Dichiarazione
Universale dei Diritti Linguistici
PRELIMINARI
Le istituzioni e le organizzazioni
non governative firmatarie della presente Dichiarazione universale
dei diritti linguistici, riunite a Barcellona dal 6 al 9 giugno
1996,
Considerando la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
del 1948, che afferma nel suo preambolo la “fede nei diritti
umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona
umana, nella eguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna”
e che, all’art. 2, stabilisce che “ad ogni individuo
spettano tutti i diritti e tutte le libertà” senza
distinzione “di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale
o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione”;
Considerando il Patto internazionale relativo ai diritti civili
e politici del 16 dicembre 1966 (articolo 27) e il Patto internazionale
relativo ai diritti economici, sociali e culturali della stessa
data che dichiarano, nei loro preamboli, che l’essere umano
non può esser libero se non si creano le condizioni che gli
consentono di godere sia dei diritti civili e politici sia dei diritti
economici, sociali e culturali;
Considerando la risoluzione n. 47/135 del 18 dicembre 1992 dell’Assemblea
generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (Dichiarazione
dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali
o etniche, religiose e linguistiche);
Considerando le dichiarazioni e le convenzioni del Consiglio d’Europa,
tra cui la Convenzione europea per la protezione dei diritti umani
e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (articolo
14), la Convenzione del Consiglio dei ministri del Consiglio d’Europa
del 29 giugno 1992, con la quale è adottata la Carta europea
sulle lingue regionali o minoritarie, la Dichiarazione del vertice
del Consiglio d’Europa del 9 ottobre 1993, relativa alle minoranze
nazionali, e la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze
nazionali del novembre 1994;
Considerando la Dichiarazione di Santiago di Compostela del PEN
Club International e la Dichiarazione del 15 dicembre 1993 del Comitato
di traduzioni e diritti linguistici del PEN Club International concernente
la proposta di realizzare una conferenza mondiale sui diritti linguistici;
Considerando che, nella Dichiarazione di Recife (Brasile) del 9
ottobre 1987, il XXII Seminario dell’Associazione internazionale
per lo sviluppo della comunicazione interculturale raccomanda alle
Nazioni Unite di prendere le misure necessarie perché si
adotti e si applichi una Dichiarazione universale dei diritti linguistici;
Considerando la Convenzione n. 169 del 26 giugno 1989 dell’Organizzazione
internazionale del lavoro, relativa ai popoli indigeni nei paesi
indipendenti;
Considerando che la Dichiarazione universale dei diritti collettivi
dei popoli, adottata nel maggio 1990 a Barcellona, dichiara che
ogni popolo ha il diritto di esprimere e sviluppare la sua cultura,
la sua lingua e le sue regole di organizzazione e, a tal fine, di
dotarsi delle proprie strutture politiche, di educazione, di comunicazione
e di amministrazione pubblica in un quadro politico distinto;
Considerando la Dichiarazione finale dell’Assemblea generale
della Federazione internazionale dei docenti delle lingue vive adottata
a Pécs (Ungheria) il 16 agosto 1991, raccomandante che “i
diritti linguistici siano consacrati diritti fondamentali dell’uomo”;
Considerando il rapporto della Commissione dei Diritti umani del
Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, del 20 aprile
1994, sul testo provvisorio della Dichiarazione dei diritti dei
popoli indigeni, che considera i diritti individuali alla luce dei
diritti collettivi;
Considerando il testo provvisorio della Dichiarazione della Commissione
interamericana dei diritti umani sui diritti dei popoli indigeni,
adottata nella 1278ª sessione del 18 settembre 1995;
Considerando che la maggioranza delle lingue a rischio d’estinzione
nel mondo appartengono a popoli non sovrani e che due dei principali
fattori che impediscono lo sviluppo di queste lingue e accelerano
il processo di sostituzione linguistica sono l’assenza d’autonomia
politica e la pratica degli Stati che impongono le loro strutture
politico-amministrative e la loro lingua;
Considerando che l’invasione, la colonizzazione e l’occupazione,
