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Legge
Regionale 15/1996
Friuli - Venezia Giulia
Norme per la tutela e la promozione
della lingua e della cultura friulane
e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie
TITOLO I
TUTELA DEL PATRIMONIO LINGUISTICO DELLA REGIONE
CAPO I
Principi e obiettivi fondamentali
Art. 1 (Finalità)
1. La Regione, per esercitare una politica attiva di conservazione
e sviluppo della lingua e della cultura friulane quali componenti
essenziali dell'identità etnica e storica della comunità
regionale, con la presente legge detta i principi fondamentali dell'azione
volta alla realizzazione di tale politica.
Art. 2 (Tutela della lingua
friulana)
1. Il friulano è una delle lingue della comunità regionale.
La Regione Friuli-Venezia Giulia considera la tutela della lingua
e della cultura friulane una questione centrale per lo sviluppo
dell'autonomia speciale.
Art. 3 (Contesto europeo)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, riconoscendo che la protezione
e la promozione delle varie lingue locali o minoritarie rappresentano
un contributo importante alla costruzione di un'Europa fondata sui
principi della democrazia e del rispetto per le diversità
culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti sul proprio
territorio.
2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera
la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate
sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la famiglia
dei popoli europei, riservando una particolare attenzione alla lingua
friulana che è parlata quasi esclusivamente sul proprio territorio.
Art. 4 (Adesione ai principi
della Carta europea)
1. Ferma restando la potestà dello Stato in ordine agli accordi
internazionali, la Regione, nell'esercizio della propria competenza
primaria in materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti
principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie:
a) le lingue regionali o minoritarie costituiscono una ricchezza
culturale;
b) l'ambito territoriale di ciascuna lingua deve essere rispettato;
c) è necessaria un'azione risoluta di promozione delle lingue
regionali allo scopo di preservarle;
d) bisogna facilitare e incoraggiare l'uso scritto e orale delle
lingue regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;
e) si devono promuovere studi e ricerche sulle lingue regionali;
f) vanno infine messi a disposizione, per quanto di competenza regionale,
forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue
regionali in tutti gli stadi appropriati.
Art. 5 (Limitazione territoriale
nella applicazione della legge)
1. In conformità con i principi di cui all'articolo 4, comma
1, lettera c), le previsioni della presente legge si applicano solo
nella parte del territorio regionale in cui la lingua friulana è
tradizionalmente e significativamente parlata, anche sulla base
delle attestazioni fornite in proposito dalle Amministrazioni comunali.
Tale territorio è individuato da un decreto del Presidente
della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta stessa.
2. Per il tramite delle associazioni aventi sede nel territorio
regionale la Regione assicura altresì l'applicazione delle
previsioni della presente legge per le comunità friulane
emigrate.
Art. 6 (Strumenti attuativi)
1. Per l'attuazione delle funzioni previste dalla legge, la Regione
e gli enti locali delegati possono stipulare, per quanto di rispettiva
competenza, convenzioni con le Università della regione e
con altri enti ed istituzioni, pubblici e privati.
Art. 7 (Attività scientifiche)
1. La Regione riconosce nell'Università degli studi di Udine,
istituita ai sensi dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546,
allo scopo di contribuire al progresso civile, sociale ed economico
del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento
dei filoni originari della cultura, della lingua, delle tradizioni
e della storia del Friuli, la sede primaria dell'attività
di ricerca e di alta formazione in tema di lingua e cultura del
Friuli e delle condizioni linguistiche del territorio friulano.
2. A tal fine la Regione favorisce, nel rispetto del disposto di
cui all'art. 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'attività
di ricerca, di insegnamento e di formazione di ricercatori sulla
lingua e la cultura del Friuli mediante:
a) il sostegno a ricerche finalizzate alla conoscenza delle condizioni
strutturali ed evolutive del gruppo linguistico friulano e degli
affini gruppi ladini;
b) l'attivazione di corsi ufficiali o integrativi presso le Facoltà
dell'Università di Udine mediante contratti di insegnamento;
c) la concessione di borse di studio e di ricerca e l'istituzione
di corsi di dottorato di ricerca;
d) la pubblicazione di collane scientifiche atte a favorire la conoscenza
delle attività di ricerca;
e) l'attivazione di corsi sulla lingua e cultura del Friuli in Università
di altri Paesi sulla base di apposite convenzioni con l'Università
di Udine.
3. Tali attività vengono svolte dall'Università di
Udine con le strutture contemplate dal suo Statuto per la valorizzazione
della lingua e della cultura friulane.
