|
|
|
Legge
Regionale 26 del 10 aprile 1990
Piemonte
Tutela, valorizzazione e promozione
della conoscenza
dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte
Art. 1 (Finalità generali)
1. La Regione Piemonte, nello spirito degli artt. 3, 6 e 9 della
Costituzione, in attuazione degli artt. 4, 5 e 7 dello Statuto regionale
e nell'ambito delle competenze di cui agli artt. 42 e 49 del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, tutela e valorizza l'originale patrimonio
linguistico del Piemonte e ne promuove la conoscenza.
2. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione
di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale,
e lo informa ai principi della pari dignità e del pluralismo
linguistico sanciti dalla Costituzione.
Art. 2 (Festa del Piemonte)
1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Piemonte,
di valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne
i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento
e nella loro prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente
lo Statuto e i simboli della Regione, è istituita la "Festa
del Piemonte". Essa ricorre il 22 maggio nel giorno anniversario
della promulgazione dello Statuto regionale, avvenuta il 22 maggio
1971.
2. La Giunta Regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti
a realizzare e ad illustrare tali finalità, in particolare
fra le giovani generazioni e d'intesa con i competenti Organi dello
Stato nelle scuole di ogni ordine e grado.
Art. 3 (Conoscenza e diffusione
del patrimonio linguistico regionale)
1. La Regione favorisce:
a) l'insegnamento e l'apprendimento;
b) l'informazione giornalistica e radio-televisiva;
c) la creazione artistica;
d) l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;
e) l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche
di Enti locali o di interesse locale;
f) la ricerca;
g) lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere
l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio linguistico regionale.
1 bis.* La Regione promuove, d'intesa con le emittenti pubbliche
e private, l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione
anche in lingua piemontese e nelle lingue storiche del Piemonte:
occitano, franco provenzale e walser.
2. I Comuni e i loro Consorzi, le Comunità Montane, Enti,
Istituti e Associazioni che promuovono programmi o singole iniziative
finalizzati a tali obiettivi possono presentare domanda di contributo
secondo le modalità previste dall'art. 10.
Art. 4 (Promozione della
ricerca)
1. La Regione promuove, anche in collaborazione con gli Atenei del
Piemonte e con qualificati Istituti e Centri culturali pubblici
e privati, la ricerca scientifica sull'originale patrimonio linguistico
del Piemonte e favorisce la creazione di Istituti di studi volti
alla ricerca ed alla valorizzazione del patrimonio linguistico e
culturale delle singole comunità linguistiche.
2.* A tal fine la Giunta regionale delibera, anche sulla base di
proposte formulate dagli enti di cui al comma 1 e sentite le Commissioni
consiliari competenti, programmi annuali o pluriennali di ricerca
e istituisce borse di studio e premi annuali per tesi di laurea
che riguardino la storia, la cultura, il patrimonio linguistico
storico del Piemonte in specie il piemontese, l'occitano, il franco
provenzale ed il walser.
2 bis.* La Regione Piemonte promuove l'istituzione di cattedre relative
a storia, cultura e patrimonio linguistico del Piemonte presso le
Università della regione.
Art. 5 (Attività dirette)
1.* La Regione Piemonte:
a) promuove, d'intesa con i competenti Provveditorati agli studi,
nell'ambito dell'istituzione scolastica, corsi di formazione ed
aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al
fine di provvedere ad una effettiva conoscenza del patrimonio linguistico
e culturale del Piemonte. Tali corsi sono finanziati dalla Regione
stessa;
b) promuove, d'intesa con i Provveditorati agli studi, corsi facoltativi
di storia, cultura e lingue piemontese, occitana, franco provenzale
e walser con particolare riguardo alle peculiarità locali
di ogni provincia piemontese. Tali corsi sono finanziati dalla Regione
stessa distinti per livelli scolastici e con la garanzia di almeno
un'ora settimanale di insegnamento;
c) raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche
di cui all'art. 4 o ricevuta in conformità alle disposizioni
di cui all'art. 10 e ne dispone il deposito presso la biblioteca
del Consiglio regionale.
2. La Regione istituisce un premio annuale per opere scritte nelle
lingue e nelle parlate che costituiscono l'originale patrimonio
linguistico del Piemonte.
3. La Regione bandisce inoltre, d'intesa e in collaborazione con
gli Organi competenti dello Stato, un concorso nelle scuole di ogni
ordine e grado sull'originale patrimonio linguistico del Piemonte.
Art. 6 (Toponomastica locale
)
1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica locale
con le modalità previste dall'art. 4 e contribuisce alle
iniziative in tal senso promosse dai Comuni e dai loro Consorzi,
secondo le modalità previste dall'art. 10.
2. Le richieste di contributo dei Comuni e dei loro Consorzi per
eventuale ripristino della toponomastica tradizionale, legata alle
lingue originali del Piemonte, sono sottoposte per un obbligatorio
parere preventivo ad una Commissione regionale di esperti, designati
dall'Assessore alla Cultura e di cui fanno parte:
a) un esperto universitario di materie linguistiche;
b) un esperto universitario di materie geografiche;
c) un esperto di storia regionale, designato dalla Deputazione Subalpina
di Storia Patria;
d) un rappresentante della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici
del Piemonte.
