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Tribunale della Vicaria
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Legge n. 45 del 7 novembre 1994
Emilia-Romagna


Tutela e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia - Romagna


Art. 1 (Finalità)
1. La Regione Emilia - Romagna, in attuazione delle finalità statutarie in materia di promozione del patrimonio storico e culturale del proprio territorio, tutela e valorizza i dialetti di origine locale nella loro espressione orale e nel loro utilizzo letterario, presenti e riconoscibili in porzioni del territorio regionale, coincidenti o no con circoscrizioni amministrative e subregionali.

Art. 2 (Gestione)
1. Per l'attuazione della presente legge la Regione si avvale dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN), di cui alla LR 26 agosto 1974, n. 46, e successive modifiche e integrazioni, il quale opera in collaborazione con le università dell'Emilia - Romagna.

Art. 3 (Iniziative)
1. La Regione sostiene le attività rivolte alla tutela e alla valorizzazione dei dialetti dell'Emilia - Romagna e del patrimonio letterario dialettale (narrativa, teatro, poesia, canto).
2. Le attività comprendono i seguenti settori:
a) studi e ricerche;
b) realizzazione di sussidi all'attività didattica;
c) iniziative scolastiche tese a valorizzare i dialetti della regione nelle loro varie possibilità espressive;
d) corsi di formazione e di aggiornamento, seminari e convegni;
e) iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive;
f) costruzioni e incremento di fondi bibliografici e/ o archivi sonori;
g) manifestazioni, spettacoli, trasmissioni radiofoniche e televisive, produzioni artistiche che trattino dei dialetti della regione;
h) ricerche e studi sulla toponomastica.

Art. 4 (Convenzioni)
1. Per l' attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3, l'IBACN può:
a) in collaborazione con Province, Comunità Montane, Comuni, stipulare convenzioni con istituti universitari, centri di documentazione e di ricerca pubblici e privati, enti ed associazioni culturali non aventi fini di lucro, organi collegiali scolastici;
b) assegnare borse di studio e di ricerca e premi per tesi di laurea riguardanti i dialetti della regione.

Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
1. L'attività dell'IBACN, di sostegno e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia - Romagna, si realizza sulla base di un programma predisposto, sentiti gli Enti locali competenti per territorio in ordine alle singole iniziative, entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge la Regione Emilia - Romagna fa fronte con l'assegnazione di specifico contributo a favore dell'IBACN mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità con legge annuale di bilancio a norma del comma primo dell'art. 11 della LR 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche ed integrazioni.