L.R.
n. 6 del 24 febbraio 1990
Istituzione dell’Istituto Linguistico Campano
Bollettino Ufficiale n. 11 del 5 marzo 1990
ARTICOLO 1 (Dichiarazione
programmatica)
La Regione Campania tutela e valorizza il patrimonio linguistico
locale, in quanto espressione d’identità e di autonomia
storico - culturale della Comunità, non contraddittorio,
ma integrante il più ampio patrimonio linguistico nazionale.
ARTICOLO 2 (Costituzione
dell’Istituto)
E' istituito l’Istituto Linguistico Campano (ILC) avente personalità
giuridica pubblica. L’attività ed il funzionamento
dell’Istituto sono regolati dalla presente legge.
L’ILC ha sede nella città di Napoli e, nella fase costitutiva,
presso l’Assessorato istruzione e Cultura;
stabilisce sedi distaccate nei capoluoghi delle province di Avellino,
Benevento, Caserta e Salerno;
promuove altresì la costituzione di Centri di cultura linguistica
in sedi coincidenti con quelle dei distretti scolastici.
ARTICOLO 3 (Scopi e compiti)
L’ILC persegue i seguenti scopi:
1) la protezione del patrimonio linguistico campano con l'immediato
riguardo alle manifestazioni culturali in via d'estinzione mediante:
a) la raccolta di documentazioni scritte o la registrazione di testimonianze
parlate di cui si teme la dispersione o la perdita;
b) l’istituzione di un servizio bibliografico aperto a tutti
i cittadini.
2) La promozione del patrimonio linguistico campano mediante:
a) la segnalazione di opere e di attività culturali ed artistiche;
b) la corresponsione di premi di incoraggiamento e di riconoscimento;
c) la corresponsione di contributi ad editori o società editoriali,
ad enti od associazioni culturali e dopolavoristiche, ad enti o
società radiofoniche e televisive, a compagnie teatrali o
folkloristiche, ad organi collegiali scolastici;
d) la corresponsione di borse di studio:
- a studenti universitari che intendano svolgere tesi di lauree
interessanti il patrimonio linguistico regionale e dimostrino, con
certificazione rilasciata dal presidente della rispettiva facoltà,
di aver dato inizio alla stesura della tesi stessa;
- a gruppi di studio scolastici o universitari che stabiliscano
programmi di ricerca linguistica nella regione, muniti di benestare
del capo dell'istituto scolastico o del personale della facoltà
rispettivi;
e) l' organizzazione di conferenze regionali, provinciali o intercomunali.
ARTICOLO 4 (Bilancio e mezzi
per il funzionamento)
L’ILC ha patrimonio e bilancio propri. Alle spese per la costituzione,
il funzionamento e le attività dell’ILC si provvede
con:
a) gli stanziamenti disposti dalla regione;
b) le rendite patrimoniali
c) le eventuali donazioni di Enti pubblici o privati;
d) gli eventuali proventi di servizi ed attività richiesti
da terzi.
ARTICOLO 5 (Organi)
Organi dell'ILC sono:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci.
ARTICOLO 6 (Diritto d’associazione)
Hanno diritto ad essere associati dall’ILC su esplicita richiesta
degli interessati:
a) gli assessori degli enti locali della regione preposti ai beni
culturali e alla pubblica istruzione;
b) i presidi di facoltà letterarie di università aventi
sede nella regione;
c) cinque rappresentanti della RAI TV;
d) gli scrittori che abbiano pubblicato saggi, monografie, grammatiche
o vocabolari di interesse linguistico campano oppure in lingua napoletana
o parlate dalla regione;
e) i giornalisti che abbiano pubblicato articoli inerenti al tema
predetto;
f) gli editori o i rappresentanti legali di società editoriali
che abbiano pubblicato libri o riviste inerenti al tema predetto;
g) i rappresentanti legali di enti o società radiofoniche
o televisive operanti nella regione;
h) gli autori di testi in prosa o in versi in lingua napoletana
o parlate regionali iscritti alla SIAE;
i) i docenti o i laureati in materie letterarie che abbiano compiuto
ricerche inerenti al tema predetto;
l) gli artisti e i registi che abbiano rappresentato opere o testi
letterari in lingua napoletana o parlate regionali;
m) i presidenti di associazioni perseguenti scopi di tutela linguistica
convergenti con quelli indicati nella presente legge.
