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L.R. n. 6 del 24 febbraio 1990
Istituzione dell’Istituto Linguistico Campano

Bollettino Ufficiale n. 11 del 5 marzo 1990

ARTICOLO 1 (Dichiarazione programmatica)
La Regione Campania tutela e valorizza il patrimonio linguistico locale, in quanto espressione d’identità e di autonomia storico - culturale della Comunità, non contraddittorio, ma integrante il più ampio patrimonio linguistico nazionale.

ARTICOLO 2 (Costituzione dell’Istituto)
E' istituito l’Istituto Linguistico Campano (ILC) avente personalità giuridica pubblica. L’attività ed il funzionamento dell’Istituto sono regolati dalla presente legge.
L’ILC ha sede nella città di Napoli e, nella fase costitutiva, presso l’Assessorato istruzione e Cultura;
stabilisce sedi distaccate nei capoluoghi delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;
promuove altresì la costituzione di Centri di cultura linguistica in sedi coincidenti con quelle dei distretti scolastici.

ARTICOLO 3 (Scopi e compiti)
L’ILC persegue i seguenti scopi:
1) la protezione del patrimonio linguistico campano con l'immediato riguardo alle manifestazioni culturali in via d'estinzione mediante:
a) la raccolta di documentazioni scritte o la registrazione di testimonianze parlate di cui si teme la dispersione o la perdita;
b) l’istituzione di un servizio bibliografico aperto a tutti i cittadini.
2) La promozione del patrimonio linguistico campano mediante:
a) la segnalazione di opere e di attività culturali ed artistiche;
b) la corresponsione di premi di incoraggiamento e di riconoscimento;
c) la corresponsione di contributi ad editori o società editoriali, ad enti od associazioni culturali e dopolavoristiche, ad enti o società radiofoniche e televisive, a compagnie teatrali o folkloristiche, ad organi collegiali scolastici;
d) la corresponsione di borse di studio:
- a studenti universitari che intendano svolgere tesi di lauree interessanti il patrimonio linguistico regionale e dimostrino, con certificazione rilasciata dal presidente della rispettiva facoltà, di aver dato inizio alla stesura della tesi stessa;
- a gruppi di studio scolastici o universitari che stabiliscano programmi di ricerca linguistica nella regione, muniti di benestare del capo dell'istituto scolastico o del personale della facoltà rispettivi;
e) l' organizzazione di conferenze regionali, provinciali o intercomunali.

ARTICOLO 4 (Bilancio e mezzi per il funzionamento)
L’ILC ha patrimonio e bilancio propri. Alle spese per la costituzione, il funzionamento e le attività dell’ILC si provvede con:
a) gli stanziamenti disposti dalla regione;
b) le rendite patrimoniali
c) le eventuali donazioni di Enti pubblici o privati;
d) gli eventuali proventi di servizi ed attività richiesti da terzi.

ARTICOLO 5 (Organi)
Organi dell'ILC sono:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci.

ARTICOLO 6 (Diritto d’associazione)
Hanno diritto ad essere associati dall’ILC su esplicita richiesta degli interessati:
a) gli assessori degli enti locali della regione preposti ai beni culturali e alla pubblica istruzione;
b) i presidi di facoltà letterarie di università aventi sede nella regione;
c) cinque rappresentanti della RAI TV;
d) gli scrittori che abbiano pubblicato saggi, monografie, grammatiche o vocabolari di interesse linguistico campano oppure in lingua napoletana o parlate dalla regione;
e) i giornalisti che abbiano pubblicato articoli inerenti al tema predetto;
f) gli editori o i rappresentanti legali di società editoriali che abbiano pubblicato libri o riviste inerenti al tema predetto;
g) i rappresentanti legali di enti o società radiofoniche o televisive operanti nella regione;
h) gli autori di testi in prosa o in versi in lingua napoletana o parlate regionali iscritti alla SIAE;
i) i docenti o i laureati in materie letterarie che abbiano compiuto ricerche inerenti al tema predetto;
l) gli artisti e i registi che abbiano rappresentato opere o testi letterari in lingua napoletana o parlate regionali;
m) i presidenti di associazioni perseguenti scopi di tutela linguistica convergenti con quelli indicati nella presente legge.
Le domande di associazioni all'ILC vanno rivolte, nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato all'Istruzione e Cultura il quale, decorso detto termine, convoca in assemblea gli associati.
Insediata l' assemblea, le ulteriori domande di associazione vanno rivolte al Presidente dell' Istituto.
L'Assemblea elegge, a maggioranza semplice dei presenti, il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea che durano in carica per un biennio e possono essere confermati; possono essere rimossi in qualsiasi momento mediante mozione di sfiducia votata a maggioranza assoluta dei presenti.
Svolge la funzione di segretario dell'Assemblea un funzionario della Regione all'uopo designato dal Direttore dell'Istituto.

