumerati nei precedenti paragrafi da 1 a 4, alle lingue sprovviste di territorio. Tuttavia, per quanto riguarda queste lingue, la natura e la portata delle misure da adottare per rendere effettiva la presente Carta saranno determinate in modo flessibile, tenendo conto delle esigenze e dei desideri e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che parlano le lingue in questione.

PARTE III
MISURE ATTE A PROMUOVERE L'USO DELLE LINGUE REGIONALI
O MINORITARIE NELLA VITA PUBBLICA CONFORMEMENTE
AGLI IMPEGNI SOTTOSCRITTI
IN VIRTÙ DEL PARAGRAFO 2 DELL'ARTICOLO 2

Articolo 8 - Istruzione
1. Quanto all'istruzione, le Parti si impegnano, nell'ambito del territorio nel quale queste lingue sono parlate, a seconda della situazione di ciascuna di dette lingue e senza pregiudizi riguardo all'insegnamento della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato, a:
a. i. assicurare l'istruzione prescolare nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione prescolare nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
iii. applicare una delle misure previste nei precedenti punti i) e ii) almeno agli alunni le cui famiglie lo desiderino e il numero dei quali sia ritenuto sufficiente; oppure
iv. qualora l'amministrazione pubblica non avesse competenza diretta nel campo dell'istruzione prescolare, favorire e/o incoraggiare l'applicazione dei provvedimenti previsti nei precedenti punti da i) a iii);

b.
i. assicurare l'istruzione primaria nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione primaria nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
iii. prevedere, nel quadro dell'istruzione primaria, che l'insegnamento delle relative lingue regionali o minoritarie costituisca parte integrante del curriculum; oppure
iv. applicare una delle misure previste nei precedenti punti da i) a iii) almeno agli alunni le cui famiglie lo desiderino e il cui numero sia ritenuto sufficiente;

c.
i. assicurare l'istruzione secondaria nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione secondaria nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
iii. prevedere, nel quadro dell'istruzione secondaria, l'insegnamento delle lingue regionali o minoritarie come parte integrante del curriculum; oppure
iv. applicare una delle misure previste nei precedenti punti da i) a iii) almeno agli alunni che lo desiderino - o, dove si presenti il caso, le cui famiglie lo desiderino - in numero ritenuto sufficiente;

d.
i. assicurare un'istruzione tecnica e professionale nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione tecnica e professionale nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
iii. prevedere, nel quadro dell'istruzione tecnica e professionale, l'insegnamento delle relative lingue regionali o minoritarie come parte integrante del curriculum; oppure
iv. applicare una delle misure previste nei precedenti punti da i) a iii) almeno agli alunni che lo desiderino - o, dove si presenti il caso, le cui famiglie lo desiderino - in numero ritenuto sufficiente;

e. i. prevedere l'istruzione universitaria e altre forme di istruzione superiore nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
ii. prevedere lo studio di queste lingue come discipline dell'insegnamento universitario e superiore; oppure
iii. se, a causa del ruolo dello Stato nei confronti degli istituti di istruzione superiore, gli alinea i) e ii) non possono essere applicati, incoraggiare e/o autorizzare l'attuazione di un insegnamento universitario o di altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie, o mettere a disposizione dei mezzi che permettano di studiare queste lingue all'università o in altri istituti superiori;

f. i. provvedere affinché siano assicurati corsi di educazione per adulti o di istruzione permanente principalmente o totalmente nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
ii. proporre queste lingue come discipline per l'istruzione degli adulti e per l'educazione permanente; oppure
iii. qualora l'amministrazione pubblica non avesse competenza diretta nel campo dell'istruzione degli adulti, favorire e/o incoraggiare l'insegnamento di queste lingue nel quadro dell'istruzione degli adulti e dell'istruzione permanente;

g.
provvedere affinché sia assicurato l'insegnamento della storia e della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria è espressione:

h. assicurare la formazione iniziale e permanente degli insegnanti necessaria a mettere in atto quanto detto ai paragrafi da a) a g) accettati dalla Parte;
i. creare uno o più organi di vigilanza incaricati di controllare le misure adottate e i risultati raggiunti nell'istituzione o nello sviluppo dell'insegnamento delle lingue regionali o delle minoranze e di redigere delle relazioni periodiche sulle loro indagini, che saranno rese pubbliche.

2. Per quanto riguarda l'istruzione, e rispetto ai territori diversi da quelli nei quali le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare o attuare, qualora il numero dei locutori di una lingua regionale o minoritaria lo giustifichi, l'insegnamento nella o della lingua regionale o minoritaria a tutti i relativi livelli di istruzione.