Le domande di associazioni all'ILC vanno rivolte, nei tre mesi successivi
all'entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato all'Istruzione
e Cultura il quale, decorso detto termine, convoca in assemblea
gli associati.
Insediata l' assemblea, le ulteriori domande di associazione vanno
rivolte al Presidente dell' Istituto.
L'Assemblea elegge, a maggioranza semplice dei presenti, il Presidente
e il Vice Presidente dell'Assemblea che durano in carica per un
biennio e possono essere confermati; possono essere rimossi in qualsiasi
momento mediante mozione di sfiducia votata a maggioranza assoluta
dei presenti.
Svolge la funzione di segretario dell'Assemblea un funzionario della
Regione all'uopo designato dal Direttore dell'Istituto.
ARTICOLO 7 (L'Assemblea degli
associati)
L'Assemblea degli associati delibera annualmente gli orientamenti
e il programma di interventi dell’ILC; concorre alla formazione
del Consiglio di Amministrazione in base all'articolo 8; delibera
il regolamento interno ai sensi dell'art. 16.
L’Assemblea è convocata dal Presidente che ne dirige
il dibattito; può essere, altresì, convocata su richiesta
dell’Assessore all’Istruzione e Cultura dal Presidente
dell’Istituto o da almeno un decennio degli associati.
Per l'attuazione degli scopi di cui all’art. 3, l’Assemblea
può istituire apposite commissioni temporanee o permanenti,
stabilire il numero dei relativi membri ed eleggerli. In tal caso
gli associati non potranno esprimere più di una preferenza
e nessun candidato potrà far parte di più di una commissione.
ARTICOLO 8 (Consiglio di
Amministrazione)
Il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Presidente
della Giunta Regionale, è composto da:
a) un membro per ciascun gruppo o forza politica regionale, designati
dai medesimi gruppi o forzi politiche;
b) cinque membri eletti nel proprio seno dall'Assemblea degli associati,
i quali all'uopo potranno esprimere ciascuno non più di due
voti di preferenza.
Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono
essere riconfermati. Qualora, durante il quinquennio, si rendano
vacanti uno o più posti in Consiglio, il Presidente della
Giunta regionale provvede alle nuove nomine nel rispetto delle modalità
di cui al presente articolo. Alle sedute del Consiglio partecipa
con voto consultivo il Direttore dell'Istituto che assolve la funzione
di segretario.
Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Istituto e
provvede tra l'altro:
a) a compilare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) a dare concreta attuazione agli orientamenti e ai programmi annuali
dell'Assemblea, determinando indirizzi, direttive e modalità
per il funzionamento dell'Istituto;
c) ad accettare donazioni e liberalità.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce una volta al mese su
convocazione del Presidente od anche, in via straordinaria, su richiesta
motivata di almeno un terzo dei consiglieri o del Collegio dei Sindaci.
Le riunioni del Consiglio sono valide se risultano presenti metà
più uno dei consiglieri. A parità di voti prevale
il voto del Presidente. I Consiglieri che si assentano per quattro
volte dalle riunioni del Consiglio decadono dalla carica. Il Consiglio
elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente a maggioranza
assoluta dei componenti. Il Presidente ed il Vice Presidente durano
in carica per un biennio, possono essere confermati e possono essere
rimossi in qualsiasi momento mediante mozioni di sfiducia votata
a maggioranza assoluta dei componenti. Il Vice Presidente sostituisce
il Presidente nei casi di impedimento o assenza del Presidente.
Il Presidente può delegare
il Vice Presidente o uno o più consiglieri a determinate
materie. Il Presidente ha rappresentanza legale dell'Istituto, presiede
il Consiglio e dà esecuzione alle
deliberazioni approvate.
ARTICOLO 9 (Collegio dei
Sindaci)
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi
e due supplenti nominati con decreto del presidente della Giunta
regionale su deliberazione della Giunta medesima. I tre membri effettivi
devono essere iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
I Sindaci durano in carica un quinquennio.
Il Collegio dei Sindaci deve:
a) esaminare i bilanci;
b) predisporre le relative relazioni;
c) controllare la gestione finanziaria dell'Istituto.
ARTICOLO 10 (Direzione)
Alla Direzione dell’ILC è preposto un Direttore nominato
dal Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta
medesima, e scelto tra il personale della Regione in possesso dei
requisiti richiesti per lo svolgimento di funzioni di coordinatore
dei servizi della Regione. Il Direttore sovrintende al personale
ed agli uffici, cura gli adempimenti votati dal Consiglio di Amministrazione
o previsti dal regolamento, sotto la vigilanza del Presidente.
