|
|
|
Legge
Regionale 15 ottobre 1997, n. 26
Promozione e valorizzazione della cultura e della
lingua della Sardegna
Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
TITOLO I
PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1
Finalità
1. La Regione Autonoma della Sardegna assume l'identità culturale
del popolo sardo come bene primario da valorizzare e promuovere
e individua nella sua evoluzione e nella sua crescita il presupposto
fondamentale di ogni intervento volto ad attivare il progresso personale
e sociale, i processi di sviluppo economico e di integrazione interna,
l'edificazione di un'Europa fondata sulla
diversità nelle culture regionali.
2. A tal fine garantisce, tutela e valorizza la libera e multiforme
espressione delle identità, dei bisogni, dei linguaggi e
delle produzioni culturali in Sardegna, in conformità ai
principi ispiratori dello Statuto speciale.
Art. 2
Oggetto
1. Ai sensi della presente legge la Regione assume come
beni fondamentali da valorizzare la lingua sarda - riconoscendole
pari dignità rispetto alla lingua italiana - la storia, le
tradizioni di vita e di lavoro, la produzione letteraria scritta
e orale, l'espressione artistica e musicale, la ricerca tecnica
e scientifica, il patrimonio culturale del popolo sardo nella sua
specificità e originalità, nei suoi aspetti materiali
e spirituali.
2. La Regione considera tale impegno parte integrante della sua
azione politica e lo conforma ai principi della pari dignità
e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione e a quelli
che sono alla base degli atti internazionali in materia, e in particolare
nella Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del 5 novembre
1992, e nella Convenzione quadro europea per la protezione delle
minoranze nazionali del 1° febbraio 1995.
3. Pertanto la Regione considera la cultura della Sardegna, la lingua
sarda e la valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze,
come caratteri e strumenti necessari per l'esercizio delle proprie
competenze statutarie in materia di beni culturali - quali musei,
biblioteche, antichità e belle arti - di pubblici spettacoli,
ordinamento degli studi, architettura e urbanistica, nonché
di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che attengono
alla piena realizzazione dell'autonomia della Sardegna.
4. La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda
è riconosciuta con riferimento al territorio interessato,
alla cultura ed alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle
isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese.
Art. 3
Compiti della Regione
1. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi
enunciati agli articoli 1 e 2, la Regione Autonoma della Sardegna
predispone e realizza, anche in raccordo con le istituzioni pubbliche
ed eventualmente con soggetti privati, le adeguate strumentazioni
conoscitive ed operative e garantisce ai cittadini singoli, o comunque
organizzati nelle forme di legge, i mezzi e le condizioni reali
per l'esplicazione dei rispettivi linguaggi di origine.
2. In particolare, la Regione:
a) garantisce - regolandone le istanze, le finalità e i programmi
- la più ampia partecipazione degli enti locali, delle forze
sociali, della scuola, degli organismi culturali pubblici e privati,
alla programmazione culturale regionale;
b) predispone e coordina programmi di intervento annuali e pluriennali
relativi ad attività e iniziative culturali;
c) garantisce la tutela e la fruizione - in particolare attraverso
la catalogazione e la conservazione - del patrimonio culturale regionale;
d) promuove, valorizza e coordina i servizi idonei al raggiungimento
delle finalità della presente legge ed assicura, alla rete
da essi formata, efficienza, economicità e tempestività;
e) programma gli obiettivi generali da conseguire e le connesse
innovazioni tecniche, utilizzando a tal fine anche gli strumenti
previsti dalla vigente legislazione regionale.
TITOLO II
STRUMENTI OPERATIVI
Art. 4
Servizi di ricognizione, catalogazione e conservazione del patrimonio
culturale
1. La Regione Autonoma della Sardegna, in conformità alle
norme fondamentali di riforma della pubblica amministrazione, sancite
dalla legislazione statale, fatti salvi i principi statutari, emana
apposite leggi di settore dirette a costituire, anche con riferimento
alle esigenze di riequilibrio territoriale, una rete di servizi
di ricognizione, catalogazione, conservazione, tutela e fruizione
del patrimonio culturale regionale.