Articolo 9 - Autorità giudiziarie
1. Le parti si impegnano, riguardo alle circoscrizioni delle autorità giudiziarie dove il numero dei residenti parlanti le lingue regionali o minoritaria lo giustifichi le misure specificate sotto, a seconda della situazione di ciascuna di queste lingue e a condizione che l'utilizzo delle possibilità offerte dal presente paragrafo non sia considerato dal giudice un ostacolo alla corretta amministrazione della giustizia:
a. nelle procedure penali:
i. a prevedere che i giudici, su richiesta di una delle parti, conducano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
ii. a garantire all'imputato il diritto di esprimersi nella propria lingua regionale o minoritaria; e/o
iii. a prevedere che istanze e prove, scritte o orali, non siano considerate inaccettabili per il solo motivo che sono formulate in una lingua regionale o minoritaria; e/o
iv. a esibire, su richiesta, gli atti legati ad una procedura giudiziaria nella relativa lingua regionale o minoritaria.
se necessario facendo ricorso ad interpreti e a traduzioni che non implichino spese ulteriori per gli interessati:

b. nelle procedure civili:
i. a prevedere che i giudizi, su richiesta di una delle parti, conducano la procedura nella lingua regionale o minoritaria; e/o
ii. a permettere, qualora una parte in causa debba comparire di persona davanti ad un tribunale, che questa si esprima nella propria lingua regionale o minoritaria senza per questo dover sostenere ulteriori spese; e/o
iii. a permettere l'esibizione di documenti e prove nelle lingue regionali o miroritarie, facendo ricorso, se necessario, ad interpreti e a traduzioni;

c. nelle procedure davanti a tribunali competenti in materia amministrativa:
i. a prevedere che i giudici, su richiesta di una delle parti, conducano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
ii. a permettere, qualora una parte in causa debba comparire di persona davanti ad un tribunale, che questa si esprima nella propria lingua regionale o minoritaria senza per questo dover sostenere spese ulteriori; e/o
iii. a permettere l'esibizione di documenti e prove nelle lingue regionali o minoritarie se necessario, facendo ricorso ad interpreti e a traduzioni;

d. a prendere dei provvedimenti, affinché i precedenti paragrafi b) e c) e l'eventuale impiego di interpreti e di traduzioni non comportino ulteriori spese per le persone interessate.

2. Le Parti si impegnano:
a. a non negare la validità di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto che non sono formulati in una lingua regionale o minoritaria; oppure
b. a non negare la validità, tra le parti, di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto che sono formulati in una lingua regionale o minoritaria e a provvedere affinché non siano locutori di queste lingue a condizione che il contenuto dell'atto sia portato loro a conoscenza da colui che lo fa valere; oppure
c. a non negare la validità, tra le parti, di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto che essi sono formulati in una lingua regionale o minoritaria.

3. Le Parti si impegnano a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che riguardano i locutori di queste lingue, a meno che tali testi non siano già disponibili in altro modo.

Articolo 10 - Autorità amministrative e servizi pubblici
1. Nelle circoscrizioni amministrative dello Stato dove risieda un numero di locutori di lingue regionali o minoritarie tale da giustificare i provvedimenti specificati sotto e secondo la situazione di ciascuna lingua, le Parti si impegnano, nella misura in cui ciò sia più o meno possibile, a:
a. i. assicurare che le autorità amministrative usino le lingue regionali o minoritarie; oppure
ii. assicurare che i funzionari in contatto col pubblico usino le lingue regionali o minoritarie nei rapporti con le persone che si rivolgono a loro in tali lingue; oppure
iii. assicurare che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte e ricevere risposta in tali lingue; oppure
iv. assicurare che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte in tali lingue; oppure
v. assicurare che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano validamente presentare un documento redatto in tali lingue;
b. mettere a disposizione moduli e testi amministrativi di uso corrente per la popolazione nelle lingue regionali o minoritarie o in versioni bilingui:
c. permettere alle autorità amministrative di redigere documenti in una lingua regionale o minoritaria.