4. Per concorrere al sostegno delle attività indicate al
comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare
all’Università degli studi di Udine, sulla base di
apposite convenzioni, speciali finanziamenti annui.
Note: 1. Sostituito il comma 4 da art. 6, comma 63, L.R. 4/2001
Art. 8 (Attività culturali)
1. L'attività culturale, anche nel settore della cultura
friulana, è demandata alla libera determinazione delle persone
singole e associate. La Regione interviene nell'attività
culturale con azioni di impulso, di promozione e di sostegno.
2. La Regione:
a) favorisce la produzione in lingua friulana dei singoli, delle
associazioni culturali, di enti ed istituzioni;
b) riconosce una speciale funzione di servizio culturale ad enti
ed istituzioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa
a livello regionale e che dispongono di un'organizzazione adeguata,
individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta
del Comitato scientifico di cui all'art. 21. Tra gli stessi la Regione
riconosce alla «Società Filologica Friulana G. I. Ascoli
di Udine» una posizione di primaria importanza e ne sostiene
il conseguimento delle finalità istituzionali.
3. I programmi annuali dei soggetti di cui al comma 2, lettera b),
sono sottoposti al parere dei Comitato scientifico di cui all'art.
21 e sono finanziati con distinti capitoli di bilancio.
Note:
1. Sostituito il comma 2 da art. 124, comma 1, L.R. 13/1998
2. Sostituito il comma 3 da art. 124, comma 1, L.R. 13/1998
Art. 9 (Conservazione e valorizzazione
del patrimonio bibliografico e documentario friulano)
1. La Regione riconosce la Biblioteca civica «Vincenzo Joppi»
di Udine quale principale istituzione regionale per la conservazione
e la valorizzazione di tutta la produzione a stampa, manoscritta
e audiovisiva, di argomento storico e letterario friulano o di lingua
friulana, contribuendo alla conservazione ed alla fruizione su supporti
informatici anche dei fondi antichi, attraverso l'istituzione di
una specifica «Sezione friulana».
2. La Biblioteca civica «Vincenzo Joppi» promuove la
produzione di tutti i dati catalografici d'interesse friulano in
suo possesso a vantaggio di tutte le biblioteche dotate di specifici
fondi locali friulani, utilizzando adeguati supporti informatici,
che consentano l'effettiva centralizzazione e scambio delle procedure
catalografiche.
3. In considerazione del servizio di interesse regionale svolto
dalla Biblioteca, l'Amministrazione regionale è autorizzata
a concedere un finanziamento annuo per le finalità di cui
ai commi 1 e 2.
Art. 10 (Obiettivi generali
dell'azione regionale)
1. Costituiscono obiettivi dell'azione regionale:
a) la conservazione e la valorizzazione della lingua friulana mediante
iniziative ordinarie e straordinarie;
b) lo sviluppo della lingua friulana come codice linguistico adatto
a tutte le situazioni della vita moderna e, in particolare, utilizzabile
attraverso i mezzi di comunicazione sociale.
Art. 11 (Uso della lingua
friulana)
1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana,
l'Amministrazione regionale, gli Enti locali e i loro rispettivi
Enti strumentali operanti nei Comuni in cui la lingua friulana sia
storicamente radicata possono usare il friulano, nei limiti in cui
ciò sia consentito dalle leggi dello Stato e dai rispettivi
Statuti.
2. Le modalità per l'uso della lingua friulana da parte degli
uffici, Servizi ed Enti strumentali dell'Amministrazione regionale,
aventi sede nei Comuni di cui al comma l, sono disciplinate con
apposito regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 1998 sentito
il Comitato scientifico dell'Osservatorio di cui all'articolo 21.
Note: 1. Articolo sostituito da art. 124, comma 2, L.R. 13/1998
Art. 11 bis (Statuti degli
Enti locali)
1. Ai sensi e con i limiti dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo
2 gennaio 1997, n. 9, gli Statuti dei Comuni, delle Province, e
degli altri Enti locali dotati di autonomia statutaria, possono
dettare norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana
in armonia con i principi e le disposizioni della presente legge.
2. In particolare, entro i limiti del comma l, lo Statuto può
prevedere:
a) l'uso scritto ed orale della lingua friulana nei rispettivi Consigli;
b) l'uso, accanto ai toponimi ufficiali, dei corrispondenti termini
in lingua friulana in tutte le situazioni in cui sia ritenuto opportuno;
c) l'uso della lingua friulana in altre situazioni, ivi compresi
i rapporti dell'Amministrazione con i cittadini.
