|
|
|
Carta Europea
delle Lingue Regionali o Minoritarie
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della presente
Carta,
Considerato che il fine del Consiglio d'Europa a tra i suoi membri,
in particolare per salvaguardare e promuovere gli ideali che sono
loro comune patrimonio;
Considerato che la tutela delle lingue storiche regionali o minoritarie
d'Europa, alcune delle quali col tempo rischiano di scomparire,
contribuisce a mantenere e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza
culturale dell'Europa;
Considerato che il diritto ad usare una lingua regionale o minoritaria
nella vita privata e pubblica costituisce un diritto inalienabile
in conformità ai principi contenuti nel Patto Internazionale
sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite e in conformità
allo spirito della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla salvaguardia
dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;
Tenuto conto del lavoro realizzato nell'ambito della CSCE e in particolare
dell'Atto Finale di Helsinki del 1975 e del Documento della Riunione
di Copenhagen del 1990;
Sottolineato il valore dell'interculturalismo e del plurilinguismo
e considerato che la tutela e l'incoraggiamento delle lingue regionali
o minoritarie non dovrebbero risolversi a detrimento delle lingue
ufficiali e della necessità di apprenderle;
Coscienti del fatto che la tutela e la promozione delle lingue regionali
o minoritarie nei diversi paesi e regioni d'Europa rappresentano
un contributo importante per l'edificazione di un'Europa fondata
sui principi della democrazia e della diversità culturale,
nel quadro della sovranità nazionale e dell'integrità
territoriale;
Prese in considerazione le condizioni specifiche e le tradizioni
storiche proprie di ciascuna regione dei paesi d'Europa,
Hanno convenuto quanto segue:
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Definizioni
Ai sensi della presente Carta:
a. con l'espressione "lingue regionali o minoritarie"
si intendono le lingue
i. tradizionalmente parlate nell'ambito di un territorio di uno
Stato da cittadini di quello Stato che costituiscono un gruppo numericamente
interiore al resto della popolazione dello Stato, e
ii. diverse dalla/e lingua/e ufficiale/i di quello Stato;
tale espressione non comprende né i dialetti della/e lingua/e
ufficiale/i dello Stato né le lingue degli immigrati;
b. per "territorio nel quale una lingua regionale
o minoritaria viene usata" si intende l'area geografica nella
quale questa lingua costituisce il modo di esprimersi di un numero
di persone tale da giustificare l'adozione delle diverse misure
di tutela e promozione previste dalla presente Carta;
c. con l'espressione "lingue sprovviste di
territorio" si indicano le lingue usate dai cittadini dello
Stato, le quali differiscono dalla/e lingua/e usata/e dal resto
della popolazione dello Stato, ma che, benché tradizionalmente
parlate nell'ambito del territorio di tale Stato, non possono essere
identificate con una particolare area geografica dello stesso.
Articolo 2 - Impegni
1. Ciascuna delle parti si impegna ad applicare
le disposizioni della Parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie
parlate nell'ambito del proprio territorio e rispondenti alle definizioni
dell'articolo 1.
2. Per quanto riguarda ogni lingua indicata al
momento della ratifica, accettazione o approvazione, in conformità
all'articolo 3, ogni Parte si impegna ad applicare un minimo di
trentacinque paragrafi scelti tra le disposizioni della Parte III
della presente Carta, di cui almeno tre scelti da ciascuno degli
articoli 8 e l2 e uno da ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.
Articolo 3 - Modalità
1. Ciascuno Stato contraente dovrà specificare
nell'atto di ratifica, accettazione o approvazione, ogni lingua
regionale o minoritaria o ogni lingua ufficiale, meno parlata su
tutto o su parte del proprio territorio, a cui si applicheranno
i paragrafi scelti in conformità al paragrafo 2 dell'articolo
2.
2. Qualsiasi parte può, in qualsiasi momento
successivo, notificare al Segretario Generale che essa accetta gli
obblighi derivanti dalle disposizioni di qualsiasi altro paragrafo
della Carta non ancora specificato nello strumento di ratifica,
accettazione o approvazione, o di applicare il paragrafo 1 del presente
articolo ad altre lingue regionali o minoritarie, o ad altre lingue
ufficiali meno parlate su tutto o su parte del proprio territorio.
3. Gli impegni previsti nel paragrafo precedente
saranno ritenuti parte integrante della ratifica, accettazione o
approvazione ed avranno uguale effetto a partire dalla data della
loro notifica.