così come altri eventi di subordinazione politica, economica
o sociale, implicano spesso l’imposizione diretta d’una
lingua straniera o quanto meno uno storcimento nella percezione
del valore delle lingue e la comparsa d’attitudini linguistiche
gerarchizzanti che intaccano la lealtà linguistica dei locutori;
e considerando dunque che, per tali motivi, le lingue di certi popoli
resisi sovrani sono raffrontate ad un processo di sostituzione linguistica
dovuto a una politica che favorisce la lingua delle antiche potenze
tutelari;
Considerando che l’universalismo deve riposare sulla concezione
della diversità linguistica e culturale che supera sia le
tendenze omogeneizzatrici sia quelle dell’isolamento fattore
d’esclusione;
Considerando che, per garantire una convivenza armonica tra comunità
linguistiche, bisogna stabilire dei principi d’ordine universale
in grado di assicurare la promozione, il rispetto e l’uso
pubblico e privato di ogni lingua;
Considerando che diversi fattori d’ordine non linguistico
(storici, politici, territoriali, demografici, economici, socioculturali,
sociolinguistici e del campo dei comportamenti collettivi) generano
problemi che provocano la scomparsa, la marginalizzazione o il degrado
di numerose lingue e che pertanto occorre esaminare i diritti linguistici
in una prospettiva globale, al fine di poter applicare in ogni caso
le soluzioni adeguate;
Consapevoli che una Dichiarazione universale dei diritti linguistici
diventa necessaria per correggere gli squilibri linguistici e assicurare
il rispetto e la piena fioritura di tutte le lingue e stabilire
i principi d’una pace linguistica planetaria giusta ed equa,
intesa come un fattore chiave della convivenza sociale;
DICHIARANO CHE
PREAMBOLO
La situazione d’ogni lingua, alla luce delle considerazioni
precedenti, è il risultato della convergenza e dell’interazione
di fattori di natura politico-giuridica, ideologica e storica, demografica
e territoriale, economica e sociale, culturale, linguistica e sociolinguistica,
interlinguistica e soggettiva.
Attualmente tali fattori si definiscono con:
- La tendenza unificatrice secolare della gran parte degli Stati
a ridurre la diversità e ad incoraggiare attitudini negative
nei confronti della pluralità culturale e del pluralismo
linguistico.
- Il processo di globalizzazione dell’economia e quindi del
mercato dell’informazione, della comunicazione e della cultura,
che sconvolge i campi di rapporto e le forme d’interazione
garanti della coesione interna di ciascuna comunità linguistica.
- Il modello di crescita economica promosso dai gruppi economici
transnazionali pretende d’identificare la deregolamentazione
col progresso e l’individualismo competitivo con la libertà,
e ciò genera crescenti e gravi ineguaglianze economiche,
sociali, culturali e linguistiche.
Le minacce che incombono attualmente sulle comunità linguistiche,
sia che si tratti dell’assenza d’autonomia politica,
d’una popolazione poco numerosa o di un popolo disperso, o
parzialmente disperso, di una economia precaria, di una lingua non
codificata o di un modello culturale opposto a quello dominante,
fanno sì che molte lingue non possono sopravvivere e svilupparsi
se non sono presi in considerazione i seguenti obiettivi fondamentali:
- In una prospettiva politica, concepire un’organizzazione
della diversità linguistica che consenta la partecipazione
effettiva delle comunità linguistiche a questo nuovo modello
di crescita.
- In una prospettiva culturale, rendere pienamente compatibile lo
spazio di comunicazione mondiale con la partecipazione equa di tutti
i popoli, di tutte le comunità linguistiche e di tutti gli
individui al processo di sviluppo.
- In una prospettiva economica, fondare uno sviluppo durevole sulla
partecipazione di tutti, sul rispetto dell’equilibrio ecologico
delle società e sui rapporti equi tra tutte le lingue e tutte
le culture.
La presente Dichiarazione prende dunque da ciò, come punto
di partenza, le comunità linguistiche e non gli Stati. Essa
s’inscrive nel quadro del rafforzamento delle istituzioni
internazionali in grado di assicurare uno sviluppo duraturo ed equo
per tutta l’umanità, pur perseguendo l’obiettivo
di favorire l’organizzazione d’un quadro politico della
diversità linguistica fondata sul mutuo rispetto, l’armonica
convivenza e la difesa dell’interesse generale.
TITOLO PRELIMINARE
Precisazioni concettuali
Articolo 1
1. La presente Dichiarazione intende per comunità linguistica
ogni società umana che, insediata storicamente in un determinato
spazio territoriale, riconosciuto o meno, s’identifica in
quanto popolo e ha sviluppato una lingua comune come mezzo di comunicazione
naturale e di coesione culturale tra i suoi membri. L’espressione
lingua propria a un territorio designa l’idioma della comunità
storicamente stabilita sullo stesso territorio.
2. La presente Dichiarazione parte dal principio che i diritti linguistici
sono tanto individuali quanto collettivi e adotta come referenza
della pienezza dei diritti linguistici il caso d’una comunità
linguistica storica nel suo spazio territoriale, inteso non soltanto
come l’area geografica ove dimora questa comunità,
ma pure come spazio sociale e funzionale indispensabile per il pieno
sviluppo della lingua. Da tale premessa deriva la progressione o
la continuità dei diritti dei gruppi linguistici di cui al
V comma di quest’articolo e delle persone viventi fuori del
territorio della loro comunità.
3. Ai fini enunciati nella presente Dichiarazione sono dunque considerati
come abitanti sul loro proprio territorio e appartenenti a una comunità
linguistica i gruppi:
i. separati dal resto della loro comunità da frontiere politiche
o amministrative;
ii. insediati storicamente in uno spazio geografico ridotto circondato
dai membri d’altre comunità linguistiche; o
iii. insediati storicamente in uno spazio geografico che condividono
coi membri d’altre comunità linguistiche che vi hanno
antecedenti storici equivalenti.
4. La presente Dichiarazione considera ugualmente i popoli nomadi
nelle loro aree storiche di spostamento o i popoli insediati in
luoghi sparsi come comunità linguistiche sul proprio territorio
storico.
5. La presente Dichiarazione intende per gruppo linguistico ogni
gruppo sociale condividente una stessa lingua insediata nello spazio
territoriale di un’altra comunità linguistica, ma non
avente antecedenti storici equivalenti, com’è il caso
degli immigrati, dei rifugiati, delle persone spostate o dei membri
delle diaspore.
Articolo 2
1. La presente Dichiarazione considera che, quando diverse
comunità o gruppi linguistici condividono uno stesso territorio,
i diritti formulati nella presente Dichiarazione devono venire esercitati
sulla base del mutuo rispetto ed essere protetti con le massime
garanzie democratiche.
2. Al fine di stabilire un equilibrio sociolinguistico soddisfacente,
ovvero di definire l’articolazione appropriata tra i diritti
rispettivi di queste comunità o gruppi linguistici e delle
persone che li compongono, è necessario tener conto di altri
fattori oltre agli antecedenti storici sul territorio considerato
e alla loro volontà democraticamente espressa. Mediante questi
fattori, la cui tenuta in conto può comportare un trattamento
compensatorio mirante a permettere un riequilibrio, figurano il
carattere forzato delle migrazioni che hanno condotto alla convivenza
differenti comunità o gruppi e il loro grado di precarietà
politica, socio-economica e culturale.
Articolo 3
1. La presente Dichiarazione considera come diritti personali inalienabili
che possono essere esercitati in ogni occasione:
- il diritto d’essere riconosciuto come membro d’una
comunità linguistica;
- il diritto di parlare la propria lingua in privato come in pubblico;
- il diritto all’uso del proprio nome;
- il diritto d’entrare in contatto e di associarsi con gli
altri membri della comunità linguistica d’origine;
- il diritto di conservare e sviluppare la propria cultura;
- e tutti gli altri diritti connessi alla lingua contemplati dal
Patto internazionale dei diritti civili e politici del 16 dicembre
1966 e dal Patto internazionale dei diritti economici, sociali e
culturali della stessa data.
2. La presente Dichiarazione considera che i diritti collettivi
dei gruppi linguistici possono comportare, oltre ai diritti contemplati
all’articolo precedente e in conformità con le disposizioni
del comma 2 dell’articolo 2:
- il diritto per ogni gruppo all’insegnamento della propria
lingua e cultura;
- il diritto per ogni gruppo di disporre di servizi culturali;
- il diritto per ogni gruppo a una presenza equa della propria lingua
e della propria cultura nei media;
- il diritto per ogni membro dei gruppi considerati di sentirsi
rispondere nella propria lingua nelle relazioni coi poteri pubblici
e nelle relazioni socio-economiche.
3. I diritti delle persone e dei gruppi linguistici citati in precedenza
non devono in alcun caso ostacolare le relazioni con la comunità
linguistica ospitante o la loro integrazione in questa comunità.
Essi non saprebbero inoltre violare il diritto della comunità
ospitante o dei suoi membri ad utilizzare senza restrizioni la propria
lingua in pubblico nell’insieme del proprio spazio territoriale.
Articolo 4
1. La presente Dichiarazione considera che le persone che
si spostano e fissano la propria residenza sul territorio d’una
comunità linguistica differente dalla loro hanno il diritto
ed il dovere d’avere un atteggiamento integrativo verso questa
comunità. L’integrazione è definita come una
socializzazione complementare delle medesime persone così
che possano conservare le loro caratteristiche culturali d’origine
pur condividendo con la società che le accoglie sufficienti
referenze, valori e comportamenti per non imbattersi contro difficoltà
maggiori di quelle che incontrano i membri della comunità
ospitante nella loro vita sociale e professionale.
2. La presente Dichiarazione considera, in compenso, che l’assimilazione
– ovvero l’acculturazione delle persone nella società
che le accoglie in modo tale da rimpiazzare le caratteristiche culturali
d’origine mediante le referenze, i valori e i comportamenti
propri della società d’accoglienza – non deve
in alcun caso essere forzata o indotta, quanto il risultato d’una
scelta deliberata.
Articolo 5
La presente Dichiarazione parte dal principio che i diritti di tutte
le comunità linguistiche sono eguali e indipendenti dallo
statuto giuridico o politico della loro lingua in quanto lingua
ufficiale, regionale o minoritaria; le espressioni “lingua
regionale” e “lingua minoritaria” non sono utilizzate
nella presente Dichiarazione, giacché vi si ricorre di frequente
per restringere i diritti d’una comunità linguistica,
anche se il riconoscimento d’una lingua come lingua minoritaria
o regionale a volte può facilitare l’esercizio di alcuni
diritti.
Articolo 6
La presente Dichiarazione esclude che una lingua possa essere considerata
come propria a un territorio col pretesto ch’essa è
la lingua ufficiale dello Stato o tradizionalmente utilizzata sullo
stesso territorio come lingua amministrativa o nel quadro di alcune
attività culturali.
TITOLO PRIMO
Principi generali
Articolo 7
1. Tutte le lingue sono l’espressione di una identità
collettiva e d’un distinto modo di percepire e di descrivere
la realtà; da ciò esse devono poter beneficiare delle
condizioni necessarie al loro pieno sviluppo in tutti i campi.
2. Ogni lingua è una realtà costituita collettivamente
ed è in seno ad una comunità ch’essa è
messa a disposizione dei suoi membri come strumento di coesione,
d’identificazione, di comunicazione e d’espressione
creativa.
Articolo 8
1. Ogni comunità linguistica ha il diritto di organizzare
e di gestire le proprie risorse allo scopo di assicurare l’uso
della sua lingua in tutti i campi della vita sociale.
2. Ogni comunità linguistica ha il diritto di disporre dei
mezzi necessari per assicurare la trasmissione e la perennità
della propria lingua.
Articolo 9
Ogni comunità ha il diritto di codificare, di uniformare,
di preservare, di sviluppare e di promuovere il suo sistema linguistico,
senza interferenze indotte o forzate.
Articolo 10
1. Tutte le comunità linguistiche sono eguali in diritto.
2. La presente Dichiarazione considera inammissibile ogni discriminazione
contro una comunità linguistica fondata su criteri quali
il grado di sovranità politica, la situazione sociale, economica
o altro o sul livello di codificazione, di attualizzazione o di
modernizzazione che ne ostacoli la lingua.
3. In applicazione del principio d’uguaglianza, dovranno esser
prese tutte le misure necessarie perché quest’uguaglianza
sia effettiva.
Articolo 11
Ogni comunità linguistica ha il diritto di disporre di mezzi
di traduzione nei due sensi che garantiscono l’esercizio dei
diritti richiamati dalla presente Dichiarazione.
Articolo 12
1. Ogni persona ha il diritto di sviluppare le proprie attività
pubbliche nella sua lingua in quanto questa è lingua del
territorio ove risiede.
2. Ogni persona ha il diritto di utilizzare la propria lingua nell’ambiente
personale o familiare.
Articolo 13
1. Ogni persona ha il diritto d’apprendere la lingua del territorio
ove risiede.
2. Ogni persona ha il diritto d’essere poliglotta e di conoscere
e di utilizzare la lingua più appropriata al suo sviluppo
personale o alla mobilità sociale, senza pregiudizio delle
garanzie stabilite nella presente Dichiarazione per l’uso
pubblico della lingua propria al territorio considerato.
Articolo 14
Le disposizioni della presente Dichiarazione non possono essere
interpretate o utilizzate contro ogni altra norma o pratica prevista
da un regime interno o internazionale più favorevole all’uso
d’una lingua sul territorio che l’è proprio.
TITOLO SECONDO
Regime linguistico generale
Sezione I
Amministrazione pubblica e organismi ufficiali
Articolo 15
1. Ogni comunità linguistica ha diritto all’utilizzazione
della propria lingua come lingua ufficiale sul suo proprio territorio.
2. Ogni comunità linguistica ha diritto a che gli atti giuridici
e amministrativi, i documenti pubblici e privati e le iscrizioni
sui pubblici registri, realizzati nella lingua del territorio, siano
considerati come validi ed effettivi e che nessuno possa protestarne
l’ignoranza.
Articolo 16
Ogni membro d’una comunità linguistica ha il diritto
d’utilizzare la propria lingua nei rapporti con i pubblici
poteri e di sentirsi rispondere in questa lingua. Questo diritto
s’applica egualmente nei rapporti con le Amministrazioni centrali,
territoriali, locali o sopraterritoriali competenti sul territorio
ove questa lingua è propria.
Articolo 17
1. Ogni comunità linguistica ha il diritto d’avere
a sua disposizione e di ottenere nella propria lingua ogni documento
ufficiale utile sul territorio dove questa lingua è propria,
quale che sia il supporto degli stessi documenti, cartaceo, magnetico
o altrimenti.
2. Ogni formulario, modello o altro documento amministrativo emesso
su supporto cartaceo, magnetico o altrimenti dai pubblici poteri
dev’essere redatto e messo a disposizione del pubblico in
tutte le lingue dei territori coperti dai servizi incaricati di
rilasciarli.
Articolo 18
1. Ogni comunità linguistica ha il diritto d’esigere
che le leggi e le altre disposizioni giuridiche che la riguardano
siano pubblicate nella lingua propria al suo territorio.
2. I pubblici poteri che hanno più d’una lingua territorialmente
storica nei loro campi d’azione devono pubblicare tutte le
leggi e disposizioni di carattere generale in queste lingue, indipendentemente
dal fatto che i loro locutori comprendano altre lingue.
Articolo 19
1. Le Assemblee dei rappresentanti devono adottare come ufficiali
la lingua o le lingue che sono storicamente parlate sul territorio
di cui hanno la rappresentanza.
2. Tale diritto concerne ugualmente le lingue delle comunità
disperse esaminate all’articolo 1, comma 4.
Articolo 20
1. Ogni persona ha il diritto di utilizzare oralmente e per iscritto,
nei Tribunali di Giustizia, la lingua storicamente parlata sul territorio
ov’essi son situati. I Tribunali devono utilizzare la lingua
propria al territorio nelle loro azioni interne. Se il sistema giuridico
dello Stato imponesse che la procedura prosegua fuori del territorio
d’origine del giudicabile, la lingua d’origine dovrà
tuttavia esser mantenuta.
2. In tutti i casi, ogni persona ha il diritto d’essere giudicata
in una lingua che possa comprendere e parlare oppure di ottenere
gratuitamente l’assistenza d’un interprete.
Articolo 21
Ogni comunità linguistica ha il diritto di esigere che le
iscrizioni sui pubblici registri avvengano nella lingua propria
al territorio.
Articolo 22
Ogni comunità linguistica ha il diritto di esigere che ogni
atto notarile o ufficiale emesso da un pubblico ufficiale sia redatto
nella lingua propria al territorio su cui ha competenza lo stesso
pubblico ufficiale.
Sezione II
Insegnamento
Articolo 23
1. L’insegnamento deve contribuire a favorire la capacità
di libera espressione linguistica e culturale della comunità
linguistica del territorio su cui è dispensato.
2. L’insegnamento deve contribuire al mantenimento e allo
sviluppo della lingua parlata dalla comunità linguistica
del territorio sul quale è dispensato.
3. L’insegnamento deve sempre essere al servizio della diversità
linguistica e culturale e favorire lo stabilimento di armonici rapporti
tra le differenti comunità linguistiche del mondo intero.
4. Tenuto conto di qunto precede, ogni persona ha il diritto d’apprendere
la lingua di sua scelta.
Articolo 24
Ogni comunità linguistica ha il diritto di decidere quale
debba essere il grado di presenza della propria lingua, in quanto
lingua veicolare e oggetto di studio, e ciò a tutti i livelli
d’insegnamento in seno al territorio: prescolare, primario,
secondario, tecnico e professionale, universitario e formazione
degli adulti.
Articolo 25
Ogni comunità linguistica ha il diritto di disporre di tutte
le risorse umane e materiali necessarie per raggiungere il grado
atteso di presenza della propria lingua a tutti i livelli dell’insegnamento
in seno al territorio: insegnanti debitamente formati, metodi pedagogici
appropriati, manuali, finanziamenti, locali e attrezzature, mezzi
tecnici tradizionali e tecnologie avanzate.
Articolo 26
Ogni comunità linguistica ha diritto a un insegnamento che
permetta a tutti i suoi membri di acquisire una completa padronanza
della propria lingua in modo da poterla utilizzare in ogni campo
d’attività, e così pure la migliore padronanza
possibile di ogni altra lingua che si desideri imparare.
Articolo 27
Ogni comunità linguistica ha diritto a un insegnamento che
consenta ai suoi membri d’acquisire una conoscenza delle lingue
collegate alle proprie tradizioni culturali, come le lingue letterarie
o sacre, anticamente lingue abituali della comunità.
Articolo 28
Ogni comunità linguistica ha diritto a un insegnamento che
permetta ai suoi membri d’acquisire una conoscenza approfondita
del proprio patrimonio culturale (storia e geografia, letteratura,
ecc.), e così pure la migliore padronanza possibile di ogni
altra cultura che si voglia conoscere.
Articolo 29
1. Ogni persona ha il diritto di ricevere l’insegnamento nella
lingua propria al territorio ove risiede.
2. Tale diritto non esclude quello di accesso alla conoscenza orale
e scritta di ogni altra lingua che sia utile a comunicare con altre
comunità linguistiche.
Articolo 30
La lingua e la cultura di ogni comunità linguistica devono
essere l’oggetto di studi e di ricerche al livello universitario.
Sezione III
Onomastica
Articolo 31
Ogni comunità linguistica ha il diritto di preservare e utilizzare
in tutti i campi e in ogni occasione il suo sistema onomastico.
Articolo 32
1. Ogni comunità linguistica ha il diritto di far uso dei
toponimi nella lingua propria al territorio concernente, e ciò
sia oralmente che per iscritto e in tutti i campi, siano essi privati,
pubblici o ufficiali.
2. Ogni comunità linguistica ha il diritto di stabilire,
preservare e revisionare la toponimia autoctona. Questa non può
essere né soppressa, alterata o adattata arbitrariamente,
né sostituita in caso di mutamento di congiuntura politica
o altro.
Articolo 33
Ogni comunità linguistica ha il diritto di designarsi nella
propria lingua. Ne consegue che ogni traduzione in altre lingue
deve evitare denominazioni confuse o peggiorative.
Articolo 34
Ogni persona ha il diritto di utilizzare il suo antroponimo nella
lingua che l’è propria in tutti i campi e ha diritto
a una trascrizione fonetica il più possibile fedele in un
altro sistema grafico quando ciò si rivelasse necessario.
Sezione IV
Media e novità tecnologiche
Articolo 35
Ogni comunità linguistica ha il diritto di decidere quale
debba essere il grado di presenza della sua lingua nei media del
proprio territorio, e ciò sia che si tratti di media locali
e tradizionali sia di media di maggior portata e di tecnologia più
avanzata, indipendentemente dal sistema di distribuzione o dal modo
di trasmissione utilizzato.
Articolo 36
Ogni comunità linguistica ha il diritto di disporre di tutti
i mezzi umani e materiali necessari per assicurare il grado atteso
di presenza della propria lingua e di libera espressione culturale
nei media del proprio territorio: personale debitamente formato,
finanziamenti, locali e attrezzature, mezzi tecnici tradizionali
e tecnologia avanzata.
Articolo 37
Ogni comunità linguistica ha il diritto di ricevere attraverso
i media una conoscenza approfondita del suo patrimonio culturale
(storia e geografia, letteratura, ecc.), così come la massima
informazione possibile su ogni altra cultura che i suoi membri vogliono
conoscere.
Articolo 38
Le lingue e le culture di tutte le comunità linguistiche
devono ricevere un trattamento equo e non discriminante da parte
dei media di tutto il mondo.
Articolo 39
Le comunità di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, della
presente Dichiarazione, così come i gruppi richiamati al
comma 5 dello stesso articolo, hanno diritto a un’equa rappresentazione
della loro lingua nei media del territorio dove sono stabilite o
si spostano. L’esercizio di questo diritto deve armonizzarsi
con l’esercizio dei diritti degli altri gruppi o comunità
linguistiche del territorio.
Articolo 40
Ogni comunità linguistica ha il diritto di disporre di attrezzature
informatiche adattate al suo sistema linguistico, così come
di strumenti e di prodotti informatici nella propria lingua, allo
scopo di utilizzare pienamente il potenziale offerto da queste tecnologie
per la libera espressione, l’educazione, la comunicazione,
l’edizione, la traduzione e, in generale, il trattamento dell’informazione
e la diffusione culturale.
Sezione V
Cultura
Articolo 41
1. Ogni comunità linguistica ha il diritto di utilizzare
la sua lingua, di conservarla e rafforzarla in tutti i modi d’espressione
culturale.
2. L’esercizio di questo diritto deve potersi sviluppare pienamente
senza che lo spazio della stessa comunità venga occupato
in modo egemonico da una cultura straniera.
Articolo 42
Ogni comunità linguistica ha il diritto di svilupparsi pienamente
nel proprio campo culturale.
Articolo 43
Ogni comunità linguistica ha il diritto di accedere alle
opere prodotte nella propria lingua.
Articolo 44
Ogni comunità linguistica ha il diritto di accedere ai programmi
interculturali, mediando la diffusione d’una informazione
sufficiente ed un sostegno alle attività d’apprendimento
della lingua per gli stranieri o a quelle di traduzione, di doppiaggio,
di postsincronizzazione e di sottotitolatura.
Articolo 45
Ogni comunità linguistica ha il diritto di esigere che la
lingua propria al territorio occupi un posto prioritario nelle manifestazioni
e nei servizi culturali (biblioteche, videoteche, cinema, teatri,
musei, archivi, folclore, industrie culturali e tutte le altre espressioni
della vita culturale).
Articolo 46
Ogni comunità linguistica ha il diritto di preservare il
proprio patrimonio linguistico e culturale, anche nelle manifestazioni
materiali come gli archivi, le opere e i lavori d’arte, le
realizzazioni architettoniche e le costruzioni storiche o le epigrafi
nella sua lingua.
Sezione VI
Campo socio-economico
Articolo 47
1. Ogni comunità linguistica ha il diritto di stabilire l’uso
della sua lingua in tutte le attività socio-economiche nel
proprio territorio.
2. Ciascun membro d’una comunità linguistica ha il
diritto di disporre nella sua lingua di tutti i mezzi richiesti
dall’esercizio della propria attività professionale,
come i documenti e i lavori di referenza, i modi d’uso, gli
stampati d’ogni tipo o ancora il materiale e i calcolatori
e prodotti informatici.
3. L’utilizzazione d’altre lingue in questo campo non
può essere pretesa se non in quanto sia giustificata dalla
natura dell’attività professionale concernente. In
nessun caso un’altra lingua di più recente comparsa
può restringere o sopprimere l’utilizzazione della
lingua propria al territorio.
Articolo 48
1. Sul territorio della sua comunità linguistica ogni persona
ha il diritto di utilizzare la propria lingua, con piena validità
giuridica, nelle transazioni economiche d’ogni specie, come
l’acquisto o la vendita di beni o di servizi, le operazioni
bancarie, le polizze d’assicurazione, i contratti di lavoro
e altro.
2. Nessuna clausola di questi atti privati può escludere
o limitare l’utilizzazione d’una lingua sul suo proprio
territorio.
3. Sul territorio della sua comunità linguistica ogni persona
ha il diritto di disporre nella propria lingua dei documenti necessari
al compimento delle operazioni appresso menzionate, come gli stampati,
gli assegni, i contratti, le fatture, le distinte, le ordinazioni
e altro.
Articolo 49
Sul territorio della sua comunità linguistica ogni persona
ha il diritto di utilizzare la propria lingua in tutti i tipi di
organizzazione socio-economica, come i sindacati dei lavoratori
o padronali e le associazioni o gli ordini professionali.
Articolo 50
1. Ogni comunità linguistica ha il diritto di pretendere
una presenza predominante della propria lingua nella pubblicità,
sulle insegne commerciali, nella segnaletica e, in generale, nell’immagine
del paese.
2. Sul territorio della sua comunità linguistica ogni persona
ha il diritto di beneficiare nella propria lingua d’una informazione
completa, sia orale che scritta, sui prodotti e sui servizi proposti
dalle aziende commerciali, e ciò sia per i modi d’uso
che per le etichette, le liste d’ingredienti, la pubblicità,
le garanzie e altro.
3. Tutte le indicazioni pubbliche concernenti la sicurezza personale
devono essere espresse nella lingua propria al territorio ove si
trovano e in condizioni non inferiori a quelle di ogni altra lingua.
Articolo 51
1. Ogni persona ha il diritto di utilizzare la lingua propria al
territorio nelle sue relazioni con le imprese, gli stabilimenti
commerciali e gli organismi privati e di pretendere che gli sia
risposto in tale lingua.
2. Ogni persona ha il diritto, come cliente, consumatore o utente,
di pretendere d’essere informato oralmente o per iscritto
nella lingua propria al territorio negli stabilimenti aperti al
pubblico.
Articolo 52
Ogni persona ha il diritto di esercitare le sue attivitità
professionali nella lingua propria al territorio, tranne che le
funzioni inerenti all’impiego richiedano l’utilizzazione
d’altre lingue, com’è nel caso dei docenti di
lingue, dei traduttori o delle guide.
DISPOSIZIONI ADDIZIONALI
Prima
I pubblici poteri, nei rispettivi campi d’azione, devono prendere
tutte le misure opportune per l’applicazione dei diritti proclamati
nella presente Dichiarazione. Più in particolare, fondi internazionali
dovranno essere destinati per l’aiuto all’esercizio
dei diritti linguistici per le comunità manifestamente prive
di risorse. I pubblici poteri devono, per esempio, garantire l’aiuto
necessario alla codificazione, alla trascrizione e all’insegnamento
delle lingue delle diverse comunità, così come alla
loro utilizzazione nell’amministrazione.
Seconda
I pubblici poteri devono provvedere a che le autorità, le
organizzazioni e le persone di riferimento siano informate dei diritti
e dei doveri che derivano dalla presente Dichiarazione.
Terza
I pubblici poteri devono prevedere, in accordo con la legislazione
vigente, le sanzioni repressive degli attentati ai diritti linguistici
proclamati dalla presente Dichiarazione.
DISPOSIZIONI FINALI
Prima
La presente Dichiarazione propone la creazione d’un Consiglio
delle Lingue in seno alle Nazioni Unite. Spetta all’Assemblea
generale delle Nazioni Unite di porre in carica questo Consiglio,
di definire le sue funzioni e di nominarne i membri. Ugualmente
è di sua competenza la creazione di un organismo di diritto
internazionale incaricato di difendere le comunità linguistiche
alla luce dei diritti riconosciuti nella presente Dichiarazione.
Seconda
La presente Dichiarazione propone e promuove la creazione d’una
Commissione mondiale dei diritti linguistici non ufficiale e consultiva,
composta di rappresentanti delle ONG e di altre organizzazioni interessate
ai problemi di diritto linguistico.
Barcellona, 9 giugno 1996
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