2. Per quanto riguarda le autorità locali e regionali sui cui territori il numero dei residenti parlanti lingue regionali o minoritarie sia tale da giustificare i provvedimenti sotto specificati, le Parti si impegnano a permettere e/o ad incoraggiare:
a. l'uso delle lingue regionali o minoritarie nel quadro dell'amministrazione regionale o locale;
b. la possibilità per i locutori di lingue regionali o minoritarie di presentare domande orali o scritte in tali lingue;
c. la pubblicazione da parte delle autorità regionali dei documenti ufficiali anche nelle relative lingue regionali o minoritarie;
d. la pubblicazione da parte delle autorità locali dei documenti ufficiali anche nelle relative lingue regionali o minoritarie;
e. l'uso da parte delle autorità regionali delle lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle assemblee, senza escludere, tuttavia, l'uso della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato;
f. l'uso da parte delle autorità locali delle lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle assemblee, senza escludere, tuttavia, l'uso della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato;
g. l'uso e l'adozione, se necessario insieme alla denominazione nella/ e lingua/e ufficiale/i, delle forme tradizionali e corrette della toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie.

3. Per quanto riguarda i servizi pubblici assicurati dalle autorità amministrative o da altri aventi la loro funzione, le Parti si impegnano, nell'ambito del territorio nel quale le lingue regionali o minoritarie sono parlate, secondo la situazione di ciascuna lingua e nella misura in cui ciò sia più o meno possibile, a:
a. assicurare che le lingue regionali o minoritarie siano usate in occasione della presentazione del servizio; oppure
b. permettere ai locutori delle lingue regionali o minoritarie di formulare domande e ricevere risposte in tali lingue; oppure
c. permettere ai locutori delle lingue regionali o minoritarie di formulare una domanda in tali lingue.

4. Al fine di rendere effettive le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che esse hanno accettato, le Parti si impegnano a prendere uno o più dei seguenti provvedimenti:
a. l'utilizzo di traduzioni o di interpreti eventualmente richiesti;
b. l'assunzione e, dove ciò non fosse possibile, la formazione di funzionari e di altri impiegati pubblici in numero sufficiente;
c. l'accettazione, per quanto possibile, delle richieste di impiegati pubblici con conoscenza di una lingua regionale o minoritaria di essere nominati nel territorio dove questa lingua sia parlata.

5. Le Parti si impegnano a permettere, su richiesta degli interessati, l'uso o l'adozione di cognomi nelle lingue regionali o minoritarie.

Articolo 11 - Mass Media
1. Le Parti si impegnano, nei confronti dei locutori delle lingue regionali o minoritarie nei territori dove queste lingue sono usate, secondo la situazione di ciascuna, nella misura in cui l'amministrazione pubblica abbia, in maniera diretta o indiretta, competenza, potere o un ruolo in questo campo e rispettando i principi di indipendenza e di autonomia dei mass media:
a. nella misura in cui la radio e la televisione abbiano una funzione di servizio pubblico:
i. ad assicurare la creazione di almeno una emittente radiofonica e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
ii. a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una emittente radiofonica e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
iii. a prendere adeguati provvedimenti affinché gli enti radiotelevisivi programmino delle trasmissioni nelle lingue regionali o minoritarie;
b. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una emittente radiofonica nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
ii. a incoraggiare e/o facilitare la trasmissione di programmi radiofonici regolari nelle lingue regionali o minoritarie.
c. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
ii. a incoraggiare e/o facilitare la diffusione di programmi televisivi regolari nelle lingue regionali o minoritarie;
d. a incoraggiare e/o facilitare la creazione e la diffusione di produzioni audio e audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie;
e. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue regionali o minoritarie, oppure
ii. a incoraggiare e/o facilitare la pubblicazione regolare di articoli per la stampa nelle lingue regionali o minoritarie;
f. i. a coprire i costi supplementari di quei mezzi di comunicazione che usino le lingue regionali o minoritarie dove la legge prevede un'assistenza finanziaria in generale, ai mass media, oppure
ii. ad estendere i provvedimenti di assistenza finanziaria in vigore alle produzioni audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie.

2. Le Parti si impegnano a garantire la libertà di ricevere direttamente le trasmissioni radiofoniche e televisive dei paesi vicini in una lingua parlata in forma identica o simile ad una lingua regionale o minoritaria, e a non opporsi alla ritrasmissione di programmi radiofonici o televisivi dei paesi vicini in tale lingua. Esse si impegnano inoltre ad assicurare che nessuna restrizione alla libertà di espressione e alla libera circolazione dell'informazione in una lingua usata in forma identica o simile a quella di una lingua regionale o minoritaria sia imposta alla stampa. L'esercizio delle sopraccitate libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere soggetto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine e alla prevenzione della criminalità, alla tutela della salute o della morale, alla tutela della reputazione o dei diritti di altri, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

3. Le Parti si impegnano ad assicurare che gli interessi dei locutori di lingue regionali o minoritarie siano rappresentati o presi in considerazione nel quadro delle strutture eventualmente createsi secondo la legge ed aventi il compito di garantire la libertà e la pluralità dei mass media.