Articolo 4 - Attuali norme
di tutela
1. Nessuna delle disposizioni della presente Carta
può essere interpretata in senso limitativo o in deroga ai
diritti garantiti dalla Convenzione europea sui Diritti dell'Uomo.
2. Le disposizioni della presente Carta non avranno
alcuna incidenza sulle disposizioni prioritarie o lo stato giuridico
delle persone appartenenti alle minoranze e che già esistono
in una Parte o sono previsti da specifici accordi internazionali
bilaterali o multilaterali.
Articolo 5 - Obblighi esistenti
Nulla di quanto è contenuto nella presente Carta potrà
essere interpretato a sostegno di un qualsiasi diritto ad intraprendere
un'attività o a svolgere un'azione che si contrapponga ai
fini della Carta delle Nazioni Unite o ad altri obblighi del diritto
internazionale, compreso il principio della sovranità e dell'integrità
territoriale degli Stati.
Articolo 6 - Informazioni
Le parti si impegnano ad assicurare che autorità di governo,
organizzazioni e persone interessate siano informate riguardo ai
diritti e doveri stabiliti dalla presente Carta.
PARTE II
OBIETTIVI E PRINCIPI PERSEGUITI IN CONFORMITÀ
AL PARAGRAFO 1 DELL'ARTICOLO 2
Articolo 7 - Obiettivi e
principi
1. Per quanto riguarda le lingue regionali o minoritarie,
nei territori nei quali queste lingue sono parlate e secondo la
situazione di ciascuna lingua, le Parti fondano la loro politica,
la loro legislazione e la loro prassi sui seguenti obiettivi e principi:
a. il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie
in quanto espressione della ricchezza culturale;
b. il rispetto dell'area geografica di ciascuna
lingua regionale o minoritaria in modo da assicurare che le circoscrizioni
amministrative esistenti o nuove non costituiscano un ostacolo alla
promozione di questa lingua regionale o minoritaria;
c. la necessità di una decisa azione di
promozione delle lingue regionali o minoritarie al fine di salvaguardarle;
d. l'agevolazione e/o l'incoraggiarnento all'uso
orale e scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita
pubblica e privata;
e. il mantenimento e lo sviluppo dei rapporti,
nei settori previsti dalla presente Carta, tra i gruppi parlanti
una lingua regionale o minoritaria ed altri gruppi dello stesso
Stato parlanti una lingua usata in forma identica o simile, oltre
alla instaurazione di rapporti culturali con altri gruppi dello
Stato parlanti lingue diverse;
f. la previsione di forme e mezzi adeguati di insegnamento
e studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti i livelli;
g. la previsione di mezzi che permettano ai non
locutori di una lingua regionale o minoritaria che abitino nell'area
dove questa lingua viene usata, di apprenderla, qualora lo desiderino;
h. la promozione di studi e di ricerche sulle lingue
regionali o minoritarie nelle università o presso istituti
equivalenti;
i. la promozione di forme appropriate di scambi
transnazionali, nei settori previsti dalla presente Carta, per le
lingue regionali o minoritarie usate in forma identica o simile
in due o più Stati.
2. Le Parti si impegnano ad eliminare, qualora
non l'avessero ancora fatto, qualsiasi ingiustificata distinzione,
esclusione, restrizione o preferenza relative all'uso di una lingua
regionale o minoritaria, intese a scoraggiare o a danneggiare il
mantenimento e lo sviluppo della stessa. L'adozione di provvedimenti
speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie destinati
a promuovere l'uguaglianza tra i locutori di queste lingue e il
resto della popolazione e miranti a tenere nella dovuta considerazione
le loro specifiche situazioni, non è considerata un atto
discriminante nei confronti di locutori di lingue diffuse.
3. Le Parti si impegnano a promuovere con misure
appropriate la mutua comprensione fra tutti i gruppi linguistici
del loro paese, in particolare facendo in modo che il rispetto,
la comprensione e la tolleranza nei confronti delle lingue regionali
o minoritarie figurino tra gli obiettivi dell'istruzione e formazione
date nel loro paese, e ad incoraggiare i mass-media a perseguire
lo stesso obiettivo.
4. Definendo la loro politica nei confronti delle
lingue regionali o minoritarie, le parti si impegnano a prendere
in considerazione le esigenze e i desideri espressi dai gruppi che
parlano tali lingue. Essi vengono incoraggiati a creare, se necessario,
degli organi incaricati di consigliare le autorità di governo
su tutte le questioni riguardanti le lingue regionali o minoritarie.