ARTICOLO 11 (Indennità
e gettoni di presenza)
Al Presidente e al Vice Presidente è dovuta un’indennità
annua di carica rispettivamente di lire 4.000.000 al primo e di
lire 2.000.000 al secondo. Ai Consiglieri ed ai Sindaci è
dovuto un gettone di presenza di lire 75.000 per ogni giorno di
seduta.
ARTICOLO 12 (Bilancio e conto
consuntivo)
L'esercizio finanziario dell'ILC ha inizio il 1 gennaio e termina
il 31 dicembre. Il bilancio preventivo e la relativa relazione devono
essere approvati entro il 31 ottobre. Il conto consuntivo e la relativa
relazione devono essere approvati entro il 30 aprile. Entro 15 giorni
dalla loro approvazione, i bilanci devono essere trasmessi al Consiglio
regionale che li approva con legge.
ARTICOLO 13 (Deliberazioni
e controlli)
Il Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 69 dello Statuto, esercita
poteri d'indirizzo e di controllo ed approva le deliberazioni dell'ILC
concernenti:
a) il regolamento interno;
b) il programma annuale;
c) l'alienazione, l'acquisto, la locazione e conduzione di beni
immobili e mobili la cui spesa eccede quindici milioni di lire.
Il Consiglio di Amministrazione dell'ILC deve, entro 15 giorni,
trasmettere al Consiglio regionale le deliberazioni di cui al comma
precedente, deve, altresì, trasmettere, nello stesso termine,
all'Assessorato Istruzione e Cultura tutte le altre deliberazioni.
ARTICOLO 14
(Casi d'irregolarità amministrative e di violazione della
presente legge)
Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto, ed uno
o più dei suoi componenti possono essere revocati, per gravi
irregolarità amministrative o per gravi violazioni della
presente legge con decreto motivato del Presidente della Giunta
Regionale su deliberazione conforme della medesima.
In caso di scioglimento del Consiglio, il Presidente della Giunta,
su deliberazione conforme della medesima, nomina un Commissario
straordinario, che dura in carica finché non sia stato nominato
il nuovo Consiglio di Amministrazione e, comunque, per non più
di sei mesi.
ARTICOLO 15 (Ricercatori)
L’ILC si avvale dell'opera di ricercatori secondo criteri
stabiliti dal regolamento interno.
ARTICOLO 16 (Regolamento
interno)
Entro tre mesi dalla data di insediamento l'Assemblea degli associati
provvederà, su proposta del Consiglio di Amministrazione,
a deliberare il regolamento interno.
ARTICOLO 17 (Personale)
All'esigenza del personale per il funzionamento dell'Istituto provvede
la Giunta regionale distaccando personale di ruolo dell'Amministrazione
regionale. Detto personale dipende funzionalmente dall’istituto
e conserva la propria posizione nel ruolo della Regione.
ARTICOLO 18 (Il patrimonio
iniziale)
La Regione provvede alla costituzione del patrimonio iniziale dell'ILC
con la concessione di un contributo di lire 150.000.000.
ARTICOLO 19
(Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione dell’Istituto)
In caso di estinzione dell’ILC, il patrimonio mobiliare ed
immobiliare del medesimo è totalmente devoluto alla Regione.
ARTICOLO 20 (Disposizioni
finanziarie)
All'onere di cui all'articolo 18 della presente legge, stabilito
in lire 150.000.000, si fa fronte con lo stanziamento di cui al
capitolo 1429/ quarter di nuova istituzione, dello Stato di previsione
della spesa per l'anno finanziario 1990 denominato “Spesa
per la costituzione del patrimonio iniziale dell'Istituto Linguistico
Campano” mediante prelievo della somma di lire 150.000.000
dello stanziamento di cui al capitolo 300, dello Stato di previsione
medesimo che si riduce di pari importo.
Per l'attuazione degli scopi di cui all’art. 3 della presente
legge, la Regione è autorizzata a concedere, a decorrere
dal 1991, un contributo annuo da determinarsi con la legge di approvazione
del Bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla
Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281,
con imputazione ad apposito capitolo da istituirsi denominato: “Contributo
della Regione in favore dell'Istituto Linguistico Campano”.
La presente Legge regionale
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione Campania.
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