2. Tali leggi di settore dovranno, in particolare, prevedere e disciplinare
i seguenti sistemi ed organismi, anche in ordine alle modalità
di selezione del personale agli stessi preposto:
a) il sistema bibliotecario e documentario della Sardegna, costituito:
1. dall'insieme delle biblioteche, degli archivi, dei centri di
documentazione, pubblici e privati che, oltre ai compiti ad essi
connaturati, garantiscano la raccolta organica della produzione
editoriale sarda e sulla Sardegna, la sua conservazione, valorizzazione
e fruizione, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;
2. dalla raccolta, catalogazione e archiviazione, in fotografia,
diapositive o microfilm, della documentazione storica relativa alla
Sardegna, custodita negli archivi sardi, delle altre regioni italiane
e dei Paesi esteri, in particolare dell'area mediterranea;
3. dalla raccolta, catalogazione e conservazione della documentazione
audiovisiva e di quanto prodotto con linguaggi mass-mediali sulla
Sardegna;
4. dalla libreria della Regione Autonoma della Sardegna, che cura
la diffusione, tramite vendita, delle iniziative editoriali promosse
dall'Amministrazione regionale, concernenti l'attività legislativa
ed amministrativa della Regione ed i relativi atti di programmazione,
nonché le problematiche di generale interesse per la Sardegna,
comprese quelle formanti oggetto della presente legge;
b) il sistema museale e monumentale della Sardegna che:
1. cura la valorizzazione, la crescita e la fruizione, diffuse e
coordinate, dei musei e delle pinacoteche, nonché dei beni
storici, archeologici, antropologici, artistici, architettonici,
paesaggistici ed ambientali, meritevoli di tutela e di memoria collettiva
esistenti in Sardegna, anche favorendo la nascita di nuove raccolte
espositive;
2. promuove studi e ricerche sui centri storici della Sardegna,
per la loro valorizzazione e tutela;
c) il sistema delle tradizioni popolari della Sardegna, che si avvale
dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico (I.S.R.E.), cui vengono
affidate specifiche funzioni.
Art. 5
Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda
1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente
legge, è costituito presso l'Assessorato regionale della
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport, l'Osservatorio regionale per la cultura e la lingua sarda,
di seguito denominato Osservatorio.
2. L’Osservatorio è organo consultivo dell'Assessorato
regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport e propone indirizzi generali per il perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1.
3. Esprime inoltre il parere sul Piano di interventi previsto dall'articolo
12, comma 1, nonché, annualmente, proprie valutazioni sull'attività
svolta per il perseguimento dei suindicati obiettivi.
4. L’Osservatorio è presieduto dall'Assessore regionale
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport ed è composto da:
a) cinque studiosi delle discipline indicate all'articolo 17, di
riconosciuto e comprovato prestigio nella vita culturale sarda,
eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
b) un rappresentante per ciascuna delle Università della
Sardegna, designati dai rispettivi Senati accademici;
c) il Capo Ufficio fra quelli che, preposti agli organi del Ministero
per i beni culturali ed ambientali aventi sede in Sardegna (Soprintendenti
archeologici, Soprintendenti per i beni ambientali, architettonici,
artistici e storici, Soprintendente archivistico) presiede la Conferenza
dei Capi Ufficio ai sensi dell'articolo 32 del D.P.R. 3 dicembre
1975, n. 805;
d) il Soprintendente scolastico per la Sardegna;
e) uno studioso delle discipline indicate all'articolo 17, di riconosciuto
e comprovato prestigio nella vita culturale sarda, eletto da ciascun
Consiglio provinciale;
f) un rappresentante della Pontificia facoltà teologica della
Sardegna, designato dal collegio dei docenti;
g) il Presidente dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione
e Aggiornamento Educativo (I.R.R.S.A.E.);
h) Il Coordinatore generale dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico
(I.S.R.E.).
5. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono svolte da un
funzionario dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport, di qualifica non
inferiore alla ottava.
Art. 6
Nomina e durata dell'Osservatorio
1. L’Osservatorio è nominato con decreto dell'Assessore
regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport, previa delibera della Giunta regionale.
2. La carica di consigliere regionale o di componente del Parlamento
nazionale ed europeo è incompatibile con quella di membro
dell’Osservatorio.
3. I membri dell'Osservatorio possono essere riconfermati una sola
volta, a meno che non siano nominati in relazione alla carica ricoperta.
In caso di loro dimissioni, decadenza o sopravvenuta incompatibilità,
l'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport promuove gli atti per la sostituzione,
secondo la procedura prevista per la nomina. I sostituti durano
in carica sino alla scadenza dell'Osservatorio.
4. I membri elettivi dell'Osservatorio decadono qualora non intervengano,
senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive.
5. Qualora i rappresentanti di cui alle lett. b) ed f) dell'articolo
5 non vengano designati entro sessanta giorni dalla richiesta, l'Assessore
regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport procede comunque alla nomina dell'Osservatorio
e ne stabilisce l'insediamento.
6. Ai membri dell'Osservatorio, per la partecipazione alle sedute,
spetta un gettone di presenza nella misura prevista dall'articolo
1, comma 2, lett. a) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27.
7. In sede di prima applicazione della presente legge, l'Assessore
regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport provvede alla nomina dell'Osservatorio entro
novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Art. 7
Coordinamento con organi statali
1. L’Assessore della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport garantisce costantemente la coerenza
tra le attività dell'Amministrazione regionale e quelle svolte
in Sardegna dalle Amministrazioni statali nei rispettivi ambiti
di competenza, anche attraverso la promozione di apposite conferenze
miste.
Art. 8
Consulte locali per la cultura e la lingua dei Sardi
1. I Comuni, anche associandosi, possono costituire Consulte
locali per la cultura e la lingua dei Sardi, formate da persone
competenti in materia, con il compito di assumere iniziative tese
a favorire la conoscenza e la valorizzazione della cultura e della
lingua sarda, anche nelle sue varianti locali, nonché di
formulare osservazioni e proposte all’Assessorato regionale
della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport e presentare appositi
programmi di attività.
2. L’Amministrazione regionale dovrà prevedere, tramite
l'Osservatorio, i criteri per la collaborazione con le consulte
locali.
TITOLO III
AZIONI E INTERVENTI
Art. 9
Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna
1. L’Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport provvede ad istituire
il Catalogo generale del patrimonio culturale della Sardegna, che
raccoglie e documenta il complesso della produzione artistico culturale
della regione, organizzato secondo modalità che ne favoriscano
la consultazione e l'utilizzazione decentrata.
2. A tal fine il predetto Assessorato propone, avvalendosi dell'Osservatorio
- entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge - un
progetto per la raccolta ed il coordinamento dei cataloghi e degli
archivi, presenti nei sistemi e negli organismi di cui all'articolo
4 e negli istituti, enti o soggetti comunque autonomamente operanti
nei diversi ambiti di riferimento della presente legge.
Art. 10
Censimento del repertorio linguistico dei Sardi
1. L’Amministrazione regionale realizza il censimento
del repertorio linguistico dei Sardi, secondo un progetto che dovrà
prevedere:
a) la ricerca e la rilevazione in ciascuna comunità sarda
del lessico ivi usato anche in collaborazione con le Consulte locali
di cui all'articolo 8;
b) l'informatizzazione;
c) la pubblicazione dei risultati dalla ricerca, con particolare
attenzione alla elaborazione dei dizionari generali della lingua
sarda, nonché dell'atlante linguistico della Sardegna.
