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Legge
n. 45 del 7 novembre 1994
Emilia-Romagna
Tutela e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia - Romagna
Art. 1 (Finalità)
1. La Regione Emilia - Romagna, in attuazione delle finalità
statutarie in materia di promozione del patrimonio storico e culturale
del proprio territorio, tutela e valorizza i dialetti di origine
locale nella loro espressione orale e nel loro utilizzo letterario,
presenti e riconoscibili in porzioni del territorio regionale, coincidenti
o no con circoscrizioni amministrative e subregionali.
Art. 2 (Gestione)
1. Per l'attuazione della presente legge la Regione si avvale dell'Istituto
per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN), di cui alla
LR 26 agosto 1974, n. 46, e successive modifiche e integrazioni,
il quale opera in collaborazione con le università dell'Emilia
- Romagna.
Art. 3 (Iniziative)
1. La Regione sostiene le attività rivolte alla tutela e
alla valorizzazione dei dialetti dell'Emilia - Romagna e del patrimonio
letterario dialettale (narrativa, teatro, poesia, canto).
2. Le attività comprendono i seguenti settori:
a) studi e ricerche;
b) realizzazione di sussidi all'attività didattica;
c) iniziative scolastiche tese a valorizzare i dialetti della regione
nelle loro varie possibilità espressive;
d) corsi di formazione e di aggiornamento, seminari e convegni;
e) iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali
ed espositive;
f) costruzioni e incremento di fondi bibliografici e/ o archivi
sonori;
g) manifestazioni, spettacoli, trasmissioni radiofoniche e televisive,
produzioni artistiche che trattino dei dialetti della regione;
h) ricerche e studi sulla toponomastica.
Art. 4 (Convenzioni)
1. Per l' attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3, l'IBACN
può:
a) in collaborazione con Province, Comunità Montane, Comuni,
stipulare convenzioni con istituti universitari, centri di documentazione
e di ricerca pubblici e privati, enti ed associazioni culturali
non aventi fini di lucro, organi collegiali scolastici;
b) assegnare borse di studio e di ricerca e premi per tesi di laurea
riguardanti i dialetti della regione.
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
1. L'attività dell'IBACN, di sostegno e valorizzazione dei
dialetti dell'Emilia - Romagna, si realizza sulla base di un programma
predisposto, sentiti gli Enti locali competenti per territorio in
ordine alle singole iniziative, entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge la Regione
Emilia - Romagna fa fronte con l'assegnazione di specifico contributo
a favore dell'IBACN mediante l'istituzione di apposito capitolo
nella parte spesa del bilancio di previsione che sarà dotato
della necessaria disponibilità con legge annuale di bilancio
a norma del comma primo dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n.
31, e successive modifiche ed integrazioni.
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