5. Le parti si impegnano ad applicare, mutatis
mutandis, i principi enumerati nei precedenti paragrafi da 1 a 4,
alle lingue sprovviste di territorio. Tuttavia, per quanto riguarda
queste lingue, la natura e la portata delle misure da adottare per
rendere effettiva la presente Carta saranno determinate in modo
flessibile, tenendo conto delle esigenze e dei desideri e rispettando
le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che parlano le lingue
in questione.
PARTE III
MISURE ATTE A PROMUOVERE L'USO DELLE LINGUE REGIONALI
O MINORITARIE NELLA VITA PUBBLICA CONFORMEMENTE
AGLI IMPEGNI SOTTOSCRITTI
IN VIRTÙ DEL PARAGRAFO 2 DELL'ARTICOLO 2
Articolo 8 - Istruzione
1. Quanto all'istruzione, le Parti si impegnano,
nell'ambito del territorio nel quale queste lingue sono parlate,
a seconda della situazione di ciascuna di dette lingue e senza pregiudizi
riguardo all'insegnamento della/e lingua/e ufficiale/i dello Stato,
a:
a. i. assicurare l'istruzione prescolare nelle
relative lingue regionali o minoritarie; oppure
ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione prescolare nelle
relative lingue regionali o minoritarie; oppure
iii. applicare una delle misure previste nei precedenti punti i)
e ii) almeno agli alunni le cui famiglie lo desiderino e il numero
dei quali sia ritenuto sufficiente; oppure
iv. qualora l'amministrazione pubblica non avesse competenza diretta
nel campo dell'istruzione prescolare, favorire e/o incoraggiare
l'applicazione dei provvedimenti previsti nei precedenti punti da
i) a iii);
b. i. assicurare l'istruzione primaria nelle relative lingue
regionali o minoritarie; oppure
ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione primaria nelle
relative lingue regionali o minoritarie; oppure
iii. prevedere, nel quadro dell'istruzione primaria, che l'insegnamento
delle relative lingue regionali o minoritarie costituisca parte
integrante del curriculum; oppure
iv. applicare una delle misure previste nei precedenti punti da
i) a iii) almeno agli alunni le cui famiglie lo desiderino e il
cui numero sia ritenuto sufficiente;
c. i. assicurare l'istruzione secondaria nelle relative
lingue regionali o minoritarie; oppure
ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione secondaria nelle
lingue regionali o minoritarie; oppure
iii. prevedere, nel quadro dell'istruzione secondaria, l'insegnamento
delle lingue regionali o minoritarie come parte integrante del curriculum;
oppure
iv. applicare una delle misure previste nei precedenti punti da
i) a iii) almeno agli alunni che lo desiderino - o, dove si presenti
il caso, le cui famiglie lo desiderino - in numero ritenuto sufficiente;
d. i. assicurare un'istruzione tecnica e professionale
nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
ii. assicurare una parte rilevante dell'istruzione tecnica e professionale
nelle relative lingue regionali o minoritarie; oppure
iii. prevedere, nel quadro dell'istruzione tecnica e professionale,
l'insegnamento delle relative lingue regionali o minoritarie come
parte integrante del curriculum; oppure
iv. applicare una delle misure previste nei precedenti punti da
i) a iii) almeno agli alunni che lo desiderino - o, dove si presenti
il caso, le cui famiglie lo desiderino - in numero ritenuto sufficiente;
e. i. prevedere l'istruzione universitaria e altre
forme di istruzione superiore nelle lingue regionali o minoritarie;
oppure
ii. prevedere lo studio di queste lingue come discipline dell'insegnamento
universitario e superiore; oppure
iii. se, a causa del ruolo dello Stato nei confronti degli istituti
di istruzione superiore, gli alinea i) e ii) non possono essere
applicati, incoraggiare e/o autorizzare l'attuazione di un insegnamento
universitario o di altre forme di insegnamento superiore nelle lingue
regionali o minoritarie, o mettere a disposizione dei mezzi che
permettano di studiare queste lingue all'università o in
altri istituti superiori;
f. i. provvedere affinché siano assicurati
corsi di educazione per adulti o di istruzione permanente principalmente
o totalmente nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
ii. proporre queste lingue come discipline per l'istruzione degli
adulti e per l'educazione permanente; oppure
iii. qualora l'amministrazione pubblica non avesse competenza diretta
nel campo dell'istruzione degli adulti, favorire e/o incoraggiare
l'insegnamento di queste lingue nel quadro dell'istruzione degli
adulti e dell'istruzione permanente;
g. provvedere affinché sia assicurato l'insegnamento
della storia e della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria
è espressione:
h. assicurare la formazione iniziale e permanente
degli insegnanti necessaria a mettere in atto quanto detto ai paragrafi
da a) a g) accettati dalla Parte;
i. creare uno o più organi di vigilanza incaricati di controllare
le misure adottate e i risultati raggiunti nell'istituzione o nello
sviluppo dell'insegnamento delle lingue regionali o delle minoranze
e di redigere delle relazioni periodiche sulle loro indagini, che
saranno rese pubbliche.