Art. 11
Conferenze annuali
1. L’Assessorato regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport promuove conferenze
annuali sulla cultura e sulla lingua sarde, alle quali partecipano
gli enti locali, le Università, le istituzioni scolastiche,
le Sovrintendenze e gli operatori culturali e scolastici.
2. Le conferenze sono finalizzate a garantire il raccordo tra la
Regione e i soggetti operanti nel settore culturale, sia in fase
di elaborazione degli interventi regionali che in sede di attuazione
e verifica, nonché a raccogliere osservazioni e proposte
che formeranno oggetto di esame e valutazione da parte dell'Osservatorio.
Art. 12
Programmazione
1. Per il perseguimento delle finalità della presente
legge la Regione elabora, sentito l'Osservatorio, un Piano triennale
di interventi.
2. Il Piano triennale è approvato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sentita la Commissione
consiliare competente, entro il 30 giugno dell'anno che precede
la sua decorrenza.
3. Il Piano può essere aggiornato e modificato annualmente,
secondo le procedure ed il termine previsti al comma 2, per far
fronte a nuove, eventuali esigenze.
4. Il Piano tende a realizzare una equilibrata diffusione nel territorio
regionale delle iniziative a favore della cultura e della lingua
dei Sardi; stimola l'elaborazione e l'attuazione di progetti e programmi
di sperimentazione, finalizzati agli obiettivi della presente legge;
persegue l'armonizzazione degli interventi di politica culturale
previsti dalla vigente legislazione.
5. Il Piano individua le diverse aree d'intervento e articola in
progetti-obiettivo le iniziative per l'attuazione di quanto disposto
dall'articolo 3 della presente legge. Esso contiene:
a) gli indirizzi programmatici generali delle aree di intervento
e i progetti-obiettivo in cui queste si articolano;
b) la tipologia, le modalità di attuazione e gli strumenti
di verifica di ogni progetto-obiettivo;
c) l'entità del finanziamento complessivo la sua ripartizione
per progetti-obiettivo e per anno di finanziamento;
d) i criteri e le modalità di coordinamento degli interventi
programmati con le altre attività regionali in materia di
iniziative culturali, beni culturali, pubblica istruzione, spettacolo,
editoria, nonché con le altre iniziative promosse dai diversi
Assessorati regionali che abbiano attinenza con le finalità
della presente legge;
e) i criteri di ammissibilità delle spese relative alle attività
per le quali si richiede il finanziamento regionale;
f) le modalità di erogazione dei contributi, dei finanziamenti
e degli incentivi previsti dai successivi articoli 13 e 14;
g) i criteri, le modalità e l'entità dei finanziamenti
a favore di organismi ed iniziative culturali che fruiscono di contributi
dell'Amministrazione regionale.
6. Entro tre mesi dalla data di approvazione del Piano triennale
e degli eventuali aggiornamenti annuali, la Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore regionale della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport, previo parere della
competente Commissione consiliare, approva il piano di riparto dei
finanziamenti riferiti al triennio
Art. 13
Interventi finanziari
1. L’Amministrazione regionale concede a soggetti
operanti nel settore culturale, sulla base del Piano triennale di
interventi, contributi finanziari secondo le seguenti misure e modalità:
a) per le istituzioni scolastiche 100 per cento delle spese previste,
ammesse e documentate;
b) per gli enti locali associati sino alla concorrenza del 90 per
cento delle spese previste, ammesse e documentate;
c) per gli enti locali singoli, gli enti pubblici e morali e l’Università
fino alla concorrenza dell'80 per cento delle spese previste, ammesse
e documentate;
d) per i soggetti privati, singoli o comunque organizzati nelle
forme di legge e senza scopo di lucro fino alla concorrenza del
60 per cento delle spese previste, ammesse e documentate;
e) per i soggetti privati ivi compresi quelli con scopo di lucro,
l'Amministrazione regionale può concorrere al pagamento degli
interessi bancari per i mutui contratti per le spese di investimento
e di attività secondo le misure e le modalità stabilite
con il Piano triennale di cui all'articolo 12.
