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Tribunale della Vicaria
Carlo Coppola
Napoli, Museo di San Martino

  diritti linguistici
  carta europea
  legge ILC
  legge 482/99
  proposta di legge
1989
  disegno di legge
993/2001
  proposta di legge
1059/01
  progetto di legge 2745/02
  leggi regionali
  - sardegna
- friuli
- liguria
- piemonte
- emilia-romagna
- lazio

PROPOSTA DI LEGGE DEL 1989
d’iniziativa del deputato Angelo Manna

NORME PER L’INTRODUZIONE NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO E NEL BIENNIO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DELLO STUDIO DELLE LINGUE E TRADIZIONI REGIONALI E DEI DIALETTI

ART. 1
Le norme della presente legge, regolano l’introduzione delle lingue e tradizioni regionali e dei dialetti nella scuola dell’obbligo e nel biennio delle scuole secondarie di II grado come materia di studio e di esame, inseribile nei programmi relativi all’insegnamento delle materie letterarie storiche.

ART. 2
L’insegnamento delle lingue e tradizioni regionali si inserisce, nel contesto dello studio dei processi evolutivi e culturali delle regioni di appartenenza tramite l’analisi linguistica delle fonti dialettali.
L’inserimento di tale disciplina nei programmi ministeriali di studio, previo il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, è compiuto gradualmente, secondo le norme di attuazione, entro e non oltre tre anni dall’entrata in vigore della presente legge.
I provveditorati agli studi emaneranno le norme esplicative delle circolari ministeriali per l’attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge in ordine all’inserimento di detta disciplina nei progetti di programmi didattici e sperimentali ed in ordine alla disciplina attuativa delle graduatorie di servizio dei docenti abilitati nelle materie letterarie e storiche.

ART. 3
Sono abilitati all’insegnamento delle lingue e tradizioni regionali i docenti attualmente di ruolo nelle materie letterarie e storiche. I suddetti docenti dovranno frequentare i corsi di aggiornamento organizzati su base provinciale relativi alla materia d' insegnamento. Non sono tenuti alla frequenza dei corsi di aggiornamento i docenti laureati in materie letterarie e storiche nel cui piano di studio universitario risulti sostenuto l'esame di "Storia delle tradizioni folcloristiche" e "Antropologia culturale" o altre materie affini o equipollenti.

ART. 4
I corsi di aggiornamento di cui all’ultimo comma del precedente articolo sono istituiti entro i dodici mesi successivi ai tre anni entro cui avviene la modifica dei programmi ministeriali in base a quanto disposto dall’art. 2, secondo comma della presente legge.
I provveditorati agli studi emaneranno le norme regolatrici, sulla base delle disposizioni ministeriali, delle graduatorie dei docenti stilate a seguito della partecipazione ai corsi di aggiornamento.
I corsi di aggiornamento per le materie inerenti le lingue e tradizioni regionali hanno la durata di mesi due su base biennale.

ART. 5
L’insegnamento delle lingue e tradizioni regionali viene inserito nei programmi della scuola dell’obbligo per un minimo di una ed un massimo di due ore settimanali.
L’insegnamento delle lingue e tradizioni regionali viene inserito nei programmi del biennio della scuola secondaria di secondo grado per un massimo di due ore settimanali.

ART. 6
L’insegnamento delle lingue e tradizioni regionali deve tendere a fornire agli studenti una sintetica conoscenza scientifica dei dialetti regionali dei loro rapporti funzionali con la lingua, la grammatica e la sintassi italiane e inserirsi compiutamente nell’illustrazione delle tradizioni culturali e folcloristiche della regione di appartenenza.

ART. 7
Il Ministero della Pubblica Istruzione emanerà le norme integrative dei programmi di esame, per i concorsi a cattedre nelle materie letterarie e storiche, comprensivi dell’insegnamento delle lingue e tradizioni regionali.

ART. 8
Le scuole secondarie di primo e secondo grado potranno programmare un insegnamento sperimentale delle lingue e tradizioni regionali nel periodo relativo all’integrazione dei programmi ministeriali di cui all'art. 2, secondo comma della presente legge, previa approvazione dello stesso ad opera del competente Provveditorato agli studi.
Gli istituti universitari potranno istituire nuove cattedre dl "Storia e lingue delle tradizioni popolari" o di "Antropologia culturale" secondo i regolamenti universitari e inserire i rispettivi insegnamenti nei piani di studio obbligatori approvati dai Consigli di facoltà.