ARTICOLO 7 (L'Assemblea degli associati)
L'Assemblea degli associati delibera annualmente gli orientamenti e il programma di interventi dell’ILC; concorre alla formazione del Consiglio di Amministrazione in base all'articolo 8; delibera il regolamento interno ai sensi dell'art. 16.
L’Assemblea è convocata dal Presidente che ne dirige il dibattito; può essere, altresì, convocata su richiesta dell’Assessore all’Istruzione e Cultura dal Presidente dell’Istituto o da almeno un decennio degli associati.
Per l'attuazione degli scopi di cui all’art. 3, l’Assemblea può istituire apposite commissioni temporanee o permanenti, stabilire il numero dei relativi membri ed eleggerli. In tal caso gli associati non potranno esprimere più di una preferenza e nessun candidato potrà far parte di più di una commissione.

ARTICOLO 8 (Consiglio di Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, è composto da:
a) un membro per ciascun gruppo o forza politica regionale, designati dai medesimi gruppi o forzi politiche;
b) cinque membri eletti nel proprio seno dall'Assemblea degli associati, i quali all'uopo potranno esprimere ciascuno non più di due voti di preferenza.
Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati. Qualora, durante il quinquennio, si rendano vacanti uno o più posti in Consiglio, il Presidente della Giunta regionale provvede alle nuove nomine nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo. Alle sedute del Consiglio partecipa con voto consultivo il Direttore dell'Istituto che assolve la funzione di segretario.
Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Istituto e provvede tra l'altro:
a) a compilare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) a dare concreta attuazione agli orientamenti e ai programmi annuali dell'Assemblea, determinando indirizzi, direttive e modalità per il funzionamento dell'Istituto;
c) ad accettare donazioni e liberalità.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce una volta al mese su convocazione del Presidente od anche, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri o del Collegio dei Sindaci. Le riunioni del Consiglio sono valide se risultano presenti metà più uno dei consiglieri. A parità di voti prevale il voto del Presidente. I Consiglieri che si assentano per quattro volte dalle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente a maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per un biennio, possono essere confermati e possono essere rimossi in qualsiasi momento mediante mozioni di sfiducia votata a maggioranza assoluta dei componenti. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o assenza del Presidente. Il Presidente può delegare
il Vice Presidente o uno o più consiglieri a determinate materie. Il Presidente ha rappresentanza legale dell'Istituto, presiede il Consiglio e dà esecuzione alle
deliberazioni approvate.

ARTICOLO 9 (Collegio dei Sindaci)
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta medesima. I tre membri effettivi devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. I Sindaci durano in carica un quinquennio.
Il Collegio dei Sindaci deve:
a) esaminare i bilanci;
b) predisporre le relative relazioni;
c) controllare la gestione finanziaria dell'Istituto.