2. Nell’ambito del Piano triennale e degli aggiornamenti annuali,
tenuto conto del tetto contributivo fissato alle lettere a), b),
c), d) ed e) del comma 1, il sostegno finanziario può essere
ulteriormente graduato all'interno delle singole categorie dei richiedenti,
allo scopo di promuovere la qualità e la massima diffusione
territoriale delle attività anche in considerazione delle
eventuali risorse integrative dei singoli soggetti.
3. Sono finanziabili le attività di detti soggetti volte
a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione
attiva, le seguenti finalità:
a) la raccolta, l'ordinamento e l'analisi dei vari aspetti della
realtà culturale della Sardegna;
b) il reperimento e la raccolta del patrimonio di cultura popolare
e di tradizione orale della Sardegna;
c) la conservazione e l'acquisizione di oggetti ed elaborati riguardanti
la cultura sarda ed in particolare quella materiale, quali: reperti
naturalistici, beni bibliografici, raccolte di oggetti d'arte e
di artigianato, raccolte di strumenti musicali, raccolte di oggetti
e di strumenti inerenti alle tradizioni di vita e di lavoro del
popolo sardo. Per poter beneficiare dei contributi di cui al presente
capoverso deve essere garantita la pubblica fruibilità delle
raccolte;
d) l'organizzazione di concorsi e premi per elaborati in prosa,
poesia e per canti in lingua sarda, per la musica, la saggistica
e la ricerca scientifica in Sardegna, specificamente indirizzati
all'approfondimento dei valori culturali del popolo sardo;
e) l'organizzazione di manifestazioni che abbiano per scopo la diffusione
della conoscenza dell'Isola e della civiltà sarda, in tutte
le sue espressioni materiali e spirituali;
f) la pubblicazione dl testi audiovisivi in lingua sarda, o comunque
relativi alla cultura dell'Isola, preordinati alla integrazione
dei programmi ministeriali di insegnamento, compresi libri di lettura
e di consultazione utili a fini didattici;
g) l'attuazione di progetti di interventi socio-educativi coerenti
con le finalità della presente legge, concernenti situazioni
particolari di deprivazione sociale e culturale;
h) l'attuazione di esperienze educative scolastiche ed extra-scolastiche
coerenti con le finalità della presente legge, inerenti al
rapporto scuola-territorio;
i) l'ideazione e l'attuazione di progetti di ricerca e di sperimentazione
nei settori della musica, del teatro e delle arti visive finalizzati
al raccordo e al dialogo tra cultura sarda e altre culture;
l) la raccolta, la catalogazione e l'archiviazione della documentazione
storica relativa alla Sardegna;
m) la ricerca, il recupero, la trascrizione e la divulgazione di
materiali documentali giacenti in archivi esteri, che abbiano riferimento
alla storia sarda, con priorità nei finanziamenti per le
attività che più estesamente interessino diverse zone
storico-geografiche della Sardegna.
4. Il cumulo fra i contributi regionali e quelli eventualmente concessi
da altri soggetti per la medesima iniziativa non può superare
il limite massimo di finanziamento fissato, per le diverse categorie
di intervento, al comma 1.
5. I contributi sono concessi su domanda da presentarsi all'Assessorato
regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacolo e sport entro sessanta giorni dalla pubblicazione del
Piano triennale o degli eventuali aggiornamenti annuali. Alla domanda
devono essere allegati:
a) atto costitutivo, statuto, composizione aggiornata degli organi
sociali nel caso di enti o soggetti collettivi;
b) Indicazione del beni strumentali e dell'eventuale personale disponibile
e di quello occupato in base al rapporto di lavoro dipendente;
c) certificato di vigenza, per le società;
d) relazione illustrativa del programmi di attività;
e) piano economico e bilancio di previsione.