Articolo 12 - Attività culturali e loro strutture
1. Per quanto riguarda le strutture e le attività culturali - in particolare biblioteche, videoteche, centri culturali, musei, archivi, accademie, teatri e cinema, oltre alla produzione letteraria e cinematografica, all'espressione culturale popolare, agli spettacoli, alle industrie culturali, che includono fra l'altro l'uso delle nuove tecnologie - le Parti si impegnano, nell'ambito del territorio in cui tali lingue sono usate e a seconda della competenza, del potere o del ruolo delle autorità pubbliche in questo campo, a:
a. incoraggiare i tipi di espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie e a favorire i diversi mezzi di accesso alle opere prodotte in queste lingue;
b. favorire i diversi mezzi di accesso in altre lingue alle opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, doppiaggio, postsincronizzazione e uso di sottotitoli;
c. favorire l'accesso in lingue regionali o minoritarie ad opere prodotte in altre lingue, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, doppiaggio, postsincronizzazione e uso di sottotitoli;
d. assicurare che gli organismi incaricati di organizzare o di sostenere diverse forme di attività culturali includano in misura adeguata la conoscenza e l'uso delle lingue e culture regionali o minoritarie nelle attività che essi promuovono o sostengono;
e. favorire dei provvedimenti per assicurare che gli organismi incaricati di organizzare o sostenere le attività culturali abbiano a disposizione del personale con piena padronanza della lingua regionale o minoritaria oltre che della/e lingua/e del resto della popolazione;
f. favorire la partecipazione diretta, per quanto riguarda le strutture e i programmi delle attività culturali, di rappresentanti dei locutori di lingue regionali o minoritarie;
g. incoraggiare e/o facilitare la creazione di uno o più organismi incaricati di raccogliere, archiviare e presentare al pubblico opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie;
h. se necessario, creare e/o promuovere e finanziare servizi di traduzione e di ricerca terminologica, soprattutto allo scopo di mantenere e sviluppare in ciascuna lingua regionale o minoritaria una appropriata terminologia amministrativa, commerciale, economica, sociale, tecnologica o giuridica.

2. Per quanto riguarda i territori diversi da quelli in cui le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usati, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare e/o prevedere, qualora il numero dei locutori della lingua regionale o minoritaria lo giustifichi, adeguate attività o strutture culturali in conformità al paragrafo precedente.

3. Le Parti si impegnano, nella loro politica culturale all'estero, a dare un posto adeguato alle lingue regionali o minoritarie e alla cultura di cui esse sono l'espressione.

Articolo 13 - Vita economica e sociale
1. Per quanto riguarda le attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, in tutto il paese, a:
a. escludere dalla loro legislazione qualunque disposizione che proibisca o limiti senza motivi giustificabili l'uso delle lingue regionali o minoritarie nei documenti concernenti la vita economica o sociale e particolarmente nei contratti di lavoro e nei documenti tecnici quali istruzioni per l'uso di prodotti o di impianti;
b. proibire l'inserimento nei regolamenti interni delle imprese e negli atti privati di clausole che escludano o limitino l'uso delle lingue regionali o minoritarie, almeno tra i locutori della stessa lingua;
c. opporsi a norme che tendano a scoraggiare l'uso delle lingue regionali o minoritarie nel quadro delle attività economiche o sociali;
d. facilitare e/o incoraggiare con mezzi diversi da quelli previsti nei precedenti alinea l'uso delle lingue regionali o minoritarie.

2. Quanto alle attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, a seconda della competenza dell'amministrazione pubblica, nel territorio nel quale le lingue regionali o minoritarie sono usate e per quanto ciò sia più o meno possibile a:
a. includere nei loro regolamenti finanziari e bancari, delle clausole che permettano, con condizioni compatibili con la pratica commerciale, l'uso delle lingue regionali o minoritarie nelle emissioni di ordini di pagamento (assegni, tratte, ecc.) o di altri documenti finanziari o, all'occorrenza, assicurare che tale processo sia reso effettivo;
b.
nei settori economici e sociali direttamente sotto il loro controllo (settore pubblico), organizzare attività per promuovere l'uso delle lingue regionali o minoritarie;
c.
assicurare che le strutture sociali quali ospedali, case di riposo e pensionati offrano la possibilità di ricevere e trattare nella loro lingua i locutori di una lingua regionale o minoritaria i quali necessitino di cure per motivi di salute, per vecchiaia o per altri motivi;
d. assicurare, con adeguate modalità, che le segnalazioni di sicurezza siano redatte anche nelle lingue regionali o minoritarie;
e. rendere accessibili nelle lingue regionali o minoritarie le informazioni fornite dalle autorità competenti riguardo ai diritti dei consumatori.