ARTICOLO 10 (Direzione)
Alla Direzione dell’ILC è preposto un Direttore nominato dal Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta medesima, e scelto tra il personale della Regione in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di funzioni di coordinatore dei servizi della Regione. Il Direttore sovrintende al personale ed agli uffici, cura gli adempimenti votati dal Consiglio di Amministrazione o previsti dal regolamento, sotto la vigilanza del Presidente.

ARTICOLO 11 (Indennità e gettoni di presenza)
Al Presidente e al Vice Presidente è dovuta un’indennità annua di carica rispettivamente di lire 4.000.000 al primo e di lire 2.000.000 al secondo. Ai Consiglieri ed ai Sindaci è dovuto un gettone di presenza di lire 75.000 per ogni giorno di seduta.

ARTICOLO 12 (Bilancio e conto consuntivo)
L'esercizio finanziario dell'ILC ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre. Il bilancio preventivo e la relativa relazione devono essere approvati entro il 31 ottobre. Il conto consuntivo e la relativa relazione devono essere approvati entro il 30 aprile. Entro 15 giorni dalla loro approvazione, i bilanci devono essere trasmessi al Consiglio regionale che li approva con legge.

ARTICOLO 13 (Deliberazioni e controlli)
Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto, esercita poteri d'indirizzo e di controllo ed approva le deliberazioni dell'ILC concernenti:
a) il regolamento interno;
b) il programma annuale;
c) l'alienazione, l'acquisto, la locazione e conduzione di beni immobili e mobili la cui spesa eccede quindici milioni di lire.
Il Consiglio di Amministrazione dell'ILC deve, entro 15 giorni, trasmettere al Consiglio regionale le deliberazioni di cui al comma precedente, deve, altresì, trasmettere, nello stesso termine, all'Assessorato Istruzione e Cultura tutte le altre deliberazioni.

ARTICOLO 14
(Casi d'irregolarità amministrative e di violazione della presente legge)

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto, ed uno o più dei suoi componenti possono essere revocati, per gravi irregolarità amministrative o per gravi violazioni della presente legge con decreto motivato del Presidente della Giunta Regionale su deliberazione conforme della medesima.
In caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente della Giunta, su deliberazione conforme della medesima, nomina un Commissario straordinario, che dura in carica finché non sia stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e, comunque, per non più di sei mesi.

ARTICOLO 15 (Ricercatori)
L’ILC si avvale dell'opera di ricercatori secondo criteri stabiliti dal regolamento interno.

ARTICOLO 16 (Regolamento interno)
Entro tre mesi dalla data di insediamento l'Assemblea degli associati provvederà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a deliberare il regolamento interno.

ARTICOLO 17 (Personale)
All'esigenza del personale per il funzionamento dell'Istituto provvede la Giunta regionale distaccando personale di ruolo dell'Amministrazione regionale. Detto personale dipende funzionalmente dall’istituto e conserva la propria posizione nel ruolo della Regione.

ARTICOLO 18 (Il patrimonio iniziale)
La Regione provvede alla costituzione del patrimonio iniziale dell'ILC con la concessione di un contributo di lire 150.000.000.

ARTICOLO 19
(Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione dell’Istituto)

In caso di estinzione dell’ILC, il patrimonio mobiliare ed immobiliare del medesimo è totalmente devoluto alla Regione.

ARTICOLO 20 (Disposizioni finanziarie)
All'onere di cui all'articolo 18 della presente legge, stabilito in lire 150.000.000, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1429/ quarter di nuova istituzione, dello Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990 denominato “Spesa per la costituzione del patrimonio iniziale dell'Istituto Linguistico Campano” mediante prelievo della somma di lire 150.000.000 dello stanziamento di cui al capitolo 300, dello Stato di previsione medesimo che si riduce di pari importo.
Per l'attuazione degli scopi di cui all’art. 3 della presente legge, la Regione è autorizzata a concedere, a decorrere dal 1991, un contributo annuo da determinarsi con la legge di approvazione del Bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi denominato: “Contributo della Regione in favore dell'Istituto Linguistico Campano”.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.