3. Su istanza dei Comuni interessati e previa deliberazione dei
rispettivi Consigli comunali, la Regione può disporre, con
appositi provvedimenti legislativi da assumersi entro 180 giorni
dall'istanza, così come previsto dall'art. 133 della Costituzione,
il ripristino delle denominazioni storiche dei Comuni.
4. Tali provvedimenti sono effettuati, acquisito il parere della
Commissione di cui al comma 2 e tenuto conto degli esiti di referendum
consultivi eventualmente attuati secondo le modalità previste
dall'art. 60 dello Statuto regionale.
Art. 7 (Informazione regionale)
1. La Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni
periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione
di Enti ed Istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale
patrimonio linguistico del Piemonte o comunque finalizzati a promuoverne
l'uso e la conoscenza.
Art. 8 (Modificazioni alla
L.R. 29 aprile 1985, n. 49)
1. Al fine di inserire la conoscenza del patrimonio linguistico
regionale fra le attività previste dalla L.R. 29 aprile 1985,
n. 49, e dirette a favorire la partecipazione degli alunni alle
iniziative volte ad offrire alla scuola nuove e significative opportunità
culturali, l'art. 8 della medesima legge e' cosi' integrato:
"d) la conoscenza dell'originale patrimonio di cultura, lingue
e tradizioni del Piemonte con particolare attenzione per le sue
espressioni locali".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante gli stanziamenti previsti dalla presente legge.
Art. 9 (Commissione consultiva)
1. È istituita una Commissione consultiva composta da:
a) l'Assessore regionale alla Cultura o suo delegato;
b) il Sovrintendente regionale all'Istruzione o suo delegato;
c) nove esperti designati dall'Assessore regionale alla Cultura,
sentiti Enti, Istituzioni e Associazioni qualificati e impegnati
nella tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale,
con una rappresentanza che tenga più possibile conto delle
diverse comunità linguistiche e culturali.
2. Il rappresentante di cui alla lettera b) del comma 1 è
nominato previo consenso e su designazione dell'Amministrazione
di appartenenza.
3. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della
Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con
lo scioglimento del Consiglio Regionale.
4. La nomina degli esperti è subordinata al parere della
Commissione Nomine ai sensi della L.R. 18 febbraio 1985, n. 10 e
successive modificazioni.
5. La Commissione è organismo consultivo dell'Assessorato
alla Cultura.
Art. 10 (Procedure)
1. I soggetti di cui all'art. 3 che intendano avvalersi della presente
legge presentano domanda entro il 15 ottobre di ogni anno all'Assessorato
alla Cultura della Regione Piemonte.
2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente,
devono essere corredate da:
a) programma di attività per cui si richiede il finanziamento;
b) preventivo di spesa;
c) eventuale relazione sulle attività culturali precedentemente
svolte nella materia.
3. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva di cui
all'art. 9 e tenuto conto del parere sui criteri di assegnazione
dei contributi espresso dalla Commissione consiliare competente,
ne delibera l'ammontare.
4. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro
un anno dalla data della sua assegnazione, relazione documentata
sull'attività svolta ammessa al finanziamento. In caso di
mancato adempimento di tale obbligo la Giunta Regionale, dopo opportuna
verifica, può disporre la revoca dei contributi assegnati.
Art. 11 (Abrogazione della
L.R. 20 giugno 1979, n. 30)
1. Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata
la L.R. 20 giugno 1979, n. 30 successivamente modificata con L.R.
15 novembre 1982, n. 35.
Art. 12 (Norme transitorie)
1. Le domande presentate ai sensi della L.R. 20 giugno 1979, n.
30, entro il termine del 15 ottobre 1989 saranno prioritariamente
prese in esame al fine dell'eventuale concessione di contributi,
secondo le modalità previste dalla suddetta legge e riservando
ad esse una quota pari a L. 90.000.000 dello stanziamento previsto
sull'istituendo capitolo dei contributi.
2. In prima applicazione e relativamente a programmi e iniziative
per l'anno 1990 il termine di presentazione delle domande di contributo
ai sensi della presente legge è stabilito nel 30° giorno
dalla sua entrata in vigore.
Art. 13 (Norme finanziarie)
1. Sul bilancio di previsione per l'anno 1990 sono istituiti i seguenti
capitoli:
a) "Contributi per la valorizzazione e la promozione della
conoscenza del patrimonio linguistico del Piemonte" con uno
stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 250.000.000;
b) "Fondo per interventi di valorizzazione e promozione della
conoscenza del patrimonio linguistico del Piemonte promossi dalla
Regione Piemonte" con uno stanziamento in termini di competenza
e di cassa di L. 150.000.000.
2. Alla spesa totale di L. 400.000.000 si fa fronte con una riduzione
di L. 90.000.000 sul cap. n. 11870, di L. 150.000.000 sul cap. 11903
di L. 60.000.000 sul cap. 11753, e di L. 100.000.000 sul cap. 11756
del bilancio di previsione per l'anno 1990.
3. Le spese per gli anni finanziari 1991 e seguenti saranno stabilite
con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
4. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad
apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14 (Applicazione art.
12, comma 3, della L.R. 25 gennaio 1988, n. 6)
1. Lo svolgimento di collaborazioni e consulenze nella materia della
presente legge, così come previsto in particolare dall'art.
4, non è disciplinato dalle disposizioni previste dalla L.R.
25 gennaio 1988, n. 6.
------------------------------------------------------------------------
* modifiche e integrazioni
di cui alla L.R. 37/1997
|