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Tutela
e valorizzazione dei dialetti di Roma e del Lazio
approvata dal Consiglio Regionale il 20 dicembre 2004
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, al fine di salvaguardare ed incrementare il patrimonio
storico e culturale del proprio territorio, tutela, valorizza e
promuove i dialetti locali presenti e riconoscibili in porzioni
del territorio regionale, sia nella loro espressione orale che nelle
forme letterarie.
Art. 2
(Tipologia delle iniziative sostenute dalla Regione)
1. La Regione sostiene le iniziative finalizzate alla tutela ed
alla valorizzazione dei dialetti del Lazio, intesi come parte del
patrimonio culturale della Regione, rientranti nelle seguenti tipologie:
a) attività di ricerca storica, linguistica e demo-etno-antropologica;
b) organizzazione di seminari e convegni;
c) realizzazione e/o pubblicazione di opere letterarie e teatrali;
d) costituzione e incremento di fondi bibliografici, archivi sonori
e videocinematografici afferenti la documentazione di canti, musiche
strumentali e danze tradizionali;
f) tutela, valorizzazione e divulgazione degli usi linguistici dialettali
afferenti le tradizioni folcloriche regionali;
g) iniziative editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali
ed espositive nonché trasmissioni radiofoniche e televisive;
h) iniziative rivolte alla popolazione scolastica.
Art. 3
(Istituto per la tutela e la promozione dei dialetti del Lazio)
1. La Regione, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità
di cui all’articolo 1, istituisce, ai sensi dell’articolo
53 dello Statuto, l’Istituto per la tutela e la promozione
dei dialetti del Lazio (ITPDL).
2. L’ITPDL è ente strumentale della Regione dotato
di personalità giuridica, di autonomia statutaria, amministrativa,
regolamentare, organizzativa, finanziaria e contabile ed esercita
le proprie attività conformandosi agli indirizzi politico-programmatici
approvati dal Consiglio regionale ed alle direttive della Giunta
regionale.
Art. 4
(Attività dell’ITPDL)
1. L’ITPDL svolge tutte le attività utili al perseguimento
degli obiettivi di cui alla presente legge ed in particolare:
a) stabilisce rapporti di collaborazione e scambio con i competenti
uffici dello Stato, della Regione e degli enti locali nonché
con le università, gli istituti di ricerca, le associazioni
e singoli studiosi;
b) avvia l’elaborazione di un vocabolario storico e socio-linguistico
dei dialetti del Lazio;
c) promuove iniziative di studio e di ricerca nel settore, atte
anche ad acquisire documentazioni in forma scritta, fotografica,
grafica o audiovisiva curando la pubblicazione e la diffusione dei
risultati sotto forma di libri, pubblicazioni, dischi, audio e videocassette,
ed altri mezzi di diffusione;
d) provvede alla creazione di una biblioteca e nastrovideoteca specializzata
nel settore;
e) assicura la fruizione pubblica del materiale raccolto, secondo
le disposizioni previste in apposito regolamento;
f) promuove e realizza iniziative di diffusione delle ricerche svolte
e delle documentazioni raccolte;
g) promuove e realizza interventi rivolti al mondo della scuola
compresi corsi di aggiornamento per insegnanti.
Art. 5
(Organi)
1. Sono organi dell’ITPDL:
a) il direttore;
b) il collegio dei revisori.
Art. 6
(Direttore)
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previa pubblicazione
di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nomina
il direttore dell’ITPDL scegliendolo tra i candidati in possesso
di professionalità di livello universitario con specializzazione
in materie storiche, linguistiche e demo-etno-antropologiche.
2. Il rapporto di lavoro di direttore è esclusivo e regolato
da contratto di diritto privato i cui contenuti, ivi compresi la
durata, i limiti di età, le incompatibilità ed i criteri
per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dalla
normativa vigente per i dirigenti delle strutture apicali dell’amministrazione
regionale.
3. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'ITPDL e ne dirige
le attività delle quali è responsabile nei confronti
della Regione.
4. Il direttore redige annualmente una relazione sull’attività
svolta e sui risultati conseguiti che trasmette all’assessorato
competente in materia di cultura.
Art. 7
(Collegio dei revisori)
1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto dei
Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri
nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili
iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE
relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo
di legge dei documenti contabili) e successive modifiche.