2. Per quanto riguarda
l'istruzione, e rispetto ai territori diversi da quelli nei quali
le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usate, le
Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare o attuare, qualora
il numero dei locutori di una lingua regionale o minoritaria lo
giustifichi, l'insegnamento nella o della lingua regionale o minoritaria
a tutti i relativi livelli di istruzione.
Articolo 9 - Autorità
giudiziarie
1. Le parti si impegnano, riguardo alle circoscrizioni
delle autorità giudiziarie dove il numero dei residenti parlanti
le lingue regionali o minoritaria lo giustifichi le misure specificate
sotto, a seconda della situazione di ciascuna di queste lingue e
a condizione che l'utilizzo delle possibilità offerte dal
presente paragrafo non sia considerato dal giudice un ostacolo alla
corretta amministrazione della giustizia:
a. nelle procedure penali:
i. a prevedere che i giudici, su richiesta di una delle parti, conducano
la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
ii. a garantire all'imputato il diritto di esprimersi nella propria
lingua regionale o minoritaria; e/o
iii. a prevedere che istanze e prove, scritte o orali, non siano
considerate inaccettabili per il solo motivo che sono formulate
in una lingua regionale o minoritaria; e/o
iv. a esibire, su richiesta, gli atti legati ad una procedura giudiziaria
nella relativa lingua regionale o minoritaria.
se necessario facendo ricorso ad interpreti e a traduzioni che non
implichino spese ulteriori per gli interessati:
b. nelle procedure civili:
i. a prevedere che i giudizi, su richiesta di una delle parti, conducano
la procedura nella lingua regionale o minoritaria; e/o
ii. a permettere, qualora una parte in causa debba comparire di
persona davanti ad un tribunale, che questa si esprima nella propria
lingua regionale o minoritaria senza per questo dover sostenere
ulteriori spese; e/o
iii. a permettere l'esibizione di documenti e prove nelle lingue
regionali o miroritarie, facendo ricorso, se necessario, ad interpreti
e a traduzioni;
c. nelle procedure davanti a tribunali competenti
in materia amministrativa:
i. a prevedere che i giudici, su richiesta di una delle parti, conducano
la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
ii. a permettere, qualora una parte in causa debba comparire di
persona davanti ad un tribunale, che questa si esprima nella propria
lingua regionale o minoritaria senza per questo dover sostenere
spese ulteriori; e/o
iii. a permettere l'esibizione di documenti e prove nelle lingue
regionali o minoritarie se necessario, facendo ricorso ad interpreti
e a traduzioni;
d. a prendere dei provvedimenti, affinché
i precedenti paragrafi b) e c) e l'eventuale impiego di interpreti
e di traduzioni non comportino ulteriori spese per le persone interessate.
2. Le Parti si impegnano:
a. a non negare la validità di atti giuridici
redatti nello Stato per il solo fatto che non sono formulati in
una lingua regionale o minoritaria; oppure
b. a non negare la validità, tra le parti,
di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto che sono
formulati in una lingua regionale o minoritaria e a provvedere affinché
non siano locutori di queste lingue a condizione che il contenuto
dell'atto sia portato loro a conoscenza da colui che lo fa valere;
oppure
c. a non negare la validità, tra le parti,
di atti giuridici redatti nello Stato per il solo fatto che essi
sono formulati in una lingua regionale o minoritaria.
3. Le Parti si impegnano
a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi
legislativi nazionali più importanti e quelli che riguardano
i locutori di queste lingue, a meno che tali testi non siano già
disponibili in altro modo.