6. A partire dal secondo anno di attività, la liquidazione
dei contributi assegnati è subordinata alla presentazione
di regolare rendiconto delle spese ammesse, relativo all'annualità
precedente.
7. Le disposizioni contenute nel presente articolo con riferimento
alla lingua e alla cultura sarde si applicano anche alle attività
concernenti la lingua e la cultura catalana di Alghero, il tabarchino
delle isole del Sulcis, il dialetto sassarese e quello gallurese.
Art. 14
Progetti culturali attraverso i mezzi di comunicazione di massa
1. La Regione, nell'ambito di apposita legge di settore,
contribuisce finanziariamente, anche attraverso convenzioni e partecipazioni
societarie, alla produzione ed alla diffusione di programmi radiofonici
e televisivi, nonché a pubblicazioni su testate giornalistiche
in lingua sarda.
2. Tali programmi e pubblicazioni dovranno essere la traduzione
operativa di specifici progetti culturali presentati da soggetti
pubblici o privati, purché rispondenti agli obiettivi indicati
dal Piano triennale di cui all'articolo 12.
3. La legge di settore di cui al comma 1, da emanarsi entro un anno
dall’entrata in vigore delle presenti norme, dovrà
disciplinare, oltre al merito delle attività, la misura e
le modalità delle relative sovvenzioni.
4. Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma 1, l’Amministrazione,
regionale, con deliberazione della Giunta, su proposta dell’Assessore
regionale della pubblica istruzione beni culturali, informazione,
spettacolo e sport, sentito l'Osservatorio e previo parere della
competente Commissione consiliare, potrà finanziare progetti
concernenti programmi e pubblicazioni indicati al comma 1 che rientrino
nella finalità della presente legge.
Art. 15
Borse di studio
1. In relazione alle finalità previste dall'articolo
1, l'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo
e sport, bandisce borse di studio nelle materie oggetto della presente
legge.
2. Le aree di ricerca oggetto delle borse di studio sono proposte
dall'Osservatorio.
Art. 16
Convenzioni con strutture esterne
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per
le finalità della presente legge, a stipulare con istituzioni
universitarie, con soggetti pubblici e privati e con esperti di
comprovata competenza ed esperienza in materia di attività
culturali, convenzioni aventi ad oggetto forme di collaborazione
e di consulenza tecnico-scientifica.
2. In sede di aggiornamento e verifica annuale del Piano triennale
di cui all'articolo 12, dovrà darsi atto, con apposito allegato,
delle convenzioni stipulate nell'anno precedente e di quelle previste
per gli anni successivi.
TITOLO IV
INTEGRAZIONE DEI PROGRAMMI SCOLASTICI NELL'AMBITO DELL’AUTONOMIA
DIDATTICA DELLE SCUOLE
Art. 17
Interventi finanziari per l'attivazione di progetti formativi
1. L’Amministrazione regionale interviene con risorse
proprie per sostenere la formazione scolastica degli allievi e l'aggiornamento
del personale docente e direttivo nelle scuole di ogni ordine e
grado, integrando i corrispondenti interventi dello Stato, a favore
delle scuole che, nell'esercizio dell'autonomia didattica di cui
all'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
dell'articolo 21, commi 9 e 10, della Legge 15 marzo 1997, n. 59,
svolgano attività volte a perseguire le finalità previste
dall'articolo 1 della presente legge.