2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente,
che provvede alla convocazione ed all’organizzazione dei lavori.
3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione
contabile e finanziaria dell'ITPDL e riferisce ogni semestre sui
risultati dell’attività di controllo alla Giunta regionale.
Art. 8
(Comitato scientifico)
1. La Giunta regionale nomina il comitato scientifico, composto
da sette membri scelti tra docenti universitari nelle materie di
cui all’articolo 6, comma 1.
2. Il comitato scientifico resta in carica per la durata del mandato
del direttore dell’ITPDL.
3. Il comitato scientifico elegge al suo interno il proprio presidente.
4. Il comitato scientifico presenta annualmente al direttore una
proposta di programma contenente le iniziative e le attività
per la realizzazione dei compiti istituzionali dell’ITPDL.
Art. 9
(Statuto e regolamento interno)
1. Il direttore, entro sessanta giorni dalla nomina, adotta lo statuto
dell'ITPDL in cui sono disciplinati, in particolare, i principi
di organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento
degli organi.
2. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale che può
apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.
3. Nei trenta giorni successivi all'approvazione dello statuto,
il direttore adotta il regolamento interno, contenente le norme
di organizzazione e di controllo interno, la dotazione organica,
le procedure per la formazione degli strumenti contabili, nonché
le modalità di costituzione e funzionamento del comitato
scientifico.
Art. 10
(Organizzazione e personale)
1. L'ITPDL ha una struttura amministrativa cui è preposto
un dirigente nominato dal direttore e scelto fra persone in possesso
di diploma di laurea e con una provata esperienza nella direzione
amministrativa di enti, aziende e strutture pubbliche o private.
2. Il regolamento di cui all'articolo 9 determina le modalità
di organizzazione della struttura di cui al comma 1.
3. Il rapporto di lavoro del dirigente di cui al comma 1 è
a tempo pieno.
4. Il personale dell'ITPDL gode dello stesso stato giuridico e trattamento
economico del personale regionale.
5. Per l'espletamento dei suoi compiti istituzionali l'ITPDL si
avvale prioritariamente di personale messo a disposizione dalla
Regione Lazio.
6. L'ITPDL può, altresì, avvalersi:
a) di personale comandato dalla Regione Lazio;
b) di società o singoli professionisti mediante contratti
di consulenza.
Art. 11
(Finanziamento)
1. Il finanziamento dell'ITPDL è assicurato mediante:
a) risorse di parte corrente ed in conto capitale determinate secondo
parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione alle attività
svolte dall'ITPDL ai sensi della presente legge;
b) introiti derivati dall'effettuazione di consulenze e prestazioni
erogate a favore di terzi;
c) somme stanziate nei bilanci della Regione e degli enti locali
per l'esercizio di attività assegnate all'ITPDL;
d) finanziamenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi
internazionali per specifici progetti.
Art. 12
(Centro regionale di documentazione, ricerca e valorizzazione del
patrimonio linguistico di Roma e del Lazio)
1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta
regionale istituisce, nell'ambito delle proprie strutture, un centro
regionale di documentazione, ricerca e valorizzazione del patrimonio
linguistico di Roma e del Lazio.
2. Il centro opera in collaborazione con l’ITPDL, con il compito
di introdurre nel sistema di catalogazione regionale i dati provenienti
dagli studi e dalle iniziative poste in essere dall’ITPDL
e da altre fonti.
Art. 13
(Promozione dello studio dei dialetti nelle scuole)
1. La Regione promuove e finanzia lo studio dei dialetti del Lazio
nelle scuole, nelle università popolari e della terza età,
nei centri anziani, in tutte le comunità di emigrati laziali
in Italia o all’estero nonché nelle associazioni che
abbiano tra gli scopi sociali lo studio e la promozione dei dialetti
del Lazio, attraverso una costante attività propositiva e
progettuale svolta direttamente o attraverso l’ITPDL.
Art. 14
(Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata,
per l’esercizio finanziario 2004, la spesa di euro 750.000.
2. Il relativo onere è posto a carico dell’UPB…….mediante
l’istituzione di apposito capitolo denominato “Spese
per il funzionamento dell’Istituto per la tutela e la promozione
dei dialetti del Lazio”.
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