Articolo 10 - Autorità
amministrative e servizi pubblici
1. Nelle circoscrizioni amministrative dello Stato
dove risieda un numero di locutori di lingue regionali o minoritarie
tale da giustificare i provvedimenti specificati sotto e secondo
la situazione di ciascuna lingua, le Parti si impegnano, nella misura
in cui ciò sia più o meno possibile, a:
a. i. assicurare che le autorità amministrative
usino le lingue regionali o minoritarie; oppure
ii. assicurare che i funzionari in contatto col pubblico usino le
lingue regionali o minoritarie nei rapporti con le persone che si
rivolgono a loro in tali lingue; oppure
iii. assicurare che i locutori di lingue regionali o minoritarie
possano presentare domande orali o scritte e ricevere risposta in
tali lingue; oppure
iv. assicurare che i locutori di lingue regionali o minoritarie
possano presentare domande orali o scritte in tali lingue; oppure
v. assicurare che i locutori di lingue regionali o minoritarie possano
validamente presentare un documento redatto in tali lingue;
b. mettere a disposizione moduli e testi amministrativi
di uso corrente per la popolazione nelle lingue regionali o minoritarie
o in versioni bilingui:
c. permettere alle autorità amministrative
di redigere documenti in una lingua regionale o minoritaria.
2. Per quanto riguarda
le autorità locali e regionali sui cui territori il numero
dei residenti parlanti lingue regionali o minoritarie sia tale da
giustificare i provvedimenti sotto specificati, le Parti si impegnano
a permettere e/o ad incoraggiare:
a. l'uso delle lingue regionali o minoritarie nel
quadro dell'amministrazione regionale o locale;
b. la possibilità per i locutori di lingue
regionali o minoritarie di presentare domande orali o scritte in
tali lingue;
c. la pubblicazione da parte delle autorità
regionali dei documenti ufficiali anche nelle relative lingue regionali
o minoritarie;
d. la pubblicazione da parte delle autorità
locali dei documenti ufficiali anche nelle relative lingue regionali
o minoritarie;
e. l'uso da parte delle autorità regionali
delle lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle assemblee,
senza escludere, tuttavia, l'uso della/e lingua/e ufficiale/i dello
Stato;
f. l'uso da parte delle autorità locali
delle lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle assemblee,
senza escludere, tuttavia, l'uso della/e lingua/e ufficiale/i dello
Stato;
g. l'uso e l'adozione, se necessario insieme alla
denominazione nella/ e lingua/e ufficiale/i, delle forme tradizionali
e corrette della toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie.
3. Per quanto riguarda
i servizi pubblici assicurati dalle autorità amministrative
o da altri aventi la loro funzione, le Parti si impegnano, nell'ambito
del territorio nel quale le lingue regionali o minoritarie sono
parlate, secondo la situazione di ciascuna lingua e nella misura
in cui ciò sia più o meno possibile, a:
a. assicurare che le lingue regionali o minoritarie
siano usate in occasione della presentazione del servizio; oppure
b. permettere ai locutori delle lingue regionali
o minoritarie di formulare domande e ricevere risposte in tali lingue;
oppure
c. permettere ai locutori delle lingue regionali
o minoritarie di formulare una domanda in tali lingue.
4. Al fine di rendere
effettive le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che esse
hanno accettato, le Parti si impegnano a prendere uno o più
dei seguenti provvedimenti:
a. l'utilizzo di traduzioni o di interpreti eventualmente
richiesti;
b. l'assunzione e, dove ciò non fosse possibile,
la formazione di funzionari e di altri impiegati pubblici in numero
sufficiente;
c. l'accettazione, per quanto possibile, delle
richieste di impiegati pubblici con conoscenza di una lingua regionale
o minoritaria di essere nominati nel territorio dove questa lingua
sia parlata.
5. Le Parti si impegnano
a permettere, su richiesta degli interessati, l'uso o l'adozione
di cognomi nelle lingue regionali o minoritarie.
Articolo 11 - Mass Media
1. Le Parti si impegnano, nei confronti dei locutori
delle lingue regionali o minoritarie nei territori dove queste lingue
sono usate, secondo la situazione di ciascuna, nella misura in cui
l'amministrazione pubblica abbia, in maniera diretta o indiretta,
competenza, potere o un ruolo in questo campo e rispettando i principi
di indipendenza e di autonomia dei mass media:
a. nella misura in cui la radio e la televisione
abbiano una funzione di servizio pubblico:
i. ad assicurare la creazione di almeno una emittente radiofonica
e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie,
oppure
ii. a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una emittente
radiofonica e di un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie,
oppure
iii. a prendere adeguati provvedimenti affinché gli enti
radiotelevisivi programmino delle trasmissioni nelle lingue regionali
o minoritarie;
b. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione
di almeno una emittente radiofonica nelle lingue regionali o minoritarie,
oppure
ii. a incoraggiare e/o facilitare la trasmissione di programmi radiofonici
regolari nelle lingue regionali o minoritarie.
c. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione
di almeno un canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie,
oppure
ii. a incoraggiare e/o facilitare la diffusione di programmi televisivi
regolari nelle lingue regionali o minoritarie;
d. a incoraggiare e/o facilitare la creazione e
la diffusione di produzioni audio e audiovisive nelle lingue regionali
o minoritarie;
e. i. a incoraggiare e/o facilitare la creazione
e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue regionali
o minoritarie, oppure
ii. a incoraggiare e/o facilitare la pubblicazione regolare di articoli
per la stampa nelle lingue regionali o minoritarie;
f. i. a coprire i costi supplementari di quei mezzi
di comunicazione che usino le lingue regionali o minoritarie dove
la legge prevede un'assistenza finanziaria in generale, ai mass
media, oppure
ii. ad estendere i provvedimenti di assistenza finanziaria in vigore
alle produzioni audiovisive nelle lingue regionali o minoritarie.
2. Le Parti si impegnano
a garantire la libertà di ricevere direttamente le trasmissioni
radiofoniche e televisive dei paesi vicini in una lingua parlata
in forma identica o simile ad una lingua regionale o minoritaria,
e a non opporsi alla ritrasmissione di programmi radiofonici o televisivi
dei paesi vicini in tale lingua. Esse si impegnano inoltre ad assicurare
che nessuna restrizione alla libertà di espressione e alla
libera circolazione dell'informazione in una lingua usata in forma
identica o simile a quella di una lingua regionale o minoritaria
sia imposta alla stampa. L'esercizio delle sopraccitate libertà,
comportando doveri e responsabilità, può essere soggetto
a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni
previste dalla legge, che costituiscono delle misure necessarie,
in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità
territoriale o alla sicurezza pubblica, alla tutela dell'ordine
e alla prevenzione della criminalità, alla tutela della salute
o della morale, alla tutela della reputazione o dei diritti di altri,
per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire
l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.
3. Le Parti si impegnano
ad assicurare che gli interessi dei locutori di lingue regionali
o minoritarie siano rappresentati o presi in considerazione nel
quadro delle strutture eventualmente createsi secondo la legge ed
aventi il compito di garantire la libertà e la pluralità
dei mass media.
Articolo 12 - Attività
culturali e loro strutture
1. Per quanto riguarda le strutture e le attività
culturali - in particolare biblioteche, videoteche, centri culturali,
musei, archivi, accademie, teatri e cinema, oltre alla produzione
letteraria e cinematografica, all'espressione culturale popolare,
agli spettacoli, alle industrie culturali, che includono fra l'altro
l'uso delle nuove tecnologie - le Parti si impegnano, nell'ambito
del territorio in cui tali lingue sono usate e a seconda della competenza,
del potere o del ruolo delle autorità pubbliche in questo
campo, a:
a. incoraggiare i tipi di espressione e le iniziative
proprie delle lingue regionali o minoritarie e a favorire i diversi
mezzi di accesso alle opere prodotte in queste lingue;
b. favorire i diversi mezzi di accesso in altre
lingue alle opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie
promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, doppiaggio,
postsincronizzazione e uso di sottotitoli;
c. favorire l'accesso in lingue regionali o minoritarie
ad opere prodotte in altre lingue, promuovendo e sviluppando le
attività di traduzione, doppiaggio, postsincronizzazione
e uso di sottotitoli;
d. assicurare che gli organismi incaricati di organizzare
o di sostenere diverse forme di attività culturali includano
in misura adeguata la conoscenza e l'uso delle lingue e culture
regionali o minoritarie nelle attività che essi promuovono
o sostengono;
e. favorire dei provvedimenti per assicurare che
gli organismi incaricati di organizzare o sostenere le attività
culturali abbiano a disposizione del personale con piena padronanza
della lingua regionale o minoritaria oltre che della/e lingua/e
del resto della popolazione;
f. favorire la partecipazione diretta, per quanto
riguarda le strutture e i programmi delle attività culturali,
di rappresentanti dei locutori di lingue regionali o minoritarie;
g. incoraggiare e/o facilitare la creazione di
uno o più organismi incaricati di raccogliere, archiviare
e presentare al pubblico opere prodotte nelle lingue regionali o
minoritarie;
h. se necessario, creare e/o promuovere e finanziare
servizi di traduzione e di ricerca terminologica, soprattutto allo
scopo di mantenere e sviluppare in ciascuna lingua regionale o minoritaria
una appropriata terminologia amministrativa, commerciale, economica,
sociale, tecnologica o giuridica.
2. Per quanto riguarda i territori diversi
da quelli in cui le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente
usati, le Parti si impegnano ad autorizzare, incoraggiare e/o prevedere,
qualora il numero dei locutori della lingua regionale o minoritaria
lo giustifichi, adeguate attività o strutture culturali in
conformità al paragrafo precedente.
3. Le Parti si impegnano,
nella loro politica culturale all'estero, a dare un posto adeguato
alle lingue regionali o minoritarie e alla cultura di cui esse sono
l'espressione.
Articolo 13 - Vita economica
e sociale
1. Per quanto riguarda le attività economiche
e sociali, le Parti si impegnano, in tutto il paese, a:
a. escludere dalla loro legislazione qualunque
disposizione che proibisca o limiti senza motivi giustificabili
l'uso delle lingue regionali o minoritarie nei documenti concernenti
la vita economica o sociale e particolarmente nei contratti di lavoro
e nei documenti tecnici quali istruzioni per l'uso di prodotti o
di impianti;
b. proibire l'inserimento nei regolamenti interni
delle imprese e negli atti privati di clausole che escludano o limitino
l'uso delle lingue regionali o minoritarie, almeno tra i locutori
della stessa lingua;
c. opporsi a norme che tendano a scoraggiare l'uso
delle lingue regionali o minoritarie nel quadro delle attività
economiche o sociali;
d. facilitare e/o incoraggiare con mezzi diversi
da quelli previsti nei precedenti alinea l'uso delle lingue regionali
o minoritarie.
2. Quanto alle attività economiche
e sociali, le Parti si impegnano, a seconda della competenza dell'amministrazione
pubblica, nel territorio nel quale le lingue regionali o minoritarie
sono usate e per quanto ciò sia più o meno possibile
a:
a. includere nei loro regolamenti finanziari e
bancari, delle clausole che permettano, con condizioni compatibili
con la pratica commerciale, l'uso delle lingue regionali o minoritarie
nelle emissioni di ordini di pagamento (assegni, tratte, ecc.) o
di altri documenti finanziari o, all'occorrenza, assicurare che
tale processo sia reso effettivo;
b. nei settori economici e sociali direttamente sotto il
loro controllo (settore pubblico), organizzare attività per
promuovere l'uso delle lingue regionali o minoritarie;
c. assicurare che le strutture sociali quali ospedali,
case di riposo e pensionati offrano la possibilità di ricevere
e trattare nella loro lingua i locutori di una lingua regionale
o minoritaria i quali necessitino di cure per motivi di salute,
per vecchiaia o per altri motivi;
d. assicurare, con adeguate modalità, che
le segnalazioni di sicurezza siano redatte anche nelle lingue regionali
o minoritarie;
e. rendere accessibili nelle lingue regionali o
minoritarie le informazioni fornite dalle autorità competenti
riguardo ai diritti dei consumatori.
Articolo 14 - Scambi transfrontalieri
1. Le Parti si impegnano:
a. ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali
che le legano agli Stati in cui venga usata la stessa lingua in
forma identica o simile, o a cercare di concluderli se necessario,
in modo da favorire i contatti tra i locutori della stessa lingua
negli Stati interessati, nei campi della cultura, dell'educazione,
dell'informazione, della formazione professionale e dell'educazione
permanente;
b. nell'interesse delle lingue regionali o minoritarie
a facilitare e/o promuovere la cooperazione transfrontaliera, in
particolare tra le amministrazioni regionali o locali nel cui territorio
la stessa lingua venga usata in forma identica o simile.