2. In modo specifico vengono finanziate le iniziative che abbiano
lo scopo di favorire la maturazione culturale, l'esercizio del diritto
allo studio, l'integrazione degli alunni nella comunità scolastica,
di arricchire il livello delle competenze linguistiche e della formazione
culturale dei cittadini, nel quadro degli indirizzi generali fissati
ai sensi dell'articolo 18 ed In relazione ad obiettivi connessi
alle esigenze locali e negli ambiti di flessibilità curricolare,
attraverso progetti formativi finalizzati alla conoscenza della
cultura e della lingua della Sardegna nelle seguenti aree disciplinari:
a) lingua e letteratura sarde;
b) storia della Sardegna;
c) storia dell'arte della Sardegna;
d) tradizioni popolari della Sardegna;
e) geografia ed ecologia della Sardegna;
f) diritto, con specifico riferimento alle norme consuetudinarie
locali e all'ordinamento della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 18
Indirizzi generali per l'attivazione di progetti formativi
1. L’Assessorato regionale della pubblica istruzione,
beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, per il perseguimento
dei fini di cui all'articolo 17, predispone, su proposta elaborata
dall'Osservatorio, indirizzi generali per le attività tese
a valorizzare lo studio e la diffusione della cultura e della lingua
della Sardegna nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. Gli indirizzi generali di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione
della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare
competente.
3. Gli indirizzi generali ed i conseguenti progetti formativi sono
finalizzati ad attivare le fasi di sperimentazione previste dall'articolo
20 e possono essere progressivamente ridefiniti sulla base dei risultati
della sperimentazione stessa.
Art. 19
Finanziamento dei corsi universitari
1. L’Amministrazione Regionale ha facoltà
di finanziare, presso le Università della Sardegna, cattedre
universitarie e corsi integrativi, destinati alla formazione del
personale docente, da realizzare mediante contratti di diritto privato,
volti all'approfondimento scientifico delle conoscenze relative
alla Sardegna prioritariamente nelle aree di cui al comma 2 dell'articolo
17. Tali cattedre e corsi saranno finanziati secondo le modalità
di cui alla legge regionale 8 luglio 1996, n. 26.
Art. 20
Sussidi all'attività di sperimentazione
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata
a finanziare le spese sostenute dalle scuole di ogni ordine e grado
che, attraverso i progetti formativi di cui all’articolo l7,
attuino fasi di sperimentazione fondate sui seguenti principi:
a) studio della lingua sarda nelle diverse varianti in uso nella
regione, a partire dalla parlata della comunità di appartenenza;
b) studio sistematico dei vari aspetti del patrimonio ambientale,
tecnologico, scientifico, artistico e culturale della Sardegna,
anche mediante l'impiego della lingua sarda come strumento veicolare;
c) formulazione di programmi educativi bilingui.
2. In funzione degli obiettivi previsti al comma 1, l'Amministrazione
regionale è altresì autorizzata ad erogare finanziamenti
diretti alla produzione e alla pubblicazione di testi scolastici
o altri strumenti finalizzati all'insegnamento della cultura e della
lingua sarda, nonché all'acquisto di materiale didattico
di uso individuale e collettivo.
Art. 21
Verifica della sperimentazione
1. A conclusione delle fasi di sperimentazione di cui all'articolo
20, le relazioni sugli esiti delle stesse saranno inviate, da ciascuna
scuola ove hanno avuto luogo, anche all'Osservatorio, che formulerà
una elaborazione di sintesi delle varie esperienze maturate, in
riferimento alle finalità della presente legge.
2. I risultati delle citate attività di sperimentazione vengono
catalogati e conservati presso l'Assessorato regionale della pubblica
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Gli
elaborati di sintesi, corredati dei materiali più significativi
prodotti nelle attività di sperimentazione, vengono resi
noti, a cura dello stesso Assessorato, alle scuole di ogni ordine
e grado, che peraltro possono accedere all'intera documentazione
prodotta, al fine di svolgere ulteriori, analoghe attività.
Art. 22
Centri di servizi culturali
1. L’Amministrazione regionale, nel perseguimento
della finalità della presente legge ed in particolare per
favorire l'attività di educazione degli adulti finalizzata
alla promozione e allo sviluppo delle conoscenze, con particolare
riferimento alla lingua, alla cultura e alla storia della Sardegna,
si avvale prioritariamente delle strutture e del personale dei Centri
di servizi culturali di cui alla legge regionale 15 giugno 1978,
n. 37, integrata dall'articolo 58 della legge regionale 22 gennaio
1990, n. 1.