Articolo 14 - Scambi transfrontalieri
1. Le Parti si impegnano:
a. ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali che le legano agli Stati in cui venga usata la stessa lingua in forma identica o simile, o a cercare di concluderli se necessario, in modo da favorire i contatti tra i locutori della stessa lingua negli Stati interessati, nei campi della cultura, dell'educazione, dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione permanente;
b. nell'interesse delle lingue regionali o minoritarie a facilitare e/o promuovere la cooperazione transfrontaliera, in particolare tra le amministrazioni regionali o locali nel cui territorio la stessa lingua venga usata in forma identica o simile.

PARTE IV
APPLICAZIONE DELLA CARTA

Articolo 15 - Rapporti periodici
1. Le Parti presenteranno periodicamente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in forma da determinarsi dal Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla politica perseguita in conformità con la Parte II della presente Carta e sulle misure adottate per attuare le disposizioni della Parte III che esse hanno accettato. Il primo rapporto deve essere presentato l'anno dopo l'entrata in vigore della Carta per la Parte interessata, gli altri rapporti a intervalli di tre anni dopo il primo.
2. Le Parti renderanno pubblici i loro rapporti.

Articolo 16 - Verifica dei rapporti
1. I rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa previsti dall'articolo 15 saranno vagliati da un comitato di esperti costituito in conformità all'articolo 17.
2. Organismi e associazioni legalmente costituite in una Parte potranno far presente al Comitato di esperti questioni relative agli impegni presi da questa Parte in virtù della Parte III della presente Carta. Dopo avere consultato la parte interessata, il Comitato di esperti potrà tener conto di tali informazioni nella stesura del rapporto previsto al paragrafo 3 del presente articolo. Questi organismi o associazioni potranno inoltre presentare delle dichiarazioni concernenti la politica perseguita da una Parte in conformità alla Parte III.
3. Sulla base dei rapporti previsti al paragrafo 1 e delle informazioni previste al paragrafo 2, il comitato di esperti preparerà un rapporto per il Comitato dei Ministri. Questo rapporto sarà accompagnato dalle osservazioni che le Parti saranno invitate a formulare e potrà essere reso pubblico dal Comitato dei Ministri.
4. Il rapporto previsto al paragrafo 3 conterrà in particolare le proposte del comitato di esperti al Comitato dei Ministri in vista della preparazione di eventuali osservazioni di quest'ultimo ad una o più Parti.
5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa presenterà un rapporto biennale dettagliato all'Assemblea parlamentare sull'applicazione della Carta.

Articolo 17 - Comitato di esperti
1. Il comitato di esperti sarà composto da un membro di ciascuna Parte che il Comitato dei Ministri designerà da una lista di persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nelle questioni trattate dalla Carta, le quali saranno proposte dalla Parte interessata.
2. I membri del comitato saranno nominati per un periodo di sei anni e il loro mandato è rinnovabile. Qualora un membro non potesse completare il suo mandato, questi sarà sostituito conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 e il membro nominato in sua vece completerà il periodo del mandato del suo predecessore.
3. Il comitato di esperti adotterà un suo regolamento interno. I suoi servizi di segreteria saranno assicurati dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18
La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 19
1. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere legati alla Carta in conformità alle disposizioni dell'articolo 18.
2. Per qualsiasi Stato membro che esprimerà successivamente il suo consenso ad essere legato dalla Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 20
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Carta, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla Carta.
2. Per ogni Stato aderente, la Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 21
1. Ogni parte può al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una o più riserve ai paragrafi da 2 a 5 dell'articolo 7 della presente Carta. Non si ammette nessuna riserva.
2. Ogni Parte che abbia formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla del tutto o in parte inviandone notifica da parte della ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 22
1. Ogni parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Carta inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 23
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Carta:
a. ciascuna firma;
b. il deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c. ciascuna data in entrata in vigore della presente Carta in conformità ai suoi articoli 19 e 20;
d. qualsiasi notifica ricevuta concernente l'applicazione delle disposizioni dell'articolo, paragrafo 2;
e. ogni ulteriore atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta.