Legge
Regionale 32 del 2 maggio 1990
Liguria
Norme per lo studio la tutela
la valorizzazione e
l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali e in particolare
dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria
ARTICOLO
1 (Finalità)
1. La Regione promuove, coordina e favorisce la tutela, la conservazione,
la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali, linguistici,
etnomusicali e delle tradizioni popolari presenti nel territorio
regionale.
ARTICOLO 2 (Categorie di
beni tutelati)
1. Le principali categorie di beni culturali oggetto della tutela
e della disciplina di cui alla presente legge sono le seguenti:
a. patrimoni linguistici autonomamente riconosciuti in porzioni
del territorio regionale in quanto legati alle tradizioni storico-sociali
del territorio stesso sia nella loro espressione orale che nelle
forme letterarie in essi espresse;
b. rime popolari filastrocche fiabe proverbi e ritornelli ricordi
e memorie riguardanti anche l'alimentazione e la medicina popolare;
il tutto espresso in lingua o in dialetto in forma orale o scritta
ma inedita;
c. canti e musiche strumentali tramandati in forma orale e danze
popolari di tradizione documentabile;
d. feste riti e credenze giochi e passatempi popolari.
ARTICOLO 3 (Comitato scientifico)
1. È istituito un Comitato scientifico composto da tre membri
eletti dal Consiglio regionale scelti fra personalità di
indiscussa competenza e professionalità nei campi della ricerca
etnologica e linguistica locale e della produzione e promozione
culturale di attività dialettali e da tre esperti designati
dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova fra gli
studiosi già operanti anche al di fuori dell'ambito universitario
rispettivamente nei campi linguistico, letterario, etnoantropologico
ed etnomusicologico. Alle sedute partecipano un dirigente del Servizio
Beni e strutture culturali e il dirigente addetto al Centro regionale
di documentazione.
2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale
e dura in carica cinque anni. Ai suoi membri spettano i compensi
stabiliti dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il Comitato nella prima seduta provvede
alla nomina del Presidente.
ARTICOLO 4 (Compiti del Comitato)
1. Al Comitato scientifico di cui all'articolo 3 sono attribuiti
i seguenti compiti:
a. formulare alla Giunta regionale proposte per l'inserimento nei
programmi in materia culturale di specifici interventi relativi
ai beni di cui alla presente legge e in particolare per le attività
del Centro di cui all'articolo 5;
b. proporre alla Giunta regionale progetti specifici di valorizzazione
del patrimonio etnico-linguistico regionale;
c. elaborare relazioni sullo stato di attuazione dei programmi e
dei progetti regionali.
ARTICOLO 5 (Centro regionale
di documentazione)
1. Per gli scopi di cui alla presente legge la Regione istituisce
nell'ambito delle proprie strutture un Centro regionale di documentazione
ricerca e valorizzazione del patrimonio linguistico etnomusicale
e delle tradizioni popolari liguri.
2. Il livello della struttura di cui al primo comma e la sua dotazione
organica saranno specificati nelle norme regionali in materia di
organizzazione degli uffici.
3. La prima dotazione del Centro è costituita dalla documentazione
in materia già raccolta o comunque acquisita dalla Regione
con le relative attrezzature.
ARTICOLO 6 (Compiti del Centro)
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge
il Centro di documentazione di cui all'art. 5 opera nei modi previsti
dai Titoli I e II della legge regionale 22 aprile 1980 n. 21 ed
in particolare oltre a quanto stabilito dalla citata legge regionale
in in materia di inventariazione e catalogazione:
a. stabilisce rapporti di collaborazione e scambio con i competenti
uffici dello Stato e degli Enti locali l'Università gli Istituti
di ricerca Associazioni e singoli studiosi;
b. promuove iniziative di studio e di ricerca nel settore curando
la pubblicazione e la diffusione dei risultati;
c. cura l'acquisizione della documentazione relativa ai beni di
cui all'articolo 2 in forma scritta fotografica grafica o audiovisiva
sia direttamente sia attraverso la cessione da parte di terzi di
materiale già esistente o in via di formazione;
d. provvede alla creazione di una biblioteca e nastrovideoteca specializzata
nel settore;
e. assicura la messa a disposizione del pubblico secondo le norme
fissate in apposito regolamento del materiale raccolto con l'obbligo
dell'impiego per scopi non di lucro e della citazione delle fonti
per quanto riguarda sia gli informatori che i raccoglitori nonché
con l'obbligo dell'approvazione della Regione nel caso di utilizzo
per scopi editoriali;
f. cura la realizzazione col materiale raccolto di libri e pubblicazioni
dischi audio e videocassette ed altri mezzi di diffusione da distribuire
gratuitamente a musei, biblioteche, istituti e servizi pubblici
e da porre eventualmente in commercio;
g. promuove iniziative di diffusione, quali conferenze, tavole rotonde,
proiezioni, interventi coordinati con il mondo della scuola e corsi
di aggiornamento per insegnanti.
ARTICOLO 6 BIS * (Contributi
per l'istituzione di premi)
1. La Regione Liguria, al fine di promuovere la conoscenza e l'uso
del dialetto ligure e le peculiarità linguistiche del patrimonio
culturale locale, concede contributi ai Comuni e alle Comunità
Montane per l'istituzione di premi diretti agli alunni delle scuole
elementari che hanno realizzato, nell'ambito della propria programmazione
educativo-didattica, attività finalizzate alla conoscenza
del dialetto e delle tradizioni popolari della Liguria.
2. Per i fini di cui al comma 1, l'Ente interessato, entro il 30
giugno di ogni anno, presenta domanda di contributo all'Assessore
regionale alla Cultura corredata del relativo bando di concorso.
3. Il bando di cui al comma 2 è preventivamente esaminato
dal Centro regionale di documentazione di cui all'articolo 5 e deve
prevedere:
a. l'indicazione delle prove riservate agli alunni delle scuole
elementari residenti nel territorio comunale, consistenti nella
interpretazione in dialetto locale a partire dai brani conservati
presso il Centro regionale di documentazione;
b. la composizione della Commissione giudicatrice di cui al comma
4.
4. La Commissione giudicatrice delle prove è composta:
a. dal Sindaco, o Assessore da lui delegato;
b. da un Direttore didattico, o suo delegato;
c. da un rappresentante della Pro Loco, ove esistente, o di Circolo
culturale designato dal Consiglio comunale;
d. da due esperti in dialetto designati dal Consiglio comunale.
Nel caso la domanda di contributo di cui al comma 2 venga presentata
da una Comunità Montana, il componente di cui alla lettera
a) è sostituito dal Presidente della Comunità Montana
o da Assessore da lui delegato e la designazione dei componenti
di cui alle lettere c) e d) spetta al Consiglio Generale di tale
ente.
5. Il Centro regionale di documentazione individua le tipologie
dei premi da assegnare. La Giunta regionale determina i criteri
di riparto dei fondi da destinarsi, sulla base delle domande di
cui al comma 2; stabilisce inoltre annualmente, sulla base delle
disponibilità del capitolo 3636, la quota da destinare al
finanziamento delle suddette attività.
6. La liquidazione del contributo di cui al comma 1 avviene previa
comunicazione, da parte dell'Ente interessato, all'Assessore alla
Cultura dell'avvenuto espletamento del concorso e del nominativo
dei soggetti vincitori. La consegna del premio è effettuata
ogni anno, a cura del Sindaco e del Presidente della Comunità
Montana territorialmente competente, o loro delegati.
ARTICOLO 7 (Contributi di
cui alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7)
1. Le richieste di contributo presentate ai sensi della legge regionale
17 marzo 1983 n. 7 inerenti la materia di cui alla presente legge
relativamente a:
a. corsi seminari di studio dibattiti e conferenze;
b. elaborazione e stampa di pubblicazioni;
c. istituzione e assegnazione di borse di studio e premi per opere
di ricerca sul patrimonio culturale linguistico etnomusicale e sulle
tradizioni popolari della Liguria;
d. incentivazione delle rappresentazioni teatrali delle pubblicazioni
delle attività folkloristiche collegate al patrimonio culturale
e linguistico etnomusicale ed alle tradizioni con gli stessi connesse;
e. dotazione delle biblioteche di enti pubblici e di privati con
opere relative al patrimonio di cui alle lettere precedenti;
sono sottoposte al preventivo parere del Comitato scientifico di
cui all'articolo 3.
ARTICOLO 8 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge concernente
il funzionamento del Centro di cui all'art. 5 e delle connesse attività
scientifiche e divulgative si provvede mediante le seguenti variazioni
da apportare allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario
1990:
a. riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa
dal capitolo 9250 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie
e d'ordine»;
b. istituzione del capitolo 3636 «Spese per il funzionamento
del Centro regionale di documentazione del patrimonio linguistico
ligure» con uno stanziamento di lire 50.000.000. (vedi **)
1.bis* Agli oneri finanziari derivanti dalla concessione del contributo
di cui all'art. 6 bis si provvede con le relative leggi di bilancio
a partire dall'anno 1999.
La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Liguria. Data a Genova addì 2 maggio 1990.
* integrazioni di
cui alla L.R. 37/1998
** con L.R. 30 aprile
1999 n. 14 il cap. 3636 ha assunto la seguente denominazione "Interventi
per il patrimonio linguistico ligure"
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