Note: 1. Articolo aggiunto da art. 124, comma 3, L.R. 13/1998
Art. 12 (Sperimentazione
didattica)
1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
alla formazione professionale può, con proprio decreto, adottare
iniziative nel campo dello studio della lingua friulana e delle
relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione
didattica integrativa degli istituti di formazione professionale
dipendenti o vigilati dalla Regione.
CAPO II
Grafia unitaria
Art. 13 (Grafia ufficiale
della lingua friulana)
1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'art. 10, comma
1, lettera b), la Regione determina la grafia ufficiale della lingua
friulana e ne promuove la conoscenza e l'uso.
2. È adottata, quale grafia ufficiale della lingua friulana,
la grafia codificata, in conformità della deliberazione del
Consiglio provinciale di Udine del 15 luglio 1986, nel testo «La
grafia friulana normalizzata» del prof. Xavier Lamuela, edito
a Udine nel 1987, che ha avuto come termine di riferimento la grafia
della Società Filologica Friulana, con le modifiche di seguito
indicate:
a) sostituzione in corpo di parola ed all'inizio di parola del digramma
«ts» con il segno «z»;
b) sostituzione del digramma «cu+vocale», nei toponimi
e nella onomastica storica, con il digramma «qu+vocale».
3. L'Osservatorio della lingua e cultura friulana è l'organo
competente per la codifica dei sistemi delle varianti geografiche
del friulano sulla base della grafia ufficiale.
Note: 1. Articolo sostituito da art. 124, comma 4, L.R. 13/1998
Art. 14 (Uso della grafia
ufficiale friulana)
1. La Regione, gli Enti locali e i loro rispettivi Enti strumentali
non sostengono finanziariamente, neppure indirettamente, corsi e
scuole in cui si insegni una grafia diversa da quella ufficiale
e la pubblicazione di materiale didattico, o comunque suscettibile
di uso scolastico, che usi una grafia diversa.
2. Le pubblicazioni e i documenti in lingua friulana della Regione,
degli Enti locali e dei rispettivi Enti strumentali sono redatti
nella grafia ufficiale.
3. Nel territorio di cui all'art. 5, oltre alle indicazioni ufficiali,
vengono usati cartelli indicatori con il corrispondente termine
friulano nella grafia ufficiale.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare,
con le modalità e i limiti di cui all'articolo 1 della legge
regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli Enti locali territoriali e
ai loro Consorzi le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera
e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al
comma 3.
Note: 1. Sostituite parole al comma 4 da art. 57, comma 1, L.R.
9/1999; 2. Integrata la disciplina da art. 1, comma 10, L.R. 13/2000
TITOLO II
STRUMENTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO LINGUISTICO DELLA REGIONE
CAPO I
Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane
Art. 15 (Istituzione dell'Osservatorio)
1. È istituito l'Osservatorio regionale della lingua e della
cultura friulane con sede nella città di Udine.
2. L'Osservatorio è lo strumento della Regione per il perseguimento,
sulla base delle direttive formulate dall'Assessore regionale all'istruzione
e cultura, degli obiettivi di cui al Titolo I. L'Osservatorio programma
e coordina tutte le iniziative di competenza regionale per la tutela
della lingua friulana.
3. Presso il Servizio per le lingue regionali e minoritarie della
Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, di cui all'art.
25, è attivata un'unità inferiore al Servizio, con
funzioni di segreteria dell'Osservatorio, composta da due dipendenti
regionali di cui uno con qualifica funzionale non inferiore a consigliere
e l'altro con qualifica funzionale di coadiutore dattilografo.
Art. 16 (Compiti dell'Osservatorio)
1. L'Osservatorio:
a) elabora studi e indagini statistiche sulla situazione socio-linguistica
del friulano, individuando i progressi, ovvero i regressi, del suo
stato linguistico e sociale;
b) predispone i piani di intervento previsti dall'articolo 18;
c) sorveglia l'esecuzione dei piani, verifica e valuta i risultati
raggiunti dagli stessi;
d) vigila sull'attività di catalogazione di cui all'articolo
9;
e) cura, in collaborazione con le strutture dell'Università
degli studi di Udine o con altre istituzioni all'uopo finalizzate,
la predisposizione degli strumenti linguistici e didattici, compresa
la formazione degli insegnanti, in previsione della legge statale
di tutela;
f) cura gli interventi a sostegno e stimolo della produzione e della
domanda culturale in lingua friulana ai sensi dell'articolo 8;
g) coordina:
1) studi avanzati di carattere linguistico e letterario sul friulano;
2) ricerche finalizzate a produrre neologismi, sviluppare linguaggi
tecnici e settoriali, ovvero a recuperare espressioni esistenti,
che permettano la comunicazione in lingua friulana di tutte le situazioni
della vita moderna;
3) la pubblicazione e la diffusione dei risultati di tali ricerche;
4) l'editoria di qualità in lingua friulana;
5) la traduzione in friulano di opere scritte in altre lingue;
h) promuove:
1) l'uso del friulano nei mezzi di comunicazione di massa;
2) manifestazioni e campagne di promozione dell'uso della lingua
friulana;
i) propone all'Amministrazione regionale ogni ulteriore iniziativa
legislativa o amministrativa utile al perseguimento degli obiettivi
di cui al Titolo I.
2. L'Osservatorio sovrintende altresì al processo per la
grafia unitaria previsto dal Capo II del Titolo I della presente
legge. In particolare, l'Osservatorio favorisce la produzione di
dizionari e di ogni altro strumento atto a diffondere e facilitare
l'uso della grafia ufficiale.
3. L'Osservatorio propone il riconoscimento della speciale funzione
di servizio culturale agli Enti ed Istituzioni di cui all'articolo
8, comma 2, lettera b).
Art. 17 (Modalità
operative dell'Osservatorio)
1. L'Osservatorio svolge i compiti di cui all'articolo 16 mediante:
a) attività diretta;
b) convenzioni con istituti culturali e scientifici;
c) concessione di borse di studio a laureati o laureandi in discipline
attinenti alle finalità della presente legge;
d) contratti di collaborazione con ricercatori e studiosi di durata
non superiore ad un anno;
e) sovvenzioni a istituzioni pubbliche e private;
f) contributi a giornali, case editrici, radio e televisioni private.
1 bis. Con apposito regolamento regionale, sentito il Comitato scientifico
dell'Osservatorio, si provvede a disciplinare le modalità
di funzionamento dell'Osservatorio e di espletamento degli adempimenti
amministrativi di competenza della Direzione regionale dell'istruzione
e della cultura, finalizzati a dare esecuzione alle decisioni assunte
dall'Osservatorio medesimo, per l'attuazione dei compiti e lo svolgimento
delle attività di cui al comma 1.
1 ter. Al Presidente del Comitato scientifico dell'Osservatorio
regionale della lingua e cultura friulane spettano le attribuzioni
dei dirigenti di servizio, come previste dall'art. 51, comma 1,
lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, per la stipula
dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 1.
Note: 1. Sostituite parole al comma 1 da art. 124, comma 6, L.R.
13/1998; 2. Aggiunto il comma 1 bis da art. 124, comma 7, L.R. 13/1998;
3. Aggiunto il comma 1 ter da art. 124, comma 7, L.R. 13/1998; 4.
Abrogate parole al comma 1 da art. 6, comma 64, L.R. 4/2001
Art. 18 (Programmi provinciali
di intervento)
1. Nel quadro dell'azione per il perseguimento degli obiettivi della
presente legge, la Regione promuove la realizzazione di programmi
annuali di intervento delle Province, aventi ad oggetto il sostegno
di iniziative culturali realizzate da Enti locali ed associazioni
culturali senza fine di lucro nell'ambito delle fattispecie individuate
al comma 2 dell'articolo 19.
2. I programmi, definiti dalle Amministrazioni provinciali sulla
base delle proposte presentate dai soggetti operanti nei rispettivi
territori, sono trasmessi alla Regione per il loro finanziamento
mediante apposite assegnazioni finanziarie a valere sullo specifico
stanziamento a tal fine autorizzato dal bilancio regionale, previa
verifica della loro coerenza con gli indirizzi generali indicati
dall'Osservatorio regionale della lingua e cultura friulane.
3. Alla ripartizione tra le Province dello stanziamento regionale
di cui al comma 2, si provvede, sentito il parere dell'Osservatorio
regionale della lingua e cultura friulane, sulla base degli indicatori
statistici relativi alla distribuzione territoriale della popolazione
residente nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 5.
Note: 1. Sostituite parole al comma 1 da art. 124, comma 8, L.R.
13/1998; 2. Articolo sostituito da art. 5, comma 43, L.R. 2/2000
Art. 19 (Interventi ammissibili
a finanziamento)
1. Per la realizzazione dei programmi annuali di intervento indicati
all'art. 18, le Province sono autorizzate a concedere contributi
finanziari nel rispetto dei limiti e con le modalità previste,
ai sensi della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, per gli
interventi in materia di attività culturali attribuiti alla
competenza delle Province stesse.
2. Sono finanziabili le attività volte a perseguire, sulla
base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le attività
nei seguenti settori:
a) nel settore degli studi e delle ricerche:
indagini sulla condizione linguistica della lingua friulana nei
vari ambiti del territorio regionale, ricerca, raccolta, catalogazione
e ordinamento di testimonianze e materiali storici, archivistici,
etnologici, folcloristici, raccolta e compilazione di repertori
linguistici friulani, redazione e pubblicazione di atlanti, carte
ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche;
organizzazione di seminari, convegni e incontri scientifici e culturali;
attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su
problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le
tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico friulano,
concessione di borse di studio o di ricerca; attivazione di corsi
universitari di insegnamento;
b) nel settore della stampa, dell'editoria, delle produzioni audiovisive
e dei mezzi di comunicazione sociale: stampa di giornali e periodici
in lingua friulana, intesa a sviluppare ed a diffondere la conoscenza
della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni friulane;
pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti
la cultura e la lingua friulane, attività informative e promozionali
attraverso i mezzi di comunicazione sociale; realizzazione di programmi
radiotelevisivi, produzione di opere ed iniziative cinematografiche
ed audiovisive in lingua friulana ovvero riguardanti la storia e
la cultura friulane;
c) nel settore della scuola:
corsi di informazione ed aggiornamento, premi letterari anche a
livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere
lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana, studi e ricerche
in ambito scolastico ovvero presso le comunità emigrate,
sulla realtà storica, culturale, linguistica e le tradizioni
friulane, anche mediante sussidi didattici, concorsi tra gli alunni
e altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della
storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane;
d) nel settore dello spettacolo:
reperimento e traduzione di testi teatrali in lingua friulana, premi
cinematografici anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa
idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana,
compilazione e pubblicazione di monografie, saggi, quaderni e dispense
relativi alle espressioni teatrali in lingua friulana e alla storia
delle stesse; ricerca, registrazione e pubblicazione dei testi musicali
popolari; allestimento ed organizzazione di recite, spettacoli e
concerti di compagnie teatrali, gruppi folcloristici, complessi
corali e musicali operanti per la conoscenza e la diffusione nonché
per l'innovazione del patrimonio teatrale e musicale friulano;
e) nel settore della toponomastica:
raccolta e studio dei toponimi in lingua friulana e relative pubblicazioni
scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposite
indicazioni, la toponomastica originaria.
2. bis ( ABROGATO )
Note: 1. Sostituito il comma 1 da art. 124, comma 9, L.R. 13/1998;
2. Aggiunte parole al comma 2 da art. 124, comma 9, L.R. 13/1998;
3. Aggiunto il comma 2 bis da art. 124, comma 9, L.R. 13/1998; 4.
Sostituito il comma 1 da art. 5, comma 44, L.R. 2/2000; 5. Abrogato
il comma 2 bis da art. 5, comma 45, L.R. 2/2000
Art. 20 (Organi dell'Osservatorio)
1. Sono Organi dell'Osservatorio il Comitato scientifico e il suo
Presidente.
Art. 21 (Comitato scientifico)
1. Il Comitato scientifico dell'Osservatorio è composto:
a) da due esperti indicati dall'Università degli studi di
Udine;
b) da un esperto indicato dall'Università degli studi di
Trieste;
c) da un esperto designato dalla Società Filologica Friulana;
d) da tre esperti designati dalle Amministrazioni provinciali di
Gorizia, Pordenone ed Udine;
e) da due esperti designati dall'Amministrazione regionale.
2. Le designazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono
precedute da un avviso al pubblico, da inserire, con evidenza, almeno
in un quotidiano locale, che inviti gli interessati a far pervenire
all'Amministrazione designante il curriculum vitae e gli altri titoli
che essi ritengano opportuni per comprovare l'effettiva esperienza
nel settore della lingua friulana.
3. Alle sedute del Comitato partecipano, con voto consultivo:
a) il direttore del Servizio per le lingue regionali e minoritarie;
b) i componenti dello staff scientifico di cui all'articolo 23 se
costituito.
3 bis. Funge da segretario del Comitato un funzionario del Servizio
per le lingue regionali e minoritarie.
4. Il Comitato:
a) pone le basi scientifiche per la definizione della politica linguistica
dell'Osservatorio sulla base delle direttive dell'assessore competente
e tenendo conto delle proposte ed istanze che vengono dal mondo
culturale;
b) collabora alla attuazione dei piani di intervento ed alla verifica
della loro attuazione e dei risultati;
c) adempie le altre funzioni che gli sono attribuite dalla presente
legge.
5. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della
Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima,
su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e cultura; dura
in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
6. Ai componenti del Comitato compete un gettone di presenza pari
a lire 100.000 per ogni seduta. A coloro che risiedono in un comune
diverso da quello in cui ha sede il Comitato spetta inoltre un rimborso
spese nella misura prevista dalla legge regionale 53/1981 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Note: 1. Sostituito il comma 3 da art. 124, comma 10, L.R. 13/1998;
2. Aggiunto il comma 3 bis da art. 124, comma 10, L.R. 13/1998;
3. A decorrere dall'1 gennaio 2002 le funzioni del Comitato scientifico
dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane
sono trasferite, ai sensi dell'articolo 6, comma 68, della L.R.
4/2001 all'Istituto regionale per la tutela e la valorizzazione
della lingua e della cultura friulane di cui al comma 66 del medesimo
articolo.
Art. 22 (Presidente del Comitato
scientifico)
1. Il Comitato scientifico elegge nel suo seno il Presidente.
2. Il Presidente coordina tutta l'attività scientifica dell'Osservatorio
e cura l'attuazione dei deliberati del Comitato scientifico avvalendosi
del supporto del Servizio per le lingue regionali e minoritarie.
3. Al Presidente del Comitato spetta un'indennità di funzione
pari a lire 2.000.000 lorde mensili oltre al rimborso spese previsto
dall'articolo 21, comma 6.
Art. 23 (Staff scientifico)
1. Per particolari esigenze il Comitato scientifico può affidare
incarichi, di durata non superiore a quattro anni, a non più
di due qualificati esperti con funzioni di staff scientifico dell'Osservatorio.
2. A detto personale di staff l'Osservatorio attribuisce una borsa
di studio con i fondi per la propria attività istituzionale.
3. Per particolari ricerche finalizzate, individuate dal Comitato
scientifico in collaborazione con le strutture dell'Università
degli studi di Udine di cui all'articolo 6, possono venire assegnate,
a laureati, borse di studio, da gestire da parte dell'Università
degli studi di Udine. Le borse di studio, rinnovabili, non possono
avere, complessivamente, durata superiore a tre anni. Il compenso
è rapportato a quello previsto annualmente dalla normativa
vigente per gli iscritti al dottorato di ricerca.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7:
istituzione del Servizio per le lingue regionali e minoritarie
Art. 24 (Modifiche all'articolo
156 della legge regionale 7/1988)
1. All'art. 156, comma 1, della legge regionale 7/1988, come già
modificato dall'art. 1 della legge regionale 22 ottobre 1988, n.
61, è aggiunta la seguente lettera:
«d bis) provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione
e alla verifica degli interventi per la tutela e la valorizzazione
delle lingue regionali e minoritarie.».
2. All'articolo 156 della legge regionale 7/1988, dopo il comma
1, è aggiunto il seguente comma:
«1 bis. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera
d bis) del comma 1, la Direzione regionale si avvale anche dell'Osservatorio
regionale della lingua e della cultura friulane.».
Art. 25 (Modifica dell'articolo
157 della legge regionale 7/1988)
1. Al comma 1 dell'art. 157 della legge regionale 7/1988, dopo la
lettera c), è aggiunta la seguente lettera:
«c bis) Servizio per le lingue regionali e minoritarie».
Art. 26 (Integrazione alla
legge regionale 7/1988)
1. Dopo l'articolo 160 della legge regionale 7/1988, è aggiunto
il seguente articolo:
«Art. 160 bis
1. Il Servizio per le lingue regionali e minoritarie:
a) programma ed attua le iniziative per favorire la tutela e la
valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie attraverso il
sostegno delle attività teatrali, musicali, audiovisive ed
altre attività di promozione culturale nel campo artistico,
letterario, delle biblioteche ed archivi e del tempo libero;
b) provvede, nel rispetto delle competenze statali, agli interventi
di sostegno dei settori dell'istruzione e, a tal fine, mantiene
i rapporti con le istituzioni operanti nel Friuli-Venezia Giulia;
c) verifica i risultati delle azioni promosse per la valorizzazione
e la tutela delle lingue regionali e minoritarie.».
CAPO III
Studio della lingua e della cultura friulane nelle scuole dell'obbligo
Art. 27 (Insegnamento scolastico
della lingua friulana)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare
le spese sostenute dalle scuole dell'obbligo e dalle scuole materne,
aventi sede nel territorio regionale, i cui progetti risultino rispondenti
alle finalità della presente legge, per lo svolgimento di
corsi integrativi di lingua e cultura friulana, nei limiti previsti
dai piani triennali di intervento. Tra le spese ammissibili è
riconosciuta quella concernente compensi al personale docente.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata
a finanziare, nei limiti e per le finalità previste dalla
presente legge, le spese sostenute dall'Ente Friuli nel Mondo o
da altre associazioni che dispongano di una adeguata organizzazione
per la realizzazione di corsi di lingua friulana presso le Comunità
emigrate.
Note: 1. Aggiunte parole al comma 1 da art. 124, comma 11, L.R.
13/1998; 2. Integrata la disciplina da art. 6, comma 78, L.R. 4/1999;
3. Integrata la disciplina da art. 6, comma 79, L.R. 4/1999; 4.
Integrata la disciplina da art. 6, comma 80, L.R. 4/1999
Art. 28 (Modalità
e termini per la concessione dei contributi)
1. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 27, comma 1,
il legale rappresentante della scuola deve presentare entro il 15
novembre di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e
cultura apposita domanda corredata, a pena di inammissibilità,
da un dettagliato programma di attività didattica integrativa,
regolarmente approvato dai competenti organi collegiali, accompagnato
da un preventivo di spesa.
2. Alle scuole ammesse a contributo viene erogato, contestualmente
al provvedimento di concessione, un anticipo pari al 60 per cento
del contributo concesso. Il restante 40 per cento viene erogato
ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito
dal decreto di concessione.
3. La mancata rendicontazione entro il termine comporta la revoca
della sovvenzione concessa, nonché la restituzione dell'anticipo.
TITOLO III
NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI
Art. 29 (Programmi televisivi
in lingua friulana)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare
una convenzione con la RAI-Radiotelevisione italiana per la realizzazione
di programmi televisivi in lingua friulana da inserirsi nel palinsesto
di una rete regionale.
2. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata
a stipulare convenzioni con emittenti radiofoniche o televisive
private per la realizzazione di programmi radiofonici o televisivi
in lingua friulana.
Note: 1. Sostituito il comma 2 da art. 124, comma 13, L.R. 13/1998
Art. 30 (Norma transitoria)
1. Il primo piano triennale di intervento si riferisce al triennio
1997-1999.
2. Per l'anno 1996 viene predisposto un piano annuale con le modalità
previste dall'art. 18, prescindendo dal parere delle Amministrazioni
provinciali interessate.
3. Per l'esercizio 1996 le domande per la concessione delle sovvenzioni
di cui alla presente legge devono essere inviate alla Direzione
regionale dell'istruzione e della cultura entro un mese dall'entrata
in vigore della legge stessa e fa fede la data del timbro postale.
Per gli esercizi successivi le domande, salvo diversa disposizione
di legge, devono essere inviate entro il mese di gennaio.
4. Le domande per l'anno scolastico 1996/1997 relative agli artt.
27 e 28 della presente legge vanno presentate entro il 15 novembre
1996.
Note: 1. Sostituito il comma 4 da art. 26, comma 1, L.R. 31/1996;
2. Sostituito il comma 4 da art. 6, comma 1, L.R. 37/1996
Art. 31 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'art. 8, comma 2, l'Amministrazione
regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo
alla Società Filologica Friulana «G.I. Ascoli»
di Udine e ad altri Enti ed Istituzioni riconosciuti per il conseguimento
delle proprie finalità istituzionali.
2. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 1 fanno carico al
capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996,
la cui denominazione è così modificata: «Finanziamento
annuo alla Società Filologica Friulana «G.I. Ascoli»
di Udine e ad altri Enti ed Istituzioni riconosciuti per il conseguimento
delle proprie finalità istituzionali».
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata
la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di
lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al
capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996,
il cui stanziamento in termini di competenza è elevato di
lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
5. Sul citato capitolo 5430 è altresì elevato di lire
50 milioni lo stanziamento in termini di cassa, cui si provvede
mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo
di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della
spesa.
6. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 3, è
autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa
in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996
al 1998.
7. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996
è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese
correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5433 (1.1.162.2.06.06)
con la denominazione «Finanziamento annuo alla Biblioteca
civica «V. Joppi» di Udine per l'attività di
conservazione e valorizzazione della produzione a stampa, manoscritta
e audiovisiva di argomento storico e letterario friulano o di lingua
friulana» e con lo stanziamento complessivo, in termini di
competenza, di lire 300 milioni suddiviso in ragione di lire 100
milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
8. Sul citato capitolo 5433 è altresì iscritto lo
stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede
mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo
di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della
spesa.
9. Le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo
13 e del Comitato scientifico di cui all'articolo 21 fanno carico
al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 4,
fanno carico al capitolo 1742 dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per
l'anno 1996.
11. Per le finalità previste dagli articoli 7, comma 4, e
17, comma 1, lettera a), ivi compresi gli oneri di cui alla indennità
di funzione mensile di cui all'articolo 22, comma 3, nonché
lettere b), c), e d) è autorizzata la spesa complessiva di
lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno
degli anni dal 1996 al 1998.
12. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica
n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione
VI - il capitolo 5436 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Spese
per l'attività diretta dell'Osservatorio per la lingua friulana,
per convenzioni con istituti culturali e scientifici, per borse
di studio e contratti di collaborazione scientifica in materia di
lingua e cultura friulane, ivi comprese le convenzioni con l'Università
degli studi di Udine per attività scientifiche» e con
lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900
milioni suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli
anni dal 1996 al 1998.
13. Sul citato capitolo 5436 è altresì iscritto lo
stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si provvede
mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo
di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della
spesa.
14. Per le finalità previste dall'art. 19 è autorizzata
la spesa complessiva di lire 2.420 milioni, suddivisa in ragione
di lire 870 milioni per l'anno 1996, lire 800 milioni per l'anno
1997 e lire 750 milioni per l'anno 1998.
15. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica
n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione
VI - il capitolo 5437 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Contributi
a soggetti operanti nei settori culturali e linguistici friulani»
e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di
lire 2.420 milioni, suddiviso in ragione di lire 870 milioni per
l'anno 1996, lire 800 milioni per l'anno 1997 e lire 750 milioni
per l'anno 1998.
16. Sul citato capitolo 5437 è altresì iscritto lo
stanziamento, in termini di cassa, di lire 870 milioni, cui si provvede
mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo
di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della
spesa.
17. Per le finalità previste dall'articolo 27 è autorizzata
la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.
18. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere
dall'anno 1997, alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti
- Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5438 (1.1.162.2.06.06)
con la denominazione «Finanziamenti alle scuole dell'obbligo,
all'Ente Friuli nel mondo ed altre associazioni che operano presso
le comunità emigrate, per la realizzazione di corsi in lingua
friulana» e con lo stanziamento in termini di competenza di
lire 100 milioni per l'anno 1997.
19. Per le finalità previste dall'articolo 29 è autorizzata
la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.
20. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996
è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese
correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5440 (1.1.162.2.06.06)
con la denominazione «Spese per convenzioni per la realizzazione
di programmi televisivi in lingua friulana» e con lo stanziamento
in termini di competenza di lire 100 milioni per l'anno 1996.
21. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale
20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 5433, 5436, 5437 e
5438 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale
6 febbraio 1996, n. 10.
22. All'onere complessivo di lire 3.970 milioni, derivante dalle
autorizzazioni di spesa del presente articolo, si fa fronte mediante
prelevamento dal fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli
anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, dalle sottocitate
partite dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti, e per gli
importi a fianco di ciascuna indicati:
a) partita n. 19: lire 100 milioni per l'anno 1997;
b) partita n. 51: complessive lire 3.870 milioni suddivisi in ragione
di lire 1.420 milioni per l'anno 1996, lire 1.250 milioni per l'anno
1997 e lire 1.200 milioni per l'anno 1998.
Art. 32 (Abrogazione e modificazione
di norme)
1. Sono abrogate le leggi regionali 7 febbraio 1992, n. 6, 8 giugno
1993, n. 36, 22 giugno 1993, n. 48.
2. Nella rubrica del Titolo VI della legge regionale 68/1981, sono
abrogate le parole «della lingua e cultura friulana e»
e la parola «altre».
3. Nel primo comma dell'art. 25 della legge regionale 68/1981, sono
abrogate le parole «della lingua e cultura friulana e»
e la parola «altre».
4. È abrogato il terzo comma dell'articolo 26 della legge
regionale 68/1981.
5. I commi 2 e 3 dell'art. 14 della legge regionale 9 marzo 1988,
n. 10, sono sostituiti dal seguente:
«2. Per le finalità di cui al comma 1, per le lingue
e le culture locali diverse dal friulano, presenti sul territorio
di più province, possono essere predisposti programmi, anche
in forma associata, da parte delle Amministrazioni provinciali interessate.».
Art. 33 (Pubblicazione)
1. Fatta salva la procedura ordinaria di pubblicazione prevista
dallo Statuto di autonomia, entro 15 giorni dall'emanazione del
decreto di cui all'art. 13, comma 3, il testo in lingua friulana
della presente legge è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
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