TITOLO V
USO DELLA LINGUA SARDA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 23
Collegi e rapporti con le Amministrazioni
1. Con riguardo ai compiti di tutela, valorizzazione, diffusione
culturale e linguistica previsti dagli articoli 6 e 9 della Costituzione
della Repubblica e sulla base della competenza esclusiva in materia
di ordinamento degli enti locali attribuita alla Regione autonoma
della Sardegna dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n.
2, nelle assemblee e negli altri collegi deliberativi regionali
e locali che lo contemplino nei rispettivi regolamenti e statuti,
potrà essere liberamente usata, nella fase della discussione,
la lingua sarda. Le relative amministrazioni garantiscono, ove venga
richiesta, la traduzione di tali interventi.
2. Ove previsto nei citati regolamenti e statuti, degli interventi
così svolti dovrà essere garantita la verbalizzazione.
Sulla base dei citati ordinamenti, nella successiva fase deliberativa
e nei conseguenti documenti, potrà essere usata la lingua
sarda purché accompagnata, a cura del presidente del collegio,
dal corrispondente testo in lingua italiana.
3. Nella corrispondenza e nelle comunicazioni orali dei cittadini
dirette all’Amministrazione regionale e a quelle locali è
possibile usare la lingua sarda.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge tali
amministrazioni adeguano alle esigenze pratiche poste dalle suindicate
finalità le relative strutture, utilizzando, a tal fine,
i corsi di aggiornamento e qualificazione del personale regionale
e locale che l’Amministrazione regionale predisporrà
entro tre mesi dalla stessa data.
5. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 4 fanno carico sugli
stanziamenti iscritti in conto dei capitoli 02093, relativamente
al personale dell'Amministrazione regionale, e 11061, relativamente
al personale degli enti locali, del bilancio della Regione dell'anno
1998 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.
Art. 24
Interventi per il ripristino dei toponimi in lingua sarda
1. L'Amministrazione regionale agevola, attraverso contributi
agli enti locali, le ricerche sui toponimi in lingua sarda e il
ripristino degli stessi, anche mediante l'installazione di cartelli
stradali che contengano i nomi originari delle località,
delle vie, degli edifici e di tutto quanto è significativo
nella memoria storica dei Comuni. In tali casi le suddette indicazioni
andranno ad aggiungersi a quelle esistenti in lingua italiana.
Art. 25
Interventi a favore della cultura sarda fuori dalla Sardegna e all'estero
1. Ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità
culturale del popolo sardo, anche all'estero, l'Amministrazione
regionale provvede all'attivazione degli strumenti previsti dalla
presente legge anche con riferimento ai sardi residenti fuori dal
territorio regionale e alle loro organizzazioni rappresentative.
2. In particolare, nel programma di cui all'articolo 12, dovranno
trovare specifica previsione i seguenti interventi:
a) attività informativa e divulgativa sulle iniziative di
rilevante interesse culturale riguardante la Sardegna;
b) organizzazione, a cura dell'Amministrazione regionale, di iniziative
socio-culturali nelle aree in cui si registra una forte presenza
di emigrati sardi;
c) istituzione di borse di studio a favore di figli degli emigrati,
da usufruire nelle Università sarde o presso altre istituzioni
scolastiche della Sardegna.
3. Possono essere parimenti conferite, previe le necessarie intese
con il Ministro degli affari esteri, borse dl studio a giovani stranieri
appartenenti a paesi con maggiore presenza di emigrati sardi, favorendo
al riguardo condizioni di reciprocità.
Art. 26
Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge
sono valutate in lire 6.430.000.000 annue.
2. Omissis
Art. 27
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio
1998.La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 15 ottobre
1997
Palomba
|