PARTE IV
APPLICAZIONE DELLA CARTA
Articolo 15 - Rapporti periodici
1. Le Parti presenteranno periodicamente al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa, in forma da determinarsi dal Consiglio
dei Ministri, un rapporto sulla politica perseguita in conformità
con la Parte II della presente Carta e sulle misure adottate per
attuare le disposizioni della Parte III che esse hanno accettato.
Il primo rapporto deve essere presentato l'anno dopo l'entrata in
vigore della Carta per la Parte interessata, gli altri rapporti
a intervalli di tre anni dopo il primo.
2. Le Parti renderanno pubblici i loro rapporti.
Articolo 16 - Verifica dei
rapporti
1. I rapporti presentati al Segretario Generale
del Consiglio d'Europa previsti dall'articolo 15 saranno vagliati
da un comitato di esperti costituito in conformità all'articolo
17.
2. Organismi e associazioni legalmente costituite
in una Parte potranno far presente al Comitato di esperti questioni
relative agli impegni presi da questa Parte in virtù della
Parte III della presente Carta. Dopo avere consultato la parte interessata,
il Comitato di esperti potrà tener conto di tali informazioni
nella stesura del rapporto previsto al paragrafo 3 del presente
articolo. Questi organismi o associazioni potranno inoltre presentare
delle dichiarazioni concernenti la politica perseguita da una Parte
in conformità alla Parte III.
3. Sulla base dei rapporti previsti al paragrafo
1 e delle informazioni previste al paragrafo 2, il comitato di esperti
preparerà un rapporto per il Comitato dei Ministri. Questo
rapporto sarà accompagnato dalle osservazioni che le Parti
saranno invitate a formulare e potrà essere reso pubblico
dal Comitato dei Ministri.
4. Il rapporto previsto al paragrafo 3 conterrà
in particolare le proposte del comitato di esperti al Comitato dei
Ministri in vista della preparazione di eventuali osservazioni di
quest'ultimo ad una o più Parti.
5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa
presenterà un rapporto biennale dettagliato all'Assemblea
parlamentare sull'applicazione della Carta.
Articolo 17 - Comitato di
esperti
1. Il comitato di esperti sarà composto
da un membro di ciascuna Parte che il Comitato dei Ministri designerà
da una lista di persone di alta levatura morale e di riconosciuta
competenza nelle questioni trattate dalla Carta, le quali saranno
proposte dalla Parte interessata.
2. I membri del comitato saranno nominati per un
periodo di sei anni e il loro mandato è rinnovabile. Qualora
un membro non potesse completare il suo mandato, questi sarà
sostituito conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1
e il membro nominato in sua vece completerà il periodo del
mandato del suo predecessore.
3. Il comitato di esperti adotterà un suo
regolamento interno. I suoi servizi di segreteria saranno assicurati
dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri
del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica,
accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione
o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale
del Consiglio d'Europa.
Articolo 19
1. La presente Carta entrerà in vigore il
primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di tre
mesi dopo la data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa
avranno espresso il loro consenso ad essere legati alla Carta in
conformità alle disposizioni dell'articolo 18.
2. Per qualsiasi Stato membro che esprimerà
successivamente il suo consenso ad essere legato dalla Carta, questa
entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al
termine di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello
strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Articolo 20
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Carta,
il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare
qualsiasi Stato che non sia membro del Consiglio d'Europa ad aderire
alla Carta.
2. Per ogni Stato aderente, la Carta entrerà
in vigore il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo
di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione
presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 21
1. Ogni parte può al momento del deposito
del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione
o di adesione, formulare una o più riserve ai paragrafi da
2 a 5 dell'articolo 7 della presente Carta. Non si ammette nessuna
riserva.
2. Ogni Parte che abbia formulato una riserva in
virtù del paragrafo precedente può ritirarla del tutto
o in parte inviandone notifica da parte della ricezione della notifica
da parte del Segretario Generale.
Articolo 22
1. Ogni parte può, in qualsiasi momento,
denunciare la presente Carta inviandone notifica al Segretario Generale
del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno
del mese che segue il termine di un periodo di sei mesi dopo la
data della ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 23
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà
agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito
alla presente Carta:
a. ciascuna firma;
b. il deposito di ciascuno strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione;
c. ciascuna data in entrata in vigore della presente
Carta in conformità ai suoi articoli 19 e 20;
d. qualsiasi notifica ricevuta concernente l'applicazione
delle disposizioni dell'articolo, paragrafo 2;
e. ogni ulteriore atto, notifica o comunicazione
relativa alla presente Carta.
|