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ONOREVOLI COLLEGHI! - È noto che la scuola nel nostro paese soffre di numerosi problemi, legati anche alle strutture organizzative del Ministero della Pubblica istruzione e alla natura intrinseca del lavoro didattico.
Una fra le tante accuse che oggi si muove alla scuola è quella di essere poco collegata alle realtà della vita, al mondo del lavoro, ai processi culturali in genere.
Il disegno dl legge che proponiamo si inserisce in questa "strategia dell'attenzione" sempre presente nella società nel confronti del mondo della scuola. Secondo i proponenti, infatti, l’introduzione delle lingue e delle tradizioni regionali e dei dialetti nei normali programmi di studio della scuola dell’obbligo può costituire uno dei tanti modi per collegare maggiormente la scuola al mondo reale.
È noto che negli anni passati si è molto discusso sulle trasformazioni culturali in atto nella società italiana. Molti sociologi ed "osservatori" dei fenomeni evolutivi del nostro paese hanno sottolineato come le tradizioni culturali delle regioni italiane - fra cui, massimamente, il dialetto e le lingue locali - abbiano progressivamente perso il loro peso e il loro specifico significato. Prima della sua tragica morte, lo scrittore Pier Paolo Pasolini aveva suscitato molte polemiche perché scese in campo a difesa delle "lingue locali", contro l'invadenza di un "italiano" medio, introdotto nella parlata comune soprattutto dalla potenza dei mass media.
In realtà, il problema tuttora si pone in termini squisitamente culturali. Ci si chiede: è giusto che i nostri giovani - durante la frequenza scolastica - imparino soltanto una lingua italiana dedotta dai testi, con una grammatica ed una sintassi che, sovente, sono molto lontani dalla cultura acquisita da questi giovani, per quanto comuni alle informazioni che essi ricevono dai mass media?
Il presente disegno di legge si propone, dunque, l’introduzione dello studio delle lingue e dei dialetti locali soprattutto nella scuola dell’obbligo, perché è questa che forma le prime vere cognizioni linguistiche evolute dei nostri studenti, e poi nel biennio degli istituti superiori di ogni ordine e grado, dove gli studenti si confrontano con un livello di insegnamento superiore in vista degli ultimi anni di studio.
Evidentemente, l’insegnamento di questa "nuova" disciplina deve inserirsi nel contesto storico delle regioni di appartenenza (art. 2, primo comma) se vuole realmente contribuire alla formazione culturale degli studenti.
Per dare modo al Ministero della Pubblica Istruzione di integrare razionalmente i programmi di studio delle scuole medie e superiori in ottemperanza alle norme della presente legge, è previsto un periodo di latenza delle disposizioni in oggetto di tre anni (art. 2, secondo comma).
I proponenti non si nascondono le difficoltà che potranno intervenire in ordine al reclutamento dei docenti per l'insegnamento dl tale disciplina. Per questo, il presente progetto di legge prevede un doppio canale di reclutamento. Da un lato, infatti, possono insegnare la disciplina in oggetto i docenti di ruolo in materie letterarie e storiche dopo la frequenza di un corso di aggiornamento obbligatorio da svolgersi entro i dodici mesi successivi all’integrazione degli attuali programmi ministeriali (art. 3, primo comma; art. 4, primo comma). Dall’altro, saranno comunque considerati abilitati all’insegnamento i docenti che abbiano sostenuto, nel loro corso di laurea, gli esami relativi agli insegnamenti di "Storia delle tradizioni popolari e folcloristiche" o "Antropologia culturale" o materie affini e equipollenti; per costoro sarà soltanto utile l'autoaggiornamento individuale (art. 3, secondo comma).
È da considerare necessario che gli Istituti universitari, a far tempo dall’entrata in vigore della presente legge e nel periodo consentito dalla stessa per l’integrazione dei programmi ministeriali di studio, inseriscano, nei programmi di laurea obbligatori per l’accesso all’insegnamento delle materie letterarie e storiche, i corsi di "Storia delle tradizioni popolari e folcloristiche" e di "Antropologia culturale", secondo quanto previsto dai regolamenti universitari di ciascuna facoltà (art. 8 cpv).
Norme più dettagliate dovranno essere emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione in ordine alla quantificazione delle ore settimanali da destinare all’insegnamento di tale disciplina, che non potrà comunque essere impartita per una massimo superiore alle due ore settimanali sia per la scuola dell’obbligo che per il biennio di istruzione superiore (art. 5).
Il fine dell’inserimento di tale disciplina nei programmi di studio ministeriali è principalmente diretto "a fornire agli studenti una sintetica conoscenza scientifica dei dialetti regionali e dei loro rapporti funzionali con la lingua" italiana, tramite lo studio della sintassi e della grammatica, in modo da rendere chiare le elaborazioni linguistiche locali, formatesi attraverso l'evoluzione delle comunità sociali nel proprio contesto geografico e culturale (art. 6).
Sarà altresì necessario che il Ministero della Pubblica istruzione inserisca tale disciplina nel programmi di esame a cattedra dei prossimi bienni per le discipline relative all’insegnamento delle materie letterarie e storiche (art. 7).
I proponenti ritengono che le norme della presente legge possano essere inserite nel contesto delle ipotesi di riforma dei programmi di studio dell’istruzione secondaria superiore in corso di elaborazione da parte della Commissione Brocca, con specifico riguardo al biennio comune a tutti gli indirizzi.